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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 02186/2023

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seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data :14/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibil tà del ricorso udita la discussione del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 15 marzo 2022, ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari rinforzata dal dispositivo di controllo del cd. braccialetto elettronico, mentre ha confermato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda al vaglio, stando al provvisorio atto imputativo, attiene ad una pluralità di reati in materia di stupefacenti, anche di natura associativa.

2. Ricorrono gli imputati con atto unico a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Vizi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 274 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

L'ordinanza genetica e quella del Tribunale del riesame hanno ritenuto l'esistenza di gravi indizi in relazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, senza individuare con assoluta certezza la entità dello spacc o cui essa sarebbe stata finalizzata né il volume dei profitti perseguiti dai soci.

Nella vicenda in disamina sarebbero al più individuabili i connotati di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di cessione di stupefacenti di modesta entità, inquadrabile nel paradigma dell'art. 74, cornma 6, d.P.R. cit., fattispecie di reato autonomo per il quale non opera il principio di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come sancito da Sez.

U, n. 34475 del 23/06/2011 Valastro, Rv. 250351. 2.2 Vizi di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Si contesta la sussistenza della gravità indiziarla, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: la ordinanza impugnata avrebbe dato peso ad elementi acquisiti durante le indagini - in relazione alla ipotizzata aggravante della natura armata dell'associazione - che, al contrario, avrebbero dovuto essere valutati a suo favore.

In dettaglio, si è valorizzato il contenuto di una captazione, risalente al 22 ottobre 2019, dalla quale si comprende unicamente che Russo era in attesa di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo l'arresto di questi, avrebbe dovuto condurlo presso il garage dove era stivato lo stupefacente e dove, di fatto, era stata poi eseguita una perquisizione culminata nel sequestro anche di armi; senza considerare che, in altra conversazione intercettata, la stessa Tindari aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione erano state rilevate le impronte di Russo su un fucile che non gli apparteneva e che egli aveva maneggiato solo nell'occasione.

Gli organi inquirenti non avevano tuttavia svolto alcun accertamento per esaltare tali impronte.

In relazione a Immormino, il quadro dimostrativo del suo ipotizzato coinvolgimento in diversi fatti di vendita al dettaglio si fonda su una mera illazione, specificamente sulla reazione silente avuta dal Cialdella alla notizia che lo stesso Imnnormino si sarebbe curato di una cessione. 2.3 Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, commi 2, 3, 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Si è ritenuta gravemente indiziata l'intraneità al sodalizio di Immormino e di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei rapporti parentali o di frequentazione con gli altri associati; e ciò senza specificare quale utilità avrebbe potuto motivare il primo ad aderire alla consorteria criminale, posto che egli svolgeva da tempo attività di lavoro dipendente presso una officina meccanica.

Analogamente a dirsi per [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione al sodalizio sarebbe.stata ritenuta in ragione del solo legame affettivo e di convivenza con [OSCURATO:PERSONA], capo del presunto sodalizio, oltre che sui rapporti di parentela e conoscenza con coloro che ne frequentavano l'abitazione.

Il materiale investigativo raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto inconsistente.

Egli si sarebbe reso responsabile di cinque episodi di spaccio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di uno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i quali non sono mai stati escussi, sicché gli ipotizzati acquisti non hanno trovato riscontro testimoniale.

Né è emerso che gli utili di tale attività siano mai stati dallo stesso ricorrente riversati in una cassa comune.

Le propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero natura calunniosa, in quanto il ricorrente è stato scarcerato il 9 gennaio 2019 e, in quanto detenuto, non avrebbe potuto ricevere droga da [OSCURATO:PERSONA], consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], e riceverne il corrispettivo, durante la Pasqua del 2018, come invece affermato dal collaboratore.

Non sarebbe ai ricorrente estensibile l'aggravante della associazione armata, posto che le armi rinvenute (una pistola priva di matricola ed un fucile), sono state sequestrate in luoghi nella esclusiva disponibilità di Ubertalli. 2.4 Violazione di legge in relazione agli artt. 335, 405, 406 e 407 cod. proc. pen.Non essendo stata indicata nella ordinanza custodiale la data di iscrizione dei ricorrenti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., la stessa deve presumersi risalente al 17 gennaio 2019, momento in cui il collaboratore Balsamo ha reso le prime dichiarazioni accusatorie, sicché sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine compiuti oltre il termine di due anni, decorrente da tale data, ex art. 407, comma 2, lett. a).

Il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere immediatamente, né eventuali aggiornamenti avrebbero potuto prorogare tale tassativo termine. [OSCURATO:PERSONA] _„So-D

1. ricorso Dinammissibibst.

2. L'assunto difensivo per cui non sarebbero state individuati le modalità e l'oggetto dello spaccio ed i profitti lucrati dal sodalizio, il quale potrebbe, al più, essere inquadrato entro il paradigma di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è censura generica, che non si confronta con l'apparato motivazionale della ordinanza impugnata.

I giudici di merito hanno dato conto di un ricchissimo compendio indiziario, costituito dai contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],. dalle videoriprese della telecamera installata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dalle risultanze dell'attività captativa disposta all'interno dell'abitazione dei Mazza e sulle utenze in uso agli indagati, nonché dagli esiti di plurimi sequestri.

L'ordinanza genetica e quella del riesame, che si integrano a comporre un unico corpo motivazionale, hanno ricostruito un'imponente e redditizia attività di acquisto e vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze, svolta dagli associati in forma "imprenditoriale", secondo un modello organizzativo ben strutturato.

Il sodalizio, di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato promotore, disponeva di due basi logistiche per la preparazione delle sostanze e la vendita al dettaglio, ma anche di una rete di "vedette", nonché di armi da fuoco.

Fortissime erano le cointeressenze criminali tra le due compagini familiari che ne componevano la struttura (i Mazza e gli Ubertalli), le quali, dopo l'arresto del vertice [OSCURATO:PERSONA], avevano avviato una stabile cooperazione, con notevole incremento dei relativi profitti, che confluivano in una cassa comune, per essere ripartiti pro quota in ragione dei proventi derivanti a ciascun nucleo familiare dalle attività di spaccio.

I compiti erano ripartiti tra i sodali, i cui ruoli erano talora intercambiabili, e trovano precisa descrizione nel provvedimento impugnato (v. pagg. 2 e ss).

La pretesa riqualificazione nella ipotesi di reato di cui al comma 6 dell'art. 74 è fondata, al contrario, su meri enunciati.3.

Il secondo motivo è versato in fatto e propone, in termini reiterativi delle doglianze formulate innanzi al tribunale del riesame, una non consentita rilettura delle emergenze investigative.

Al proposito, costituisce ius receptum il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la maniresta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Quanto all'episodio del 22 ottobre 2019 - specificamente contestato dalla difesa - ciò che viene riportato come elemento indiziante l'intraneità al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] non è soltanto la trasferta che questi ebbe a compiere presso il garage ove erano custoditi, oltre alla droga, armi di cui fino a quel momento egli non aveva avuto alcuna disponibilità, quanto il complessivo contegno tenuto dal ricorrente in un momento di particolare fibrillazione conseguente all'arresto di Ubertalli, ed il commento preoccupato che egli aveva espresso nel frangente, a proposito di tale arresto, il quale avrebbe "complicato le cose, per tutti".

Sono poi inammissibili le censure relative al carattere armato della associazione, atteso che il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, è carente di interesse, quando - come nel caso che occupa - dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508).

In ogni caso, l'estensione della aggravante della natura armata dell'associazione ai Russo, padre e figlia, è fondata sulla piena consapevolezza che essi avevano della disponibilità di armi da parte dei sodali (si vedano al riguardo la telefonata del 30 giugno 2019, sul mancato rinvenimento della pistola occultata da [OSCURATO:PERSONA] in un tombino, e l'episodio del 22 ottobre, in cui Russo avrebbe solo verificata la funzionalità del fucile, maneggiandolo), sicché è stata fatta corretta applicazione dei principio di diritto, di recente espresso da Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 - 02, per cui, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione; prevedibilità che bene può farsi discendere, come emerge nel caso in quella sede scrutinato, dalla consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione.

Generiche risultano altresì le censure relative alla artecipazione alla consorteria di Immormino, in quanto non si rapportano alla pluralità di elementi ritenuti al riguardo significativi - che ne scolpiscono un ruolo attivo, sebbene inautonomo rispetto a quello del Russo - tra cui: l'elevato numero di presenze all'interno dell'appartamento in concomitanza dell'attività di spaccio al dettaglio che ivi si svolgeva; il supporto prestato all'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] talvolta come vedetta, come documentato dalle videoriprese, altra volta in quanto incaricato della ricezione della droga e della consegna del danaro al fornitore, come emerge dalle captazioni del 23 agosto 2019, talvolta per essere stato presente quando si discuteva delle attività associative tra sodali (v. pag. 12 e ss. dell'ordinanza).

Del pari aspecifiche risultano le censure formulate in relazione alla partecipazione alla consorteria di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di plurimi elementi, specialmente emergenti dai contenuti dell'attività intercettiva, che ne denotano il pieno inserimento in essa (dal conteggio dei proventi delle attività di cessione al ricordare ai sodali quanta parte degli stupefacenti fosse stata già lavorata) e per certo non sono correlati al solo legame affettivo di lei con [OSCURATO:PERSONA], ovvero ai vincoli di natura familiare con altri sodali.

4. Il terzo motivo è in parte generico e in parte infondato.

Le doglianze reiterano quelle già sottoposte alla Corte territoriale e già evidenziate con il secondo motivo dei ricorsi, e non si rapportano con la decisione impugnata, che ha dato ad esse adeguato riscontro.

Attraverso la deduzione di pretesi vizi della decisione si pone in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative, che sono state organicamente composte dai giudici di merito a fondamento della gravità indiziaria, per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri di apprezzamento dei fatti.

Del tutto generico e contrario ad ogni massima di esperienza l'assunto che la percezione di redditi da lavoro dipendente sarebbe tale da far escludere ogni interesse da parte di Immornnino alla partecipazione alle attività criminali.

Quanto alla pretesa natura calunniatoria delle propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione alla consegna che si sarebbe dovuta effettuare, dal ricorrente, in favore di [OSCURATO:PERSONA] per riceverne il corrispettivo, durante la Pasqua del 2018 - l'episodio non è richiamato nella ordinanza, né viene posta dal deducente specifica questione sulla attendibilità del collaboratore.

4. Il quarto motivo è anch'esso genericamente articolato.

La difesa non indica le date delle iscrizioni degli indagati nel registro ex art. 335 e dei successivi aggiornamenti, ma formula una mera supposizione al riguardo, in relazione ad una delle tante fonti di accusa, costituita dalle propalazioni del collaboratore.

Se anche vi fosse stato un ritardo, questo non avrebbe incidenza sulla utilizzabilità degli atti di indagine.

Il termine di durata delle investigazioni preliminari decorre difatti dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato stesso è attribuito, senza che al giudice sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali indebiti differimenti nella iscrizione„ tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046).

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data :14/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibil tà del ricorso udita la discussione del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 15 marzo 2022, ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari rinforzata dal dispositivo di controllo del cd. braccialetto elettronico, mentre ha confermato la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda al vaglio, stando al provvisorio atto imputativo, attiene ad una pluralità di reati in materia di stupefacenti, anche di natura associativa. 2. Ricorrono gli imputati con atto unico a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1 Vizi di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 274 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. L'ordinanza genetica e quella del Tribunale del riesame hanno ritenuto l'esistenza di gravi indizi in relazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, senza individuare con assoluta certezza la entità dello spacc o cui essa sarebbe stata finalizzata né il volume dei profitti perseguiti dai soci. Nella vicenda in disamina sarebbero al più individuabili i connotati di un'associazione finalizzata alla commissione di reati di cessione di stupefacenti di modesta entità, inquadrabile nel paradigma dell'art. 74, cornma 6, d.P.R. cit., fattispecie di reato autonomo per il quale non opera il principio di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come sancito da Sez. U, n. 34475 del 23/06/2011 Valastro, Rv. 250351. 2.2 Vizi di motivazione ed inosservanza o erronea applicazione degli artt.273 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Si contesta la sussistenza della gravità indiziarla, quanto a [OSCURATO:PERSONA]: la ordinanza impugnata avrebbe dato peso ad elementi acquisiti durante le indagini - in relazione alla ipotizzata aggravante della natura armata dell'associazione - che, al contrario, avrebbero dovuto essere valutati a suo favore. In dettaglio, si è valorizzato il contenuto di una captazione, risalente al 22 ottobre 2019, dalla quale si comprende unicamente che Russo era in attesa di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo l'arresto di questi, avrebbe dovuto condurlo presso il garage dove era stivato lo stupefacente e dove, di fatto, era stata poi eseguita una perquisizione culminata nel sequestro anche di armi; senza considerare che, in altra conversazione intercettata, la stessa Tindari aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione erano state rilevate le impronte di Russo su un fucile che non gli apparteneva e che egli aveva maneggiato solo nell'occasione. Gli organi inquirenti non avevano tuttavia svolto alcun accertamento per esaltare tali impronte. In relazione a Immormino, il quadro dimostrativo del suo ipotizzato coinvolgimento in diversi fatti di vendita al dettaglio si fonda su una mera illazione, specificamente sulla reazione silente avuta dal Cialdella alla notizia che lo stesso Imnnormino si sarebbe curato di una cessione. 2.3 Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74, commi 2, 3, 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Si è ritenuta gravemente indiziata l'intraneità al sodalizio di Immormino e di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei rapporti parentali o di frequentazione con gli altri associati; e ciò senza specificare quale utilità avrebbe potuto motivare il primo ad aderire alla consorteria criminale, posto che egli svolgeva da tempo attività di lavoro dipendente presso una officina meccanica. Analogamente a dirsi per [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione al sodalizio sarebbe.stata ritenuta in ragione del solo legame affettivo e di convivenza con [OSCURATO:PERSONA], capo del presunto sodalizio, oltre che sui rapporti di parentela e conoscenza con coloro che ne frequentavano l'abitazione. Il materiale investigativo raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto inconsistente. Egli si sarebbe reso responsabile di cinque episodi di spaccio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di uno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i quali non sono mai stati escussi, sicché gli ipotizzati acquisti non hanno trovato riscontro testimoniale. Né è emerso che gli utili di tale attività siano mai stati dallo stesso ricorrente riversati in una cassa comune. Le propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero natura calunniosa, in quanto il ricorrente è stato scarcerato il 9 gennaio 2019 e, in quanto detenuto, non avrebbe potuto ricevere droga da [OSCURATO:PERSONA], consegnarla a [OSCURATO:PERSONA], e riceverne il corrispettivo, durante la Pasqua del 2018, come invece affermato dal collaboratore. Non sarebbe ai ricorrente estensibile l'aggravante della associazione armata, posto che le armi rinvenute (una pistola priva di matricola ed un fucile), sono state sequestrate in luoghi nella esclusiva disponibilità di Ubertalli. 2.4 Violazione di legge in relazione agli artt. 335, 405, 406 e 407 cod. proc. pen.Non essendo stata indicata nella ordinanza custodiale la data di iscrizione dei ricorrenti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., la stessa deve presumersi risalente al 17 gennaio 2019, momento in cui il collaboratore Balsamo ha reso le prime dichiarazioni accusatorie, sicché sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine compiuti oltre il termine di due anni, decorrente da tale data, ex art. 407, comma 2, lett. a). Il pubblico ministero avrebbe dovuto iscrivere immediatamente, né eventuali aggiornamenti avrebbero potuto prorogare tale tassativo termine. [OSCURATO:PERSONA] _„So-D 1. ricorso Dinammissibibst. 2. L'assunto difensivo per cui non sarebbero state individuati le modalità e l'oggetto dello spaccio ed i profitti lucrati dal sodalizio, il quale potrebbe, al più, essere inquadrato entro il paradigma di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è censura generica, che non si confronta con l'apparato motivazionale della ordinanza impugnata. I giudici di merito hanno dato conto di un ricchissimo compendio indiziario, costituito dai contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],. dalle videoriprese della telecamera installata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dalle risultanze dell'attività captativa disposta all'interno dell'abitazione dei Mazza e sulle utenze in uso agli indagati, nonché dagli esiti di plurimi sequestri. L'ordinanza genetica e quella del riesame, che si integrano a comporre un unico corpo motivazionale, hanno ricostruito un'imponente e redditizia attività di acquisto e vendita al dettaglio di diverse tipologie di sostanze, svolta dagli associati in forma "imprenditoriale", secondo un modello organizzativo ben strutturato. Il sodalizio, di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato promotore, disponeva di due basi logistiche per la preparazione delle sostanze e la vendita al dettaglio, ma anche di una rete di "vedette", nonché di armi da fuoco. Fortissime erano le cointeressenze criminali tra le due compagini familiari che ne componevano la struttura (i Mazza e gli Ubertalli), le quali, dopo l'arresto del vertice [OSCURATO:PERSONA], avevano avviato una stabile cooperazione, con notevole incremento dei relativi profitti, che confluivano in una cassa comune, per essere ripartiti pro quota in ragione dei proventi derivanti a ciascun nucleo familiare dalle attività di spaccio. I compiti erano ripartiti tra i sodali, i cui ruoli erano talora intercambiabili, e trovano precisa descrizione nel provvedimento impugnato (v. pagg. 2 e ss). La pretesa riqualificazione nella ipotesi di reato di cui al comma 6 dell'art. 74 è fondata, al contrario, su meri enunciati.3. Il secondo motivo è versato in fatto e propone, in termini reiterativi delle doglianze formulate innanzi al tribunale del riesame, una non consentita rilettura delle emergenze investigative. Al proposito, costituisce ius receptum il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la maniresta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quanto all'episodio del 22 ottobre 2019 - specificamente contestato dalla difesa - ciò che viene riportato come elemento indiziante l'intraneità al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] non è soltanto la trasferta che questi ebbe a compiere presso il garage ove erano custoditi, oltre alla droga, armi di cui fino a quel momento egli non aveva avuto alcuna disponibilità, quanto il complessivo contegno tenuto dal ricorrente in un momento di particolare fibrillazione conseguente all'arresto di Ubertalli, ed il commento preoccupato che egli aveva espresso nel frangente, a proposito di tale arresto, il quale avrebbe "complicato le cose, per tutti". Sono poi inammissibili le censure relative al carattere armato della associazione, atteso che il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, è carente di interesse, quando - come nel caso che occupa - dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). In ogni caso, l'estensione della aggravante della natura armata dell'associazione ai Russo, padre e figlia, è fondata sulla piena consapevolezza che essi avevano della disponibilità di armi da parte dei sodali (si vedano al riguardo la telefonata del 30 giugno 2019, sul mancato rinvenimento della pistola occultata da [OSCURATO:PERSONA] in un tombino, e l'episodio del 22 ottobre, in cui Russo avrebbe solo verificata la funzionalità del fucile, maneggiandolo), sicché è stata fatta corretta applicazione dei principio di diritto, di recente espresso da Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 - 02, per cui, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione; prevedibilità che bene può farsi discendere, come emerge nel caso in quella sede scrutinato, dalla consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione. Generiche risultano altresì le censure relative alla artecipazione alla consorteria di Immormino, in quanto non si rapportano alla pluralità di elementi ritenuti al riguardo significativi - che ne scolpiscono un ruolo attivo, sebbene inautonomo rispetto a quello del Russo - tra cui: l'elevato numero di presenze all'interno dell'appartamento in concomitanza dell'attività di spaccio al dettaglio che ivi si svolgeva; il supporto prestato all'attività di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] talvolta come vedetta, come documentato dalle videoriprese, altra volta in quanto incaricato della ricezione della droga e della consegna del danaro al fornitore, come emerge dalle captazioni del 23 agosto 2019, talvolta per essere stato presente quando si discuteva delle attività associative tra sodali (v. pag. 12 e ss. dell'ordinanza). Del pari aspecifiche risultano le censure formulate in relazione alla partecipazione alla consorteria di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di plurimi elementi, specialmente emergenti dai contenuti dell'attività intercettiva, che ne denotano il pieno inserimento in essa (dal conteggio dei proventi delle attività di cessione al ricordare ai sodali quanta parte degli stupefacenti fosse stata già lavorata) e per certo non sono correlati al solo legame affettivo di lei con [OSCURATO:PERSONA], ovvero ai vincoli di natura familiare con altri sodali. 4. Il terzo motivo è in parte generico e in parte infondato. Le doglianze reiterano quelle già sottoposte alla Corte territoriale e già evidenziate con il secondo motivo dei ricorsi, e non si rapportano con la decisione impugnata, che ha dato ad esse adeguato riscontro. Attraverso la deduzione di pretesi vizi della decisione si pone in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative, che sono state organicamente composte dai giudici di merito a fondamento della gravità indiziaria, per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri di apprezzamento dei fatti. Del tutto generico e contrario ad ogni massima di esperienza l'assunto che la percezione di redditi da lavoro dipendente sarebbe tale da far escludere ogni interesse da parte di Immornnino alla partecipazione alle attività criminali. Quanto alla pretesa natura calunniatoria delle propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione alla consegna che si sarebbe dovuta effettuare, dal ricorrente, in favore di [OSCURATO:PERSONA] per riceverne il corrispettivo, durante la Pasqua del 2018 - l'episodio non è richiamato nella ordinanza, né viene posta dal deducente specifica questione sulla attendibilità del collaboratore. 4. Il quarto motivo è anch'esso genericamente articolato. La difesa non indica le date delle iscrizioni degli indagati nel registro ex art. 335 e dei successivi aggiornamenti, ma formula una mera supposizione al riguardo, in relazione ad una delle tante fonti di accusa, costituita dalle propalazioni del collaboratore. Se anche vi fosse stato un ritardo, questo non avrebbe incidenza sulla utilizzabilità degli atti di indagine. Il termine di durata delle investigazioni preliminari decorre difatti dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato stesso è attribuito, senza che al giudice sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali indebiti differimenti nella iscrizione„ tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046). 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 02186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris