CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 7971/12/2021 della Commissione tributariaregionale della Campania – sez. distaccata di Salerno, depositata in data10.11.2021, non notificata;Numero registro generale 12021/2022Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 8650/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. In data 02/10/2017 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,esercente attività di costruzioni edili sia nel settore privato che pubblico,presentava all’Agenzia delle Entrate di Avellino la documentazionerichiesta a mezzo questionario n. Q00423/2017. In data 20/11/2017, lasocietà contribuente riceveva a mezzo racc. a/r l’avviso di accertamento n.TFK030202553/2017, avente ad oggetto riprese IVA ed altro per l’annod’imposta 2012. In particolare, l’Ufficio accertava, ai sensi dell’articolo 39del D. P. R. 600/1973, una maggiore imposta IRES pari a € 1.782/00 eduna imposta IVA indebitamente detratta, pari a € 7.560/00, oltre relativesanzioni, pari a € 10.200/00, interessi e spese di notifica, contestandol’errore compiuto dalla contribuente nel qualificare come spese disponsorizzazione quei costi che, invece, avrebbero dovuto essereconsiderati spese di rappresentanza, in quanto genericamente volte aincrementare il prestigio dell’impresa e non direttamente mirate allarealizzazione di un’aspettativa commerciale concreta.2. La società impugnava l’avviso di accertamento davanti alla C.T.P. diAvellino, che accoglieva il ricorso.3. La C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, accoglieva invecel’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo non dimostrata la natura dispesa pubblicitaria.4. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato un unicomotivo.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 12021/2022Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 8650/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione dell’articolo 90,comma 8, della legge n.289 del 27 dicembre 2002; violazione e falsaapplicazione degli artt. 108 e 109 del DPR n. 917 del 1986; violazionedell’art. 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.» la societàricorrente assume che la decisione della C.T.R. è errata in diritto, postoche la norma in rubrica pone una presunzione legale assoluta, in presenzadei requisiti espressamente previsti, nella specie pacificamente sussistenti.Le affermazioni della CTR si porrebbero, secondo la ricorrente, in patentecontrasto con l’art. 2728 del codice civile, ai sensi del quale “le presunzionilegali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sonostabilite”. La presunzione prevista dall’art. 90 della L. 289/2002, proprioperché di natura assoluta (iuris et de iure) non ammetteva provacontraria. La contribuente, contrariamente a quanto asserito dalla CTR,non era pertanto gravata di alcun onere probatorio sul rapporto tra spesae incremento di clientela.2. Il motivo è fondato.3. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, dispone che «Ilcorrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazionisportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche,nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settorigiovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti dipromozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad unimporto annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa dipubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggettoerogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensidell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».4. Come più volte chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 5. n.5720/2016, Cass. n. 14232/2017, Cass. n. 8981/2017, Cass. n.Numero registro generale 12021/2022Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 8650/2026Data pubblicazione 07/04/202621452/2021, Cass. n. 4612/2023), tale norma agevolativa ha introdottouna "presunzione legale assoluta" circa la natura pubblicitaria e non dirappresentanza di dette spese di sponsorizzazione, peraltro ponendoprecise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) ilsoggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) siarispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri apromuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggettosponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attivitàpromozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione distriscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).5. I giudici di appello hanno ritenuto necessaria una rigorosa verifica infatto della effettiva finalità delle spese, aderendo all’orientamento dilegittimità secondo cui, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 108(ex 74, secondo comma) 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il criteriodiscretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nelladiversità, anche strategica, degli obiettivi, costituendo “spese dirappresentanza” i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immaginedella società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogoad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre “spese dipubblicità o propaganda” sarebbero quelle erogate per la realizzazione diiniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, allapubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto diincrementare le vendite. Secondo la C.T.R., poiché l’attività dellacontribuente era quella di impresa edile orientata al settore pubblico,come emergeva dai dati indicati nel modello di comunicazione per glistudi di settore e dai dati indicati dalla società, ai sensi dell’art. 21 del D.L.2010, appariva difficile poter “immaginare una connessione diretta tral’attività di sponsorizzazione di squadre dilettantistiche e la finalitàpubblicitaria diretta al conseguimento di un incremento dell’attivitàeconomica. Difatti appaiono scarsamente inerenti alla specifica attivitàNumero registro generale 12021/2022Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 8650/2026Data pubblicazione 07/04/2026svolta (lavori pubblici in appalto) i costi affrontati per sponsorizzazioni asquadre sportive dilettantistiche, apparendo in sé presuntivamenteimprobabile una diretta finalità di incremento commerciale nellacorrelazione tra le due attività. Né il contribuente ha fornito provacontraria di una effettiva correlazione tra l’attività di sponsor pubblicitarioe l’incremento di clientela (per lo più enti pubblici territoriali). Le spese disponsorizzazione, nel caso di specie, appaiono pertanto orientate adaccrescere il prestigio dell’impresa e devono essere ritenute spese dirappresentanza deducibili nei soli limiti di cui all’art. 108 (ex 74, co. 2^),d.P.R. n. 917/1986.”6. La C.T.R. non si è pertanto attenuta ai principi illustrati al punto 4della presente ordinanza, avendo applicato la disciplina generale in temadi deducibilità dei costi, anziché quella speciale introdotta dall’art. 90,comma 8, l. cit.7. Spetterà pertanto al giudice del rinvio applicare la norma così comeinterpretata da questa Corte e verificare la sussistenza, nel caso concreto,dei requisiti previsti dalla disposizione sopra citata. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCommissione tributaria regionale della Campania, sez. distaccata diSalerno, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che perla liquidazione delle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])