CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/19'77 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto Con ricorso ritualmente depositato, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di Messina in composizione monocratica con la quale è stata annullata l'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Messina del 14 settembre 2021 che aveva a suo favore disposto l'archiviazione, su richiesta del pubblico ministero, del procedimento penale n.525/21 r.g.n.r.. L'ordinanza di annullamento, emessa in sede di reclamo della persona offesa ai sensi dell'art.410 bis cod. proc. pen., ha rilevato la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto pronunciato in assenza della rituale notificazione, da parte dell'ufficio g.i.p., dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'opponente e al suo difensore ai sensi dell'art. 408 e dell'art. 409 comma 2 cod. proc. pen.. 1.L'unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 125, 127 comma 5 cod. proc. pen. e dell'art. 16 comma 6 della L. 17 dicembre 2012 n.221 in relazione all'art. 410 bis cod. proc. pen. per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. peli.. Si sostiene che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione, da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, era stato regolarmente notificato a parte opponente a mezzo deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 16 comma 6 della L. n.221 del 2012, in quanto la mancata "consegna" del previo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo informatico dell'opponente era stata dovuta a causa imputabile al suo difensore, destinatario, in proprio e per conto della persona offesa ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., di entrambe le notificazioni. In sostanza, sarebbe stato onere del difensore della persona offesa quello di accertarsi del corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica o, comunque, dell'esistenza su disco di uno spazio sufficiente a consentire il perfezionamento della "consegna" informatica del documento notificato. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen... Va invero rimarcato che, a norma dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza pronunziata dal Tribunale non è impugnabile. Detta disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che, contro la decisione su tale reclamo, sia proponibile il ricorso per cassazione. Si è quindi ritenuto che il ricorso per cassazione sia proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come invece avvenuto nel caso di specie, peraltro con l'improprio richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., che riguarda le violazioni della legge penale sostanziale (Sez. 6, n. 23372 del 25/6/2020, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Greco, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). Ne consegue l'inammissibilità della censura. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere la colpa nella proposizione del motivo di ricorso, il ricorrente - oltre al pagamento delle spese del procedimento - deve essere altresì condannato al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa