CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 46641/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (RC) avverso la sentenza del 09/11/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi e l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la consegna alle Autorità tedesche di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso il 15 ottobre 2021 dall'Amtsgericht di Monaco di Baviera con riferimento ad un provvedimento di custodia cautelare interno emesso in data 8 ottobre 2021 per i delitti di associazione per delinquere e di evasione fiscale, subordinatamente alla condizione del rinvio nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dopo essere stato sottoposto al processo. 2. Nell'interesse del Parrinello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, censurando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, per avere la Corte distrettuale erroneamente escluso la sussistenza della condizione ostativa ivi disciplinata, e dalla difesa evocata, confondendola con la diversa causa di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge cit., che presuppone, diversamente dall'altra - a sua volta incentrata sulla ricorrenza di indagini vertenti sul medesimo "fatto" e non anche nei confronti della medesima persona - la pendenza di un procedimento penale per fatti di reato commessi, in tutto o in parte in Italia, nei confronti della medesima persona richiesta in consegna con il nn.a.e. Dalla documentazione prodotta dinanzi alla Corte d'appello (tre informative redatte dalla Polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale - recante il n. 36438/19 R.G.N.R. - instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano) risulta che le condotte delittuose oggetto del mandato custodiale emesso dalle Autorità tedesche (segnatamente, un'associazione per delinquere capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla commissione di reati tributari nel settore del commercio delle autovetture, avvalendosi di unità imprenditoriali operanti sia in Germania che in Italia, delle quali il predetto imputato si giovava sia quali destinatarie delle fatture fittizie emesse dalle società tedesche, sia al fine di vendere gli autoveicoli in evasione dell'IVA) si sarebbero in parte realizzate nel territorio italiano ed avrebbero visto il coinvolgimento del Parrinello, la cui condotta, contestata anche al Pelle, sarebbe legata alle vicende delle ivi menzionate società tedesche ed italiane. 2.1. Con un secondo motivo si deducono vizi di inosservanza o erronea applicazione delle diposizioni di cui agli artt. 3 CEDU, 2 e 18, legge cit., per avere la Corte d'appello erroneamente disatteso la richiesta difensiva di informazioni supplementari allo Stato di emissione in ordine alle condizioni di detenzione che sarebbero state riservate al Parrinello, in considerazione del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti per le condizioni di sovraffollamento e per le carenze igienico-sanitarie negli istituti di pena dello Stato richiedente.3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. 4. Con motivi nuovi trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 1 dicembre 2021 il difensore del Parrinello, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del primo motivo di ricorso, allegando copia di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 27 ottobre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino (eseguita in data 22 novembre 2021, successivamente al deposito del ricorso per cassazione), dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA], coindagato del ricorrente nel procedimento tedesco, è indagato per fatti di reato (di cui agli artt. 110, 81 cpv., 48-479, 61, n. 2, 640, primo e secondo comma, 416 cod. pen.) realizzati in parte nel territorio italiano e sostanzialmente identici a quelli contestati nel m.a.e. Conclusivamente, il difensore ha insistito nell'accoglimento dei motivi del ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso e dei motivi nuovi ad esso correlati sono infondate, atteso che, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna, previsto dalla evocata disposizione normativa per i fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato, richiede quantomeno la sussistenza di elementi sintomatici dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e. La commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto della consegna costituisce attualmente un motivo facoltativo e non più obbligatorio di rifiuto ai sensi dell'art. 18 -bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, così come interpolato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che vi ha riversato l'originario motivo di rifiuto (obbligatorio) di cui all'art. 18, lett. p), poi modificato dall'art. 18-bis, lett. b), legge cit., a seguito dell'intervento normativo operato con la legge 4 ottobre 2019, n. 117. Modifica, questa, intervenuta per favorire un più stretto coordinamento nell'azione di repressione dei crimini a livello europeo e, al tempo stesso, al fine di prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione penale tra gli Stati membri della Unione europea, alla luce del considerando 9 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, recepita nell'ordinamento interno con il d. Igs. 15 febbraio 2016, n. 29.Nell'ipotesi in cui la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, tale motivo di rifiuto è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione (Sez. 6, n. 27992 del 13/06/2018, H., Rv. 273544; Sez. 6, n. 5929 del 11/02/2020, Pennisi, Rv. 278329). Il legislatore, in tal modo, ha reso inteso evidenziare la circostanza del collegamento del reato oggetto del mandato di arresto europeo con il territorio nazionale (che potrebbe essere giustificato anche dal verificarsi in Italia di un solo "frammento" della condotta), senza farne derivare un automatico rifiuto della consegna, sul presupposto che l'interesse dello Stato italiano ad affermare la propria giurisdizione deve essere verificato concretamente caso per caso. Siffatto presupposto è stato ulteriormente circoscritto da questa Suprema Corte, affermando che là dove la richiesta di consegna riguardi fatti posti in essere anche solo in parte sul territorio dello Stato, ovvero in un altro luogo ad esso assimilabile, il rifiuto della consegna potrebbe operare unicamente nel caso in cui risulti già pendente (almeno a livello investigativo) sul territorio nazionale un procedimento penale per il medesimo fatto che costituisce oggetto del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912; Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197). L'accertamento di tale motivo di rifiuto presuppone, dunque, che nel territorio italiano si sia verificata quanto meno una parte della condotta per cui specificamente si stia procedendo all'estero, secondo la descrizione che del relativo sostrato fattuale dell'ipotesi di reato oggetto della richiesta di consegna venga offerta nell'eurordinanza proveniente dallo Stato di emissione. Occorre, in altri termini, che il vaglio delibativo al riguardo svolto dai Giudici di merito consenta di verificare la sussistenza di un "medesimo comportamento criminoso" realizzato dal "medesimo soggetto", sia pure solo in parte, nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 2959 del 22/01/2020, M., cit.). La condizione ostativa basata sulla clausola di territorialità presuppone, infatti, un elemento soggettivo di collegamento in grado di fondare l'interesse alla opponibilità di un motivo di rifiuto caratterizzato, sul suo versante oggettivo, dalla realizzazione, anche solo in un suo frammento, della condotta nel territorio dello Stato, quindi di un qualsiasi atto dell'iter criminoso, purchè lo stesso sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, Guerini, Rv. 272220).1.1. A fronte di tale evenienza procedimentale, come già chiarito da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit.; Sez. 6, n. 5548 del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198.; Sez. 6, n. 40831 del 18/09/2018, P., Rv. 274121), il conflitto di giurisdizione tra i due Stati membri, ove concretamente ravvisabile, deve trovare la propria soluzione secondo le forme e modalità proprie del meccanismo "dialogico" di reciproca consultazione disegnato dalla richiamata decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali e dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, anche al fine di evitare l'avvio di procedimenti paralleli superflui che potrebbero determinare una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quale garanzia fondamentale direttamente applicabile nello spazio giuridico europeo (v., in motivazione, Sez. 6, n. 21323 del 22/05/2014, Maciej, Rv. 259243; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931). L'eventuale opposizione del rifiuto della consegna, in tal caso, è finalizzata a tutelare effettivamente le prerogative dello Stato di esecuzione in funzione della composizione di un conflitto che è già esistente, e non meramente potenziale (Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, cit.), in quanto disvelato dalla effettiva volontà dello Stato di affermare in concreto - con la presenza di attività d'indagine in corso di svolgimento - la propria giurisdizione sul fatto oggetto dei m.a.e., in tutto o in parte commesso sul suo territorio (Sez. 6, n. 27992 del 13 giugno 2018, Huseini, non mass.). La richiamata normativa europea, infatti, mira non solo a sollecitare, ma a realizzare una più stretta cooperazione fra le competenti Autorità giudiziarie degli Stati membri, sì da "prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del principio ne bis in idem" [art. 1, comma 2, lett. a), della decisione quadro 2009/948/GAI]. A sua volta, la nozione di "procedimenti paralleli" è scolpita nell'ordinamento interno dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., che li definisce come "procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona". 1.2. Entro tale prospettiva assiologica deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia correttamente svolto il discrezionale apprezzamento di merito richiestole, escludendo, sulla base della documentazione in atti versata, l'interesse dello Stato ad affermare la propria giurisdizione sui fatti oggetto del m.a.e., in considerazione del dirimente rilievo secondo cui, pur emergendo la pendenza in Italia - segnatamente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - di un procedimento relativo a fattispecie di reato analoghe a quelle contestate al ricorrente nel procedimento estero, egli non figura tra le persone indagate per le quali sono state redatte le relative comunicazioni di reato. Analoghe considerazioni, peraltro, devono svolgersi in relazione alla documentazione - dal ricorrente non previamente prodotta dinanzi alla Corte d'appello - ed allegata ai motivi nuovi in questa Sede presentati ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 2. Sotto altro profilo deve poi rilevarsi, e il dato è dirimente, come dagli atti processuali, e dalla stessa motivazione della decisione impugnata, risulti che il mandato di arresto europeo in oggetto è stato emesso dalla Procura europea sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Amtsgericht di Monaco di Baviera in data 8 ottobre 2021, dunque ai sensi dell'art. 33, par. 2, del Regolamento UE 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»), sul presupposto che si tratta di reati rientranti nella competenza materiale, personale e territoriale di detto organo giudiziario ai sensi degli artt. 22, par.1, e 23 del citato Regolamento UE. Nel mandato di arresto europeo si precisa, al riguardo, che la competenza ad agire dell'EPPO sussiste per il fatto che gli indagati, tra i quali figura anche l'odierno ricorrente, sono indiziati per un'associazioneNelinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di frodi IVA che interessano almeno due Stati membri (oltre alla Germania, l'Italia, la Bulgaria, il Belgio, il Portogallo e la Francia), con un danno complessivo stimato in misura pari all'importo di almeno tredici milioni di euro. Nel corpo del m.a.e. l'Autorità di emissione precisa, inoltre, che la Procura europea con decisione del 10 giugno 2021 ha esercitato la giurisdizione e si è assunta la relativa azione penale. A norma dell'art. 33, par. 2, del citato Regolamento europeo si prevede che "qualora sia necessario procedere all'arresto e alla consegna di una persona che non si trova nello Stato membro in cui ha sede il procuratore europeo delegato incaricato del caso, quest'ultimo emette o chiede all'autorità competente di detto Stato membro di emettere un mandato d'arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI". Va altresì ricordato che l'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, con cui è stata data attuazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», prevede, nel primo comma, che "Le procedure di consegna relative a mandati di arresto europei emessi da procuratori europei delegati sono disciplinate dalla legge 22 aprile 2005, n. 69." Nel secondo comma di tale disposizione, inoltre, si stabilisce che "Ai fini della procedura passiva di consegna, per «Stato membro di emissione» si intende lo Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il procuratore europeo delegato che ha emesso il mandato di arresto europeo". Per effetto della Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 del 25 maggio 2021 della Commissione Europea è stata stabilita la data di inizio del 1° giugno 2021 per l'operatività del nuovo organismo giudiziario sovranazionale della Procura europea ai fini delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale nelle materie indicate dal citato Regolamento UE 2017/1939. 3. Ne discende che il motivo di rifiuto correlato alla configurabilità, nello Stato richiesto, di fatti commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo ad esso assimilato, non può essere opposto nel caso in cui i problemi di coordinamento intergiurisdizionale relativi alla pendenza di procedimenti penali per gli stessi fatti presso diverse Autorità giudiziarie di più Stati membri dell'Unione europea trovino una loro, sia pur provvisoria, soluzione per effetto dell'assunzione del coordinamento delle indagini da parte dell'EPPO, con la conseguente ripartizione, al suo interno, delle competenze fra gli Stati membri e l'eventuale esercizio del diritto di avocazione a norma dell'art. 27 del Regolamento, previa consultazione, se del caso, con le Autorità competenti dello Stato membro, o degli Stati membri, interessati: avocazione dal cui esercizio discende l'ulteriore effetto che le Autorità giudiziarie competenti degli altri Stati membri hanno l'obbligo di trasferire il fascicolo all'EPPO e di astenersi da ulteriori atti d'indagine in relazione allo stesso reato. Nel ricorrere di tale evenienza, infatti, deve ritenersi che le esigenze di coordinamento sottese alle disposizioni relative al meccanismo di consultazione predisposto dalla richiamata decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali abbiano già trovato, o siano destinate ad incontrare, un temporaneo punto di equilibrio ai fini della conduzione delle indagini e delle successive determinazioni già all'interno dell'organo d'accusa istituito a livello europeo. Occorre altresì considerare che la competenza esercitata nel caso in esame dalla Procura Europea si basa sugli artt. 22, parr. 1 e 2, 23, 120, par. 2, del citato Regolamento, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale: competenza, questa, chiaramente esplicitata nel m.a.e., e la cui determinazione non è stata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, risultando, allo stato, coerente con il riferimento ai reati di frode in materia di IVA ed alla loro realizzazione in forma transnazionale nel territorio di più Stati membri, ad opera di un gruppo organizzato e con il superamento della soglia minima prevista di un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro, come si evince dalla descrizione dei reati contenuta nel mandato europeo di arresto. Solo nell'ipotesi in cui sorga un contrasto fra l'EPPO e la Procura nazionale in merito all'eventuale attrazione della condotta criminosa oggetto del m.a.e. nella sfera di applicazione della competenza propria della Procura europea e del suo esercizio a norma degli artt. 22, 23 e 25, parr. 2 e 3, la soluzione del conflitto potrebbe essere rimessa ex art. 16 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9, alle determinazioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, quale Autorità giudiziaria individuata come quella competente a decidere, a livello nazionale, sul contrasto eventualmente creatosi tra la Procura europea ed una o più Procure della Repubblica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, par. 6, del Regolamento UE 2017/1939. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità della relativa doglianza, incombendo sulla persona richiesta in consegna l'onere di allegare elementi sintomatici della concretezza del pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti in ragione delle condizioni di detenzione negli istituti di pena dello Stato di emissione: onere che, nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852). Invero, solo nel caso in cui siano state allegate informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate a livello internazionale, ovvero da precedenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardanti lo Stato di emissione del m.a.e., deve essere verificato il concreto rischio che la persona di cui è richiesta la consegna possa trovarsi esposta all'eventualità della sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti correlati alle condizioni di detenzione presso gli istituti penitenziari del relativo Stato membro, in ragione del sovraffollamento o di altri problemi strutturali e non meramente contingenti. 5. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con