CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 36665/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 34653-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SOMMATINO E SERRADIFALCO, società cooperativa, in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controlicorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE1TA, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di rigetto in primo grado della domanda del medesimo intesa a conseguire la condanna della banca convenuta al pagamento della metà dell'importo di un certificato di deposito nominativo emesso dalla banca a nome suo e della zia [OSCURATO:PERSONA], pagamento che la banca aveva ricusato eccependo la falsità del titolo esibito dal Messina ai fini della riscossione. Il ricorso è affidato a tre motivi a cui replica la banca con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Tutti i sopradetti motivi — che non trovano preclusione nell'eccezione sollevata dalla banca in relazione all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. per essere stato il giudizio d'appello introdotto nel 2011 — anche laddove capitolano pretese violazioni di legge — e non incorrenti perciò nella pregiudiziale inammissibilità discendente dalla novellazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in punto di omesso esame di elementi istruttori — sono volti unicamente a censurare l'apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado e mirano pertanto a sollecitarne la rinnovazione chiamando questa Corte Ric. 2018 n. 34653 sez. MI - ud. 16-09-2021 -2- ad esercitare un compito che è estraneo ai fini propri del giudizio di legittimità. 3. Di essi ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità. 4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre al 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 16.9.2021. ( --- [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] re iu ep Scot D EPOSITAT ih, CA 7.1.1E2.1 N3'02gt