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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39530/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, dopo aver ripercorso il vissuto criminale del ricorrente, come lo stesso si caratterizzasse per la commissione di sempre più gravi reati, osservando come la mancata adesione ad obblighi imposti da una delle plurime sentenze passate in giudicato denotasse l'indifferenza alle regole e fosse tale da palesare un'aumentata pericolosità sociale; rilevato che il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio I ritenuto eccessivol non è stato dedotto in sede di gravame, ambito in cui il ricorrente ha censurato la sola ritenuta recidiva; che, nondimeno, la motivazione nei termini sopra espressi quanto a recidiva dà ampiamente conto del distacco dal minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, dopo aver ripercorso il vissuto criminale del ricorrente, come lo stesso si caratterizzasse per la commissione di sempre più gravi reati, osservando come la mancata adesione ad obblighi imposti da una delle plurime sentenze passate in giudicato denotasse l'indifferenza alle regole e fosse tale da palesare un'aumentata pericolosità sociale; rilevato che il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio I ritenuto eccessivol non è stato dedotto in sede di gravame, ambito in cui il ricorrente ha censurato la sola ritenuta recidiva; che, nondimeno, la motivazione nei termini sopra espressi quanto a recidiva dà ampiamente conto del distacco dal minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3