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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 17719/2024

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uente [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come da casella pec registri di giustizia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da caselle pec registri di giustizia presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4116/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate secondo soccombenza rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto invece che il controricorso del Ministero, poiché le parti danno atto che il ricorso per cassazione fu notificato il 7.1.2020 (Ministero) ed il 9.1.2020 ([OSCURATO:PERSONA]), è da ritenere inammissibile in quanto tardivo, perché notificato il 23.2.2020, quando il termine di 40 giorni di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva al più il 18.1.2020; ritenuto pertanto che debba darsi applicazione al principio di cui a Cass. 23921/2020, poi consolidatosi, sicché nulla può riconoscersi al Ministero a titolo di spese; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.051,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Nulla spese qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come da casella pec registri di giustizia dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da caselle pec registri di giustizia presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentato e difeso -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4116/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 24/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate secondo soccombenza rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto invece che il controricorso del Ministero, poiché le parti danno atto che il ricorso per cassazione fu notificato il 7.1.2020 (Ministero) ed il 9.1.2020 ([OSCURATO:PERSONA]), è da ritenere inammissibile in quanto tardivo, perché notificato il 23.2.2020, quando il termine di 40 giorni di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva al più il 18.1.2020; ritenuto pertanto che debba darsi applicazione al principio di cui a Cass. 23921/2020, poi consolidatosi, sicché nulla può riconoscersi al Ministero a titolo di spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.051,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Nulla spese qu
Decreto Cassazione n. 17719/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris