CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 17 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 21 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 646 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la penale responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, sono privi del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni meramente riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito, con argomentazioni prive dei vizi motivazionali cumulativamente - e quindi inammissibilmente - dedotti (si veda pag. 3 sulla sussistenza sia della condotta appropriativa che del dolo specifico, ai fini della configurabilità del quale, peraltro, è sufficiente la coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità); ritenuto che le doglianze inerenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche siano manifestamente infondate perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, cosicché anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale conferma il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., non ravvisando elementi positivi e valorizzando negativamente la capacità a delinquere del reo desunta dai suoi precedenti penali specifici); osservato che l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio risulta del tutto generica e non è consentita in sede di legittimità, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla congruità della pena inflitta, determinata ampiamente al di sotto della misura media di quella edittale, considerata anche l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d