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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 27074/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] i Carabinieri di Volla, all'esito di una perquisizione, procedevano al sequestro di un orologio Rolex e di una somma di denaro rinvenuti in possesso di [OSCURATO:PERSONA], ed il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Noia il 20/12/2021 convalidava il provvedimento di perquisizione e sequestro.

2. Il 3/2/2022 il Pubblico Ministero presso la Procura di Napoli, su richiesta del difensore, dissequestrava la somma di denaro e rigettava l'istanza di dissequestro del Rolex, poi provvedendo in data 2/3/2022 alla chiusura delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., ed in data 8/7/2022 all'emissione di decreto di citazione a giudizio.

Il difensore del Piccirillo proponeva nuova a istanza di dissequestro al Giudice per le indagini preliminari - non essendo stato ancora trasmesso il fascicolo per il dibattimento al giudice competente - corredata da certificato di garanzia del bene: al pari delle precedenti, però, l'istanza veniva rigettata, con ordinanza del 16/11/2022, rilevando il giudice che non era contestata la contraffazione del bene, ma la sua provenienza da illecito e, pertanto, nell'assenza di indicazioni su tale provenienza, e di documentazione di supporto, occorreva mantenere il sequestro.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Piccirillo deducendo la violazione di legge, con riferimento agli artt. 253 e 262 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., ed il vizio di motivazione, per non essere stata chiarita la ragione per cui si era ritenuto il sequestro del Rolex utile per l'espletamento di nuove indagini e per essersi ritenuto configurabile il reato di ricettazione sulla base della mera mancanza di documentazione di acquisto nonostante il deposito della relativa garanzia del bene. 4.11 ricorso è fondato, nella parte in cui è stata dedotta l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle censure difensive relative alla permanente utilità, ai fini delle indagini, del vincolo reale sul bene, nonostante la conclusione delle indagini preliminari e l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Giova preliminarmente ricordare, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez.5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994), né il provvedimento impugnato può ritenersi privo di motivazione in ordine al persistente fumus di sussistenza dell'ipotizzato reato di ricettazione nonostante la produzione di un certificato di garanzia dell'orologio, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che, in assenza di indicazioni in ordine alla provenienza del bene, oltre che di eventuale documentazione di supporto, il certificato di garanzia può avere una rilevanza solo al fine di 4_ escludere contraffazioni dell'orologio sequestrato, ma non per escludere il già riconosciuto "fumus" del delitto di ricettazione.

A fronte di un'istanza con la quale la difesa del ricorrente prospettava "l'assenza di qualsivoglia esigenza cautelare che giustifichi il permanere del vincolo sull'orologio Rolex", però, il provvedimento del GIP ha del tutto omesso di argomentare in ordine alle concrete esigenze probatorie che imponevano il mantenimento del vincolo, pur essendo ormai chiuse le indagini preliminari ed emesso il decreto citazione a giudizio per l'udienza del 14 febbraio 2023 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

In tema di sequestro probatorio, invece, l'istanza di restituzione impone, al pubblico ministero ed in caso di opposizione al giudice per le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175; fattispecie in cui il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione presentata dai ricorrenti assumendo che fossero "in corso accertamenti ed indagini", senza addurre alcunchè sulle ragioni concrete e sui tempi per cui si rendeva necessario mantenere il vincolo coercitivo ed il giudice per le indagini preliminari aveva confermato il provvedimento richiamando le ragioni originariamente poste a fondamento del vincolo, senza indicare le perduranti esigenze probatorie).

L'assoluta assenza di motivazione in ordine alla persistenza di concrete esigenze probatorie che rendano eventualmente necessario il protrarsi del vincolo cautelare sull'orologio di cui si tratta, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., comporta, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] i Carabinieri di Volla, all'esito di una perquisizione, procedevano al sequestro di un orologio Rolex e di una somma di denaro rinvenuti in possesso di [OSCURATO:PERSONA], ed il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Noia il 20/12/2021 convalidava il provvedimento di perquisizione e sequestro. 2. Il 3/2/2022 il Pubblico Ministero presso la Procura di Napoli, su richiesta del difensore, dissequestrava la somma di denaro e rigettava l'istanza di dissequestro del Rolex, poi provvedendo in data 2/3/2022 alla chiusura delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., ed in data 8/7/2022 all'emissione di decreto di citazione a giudizio. Il difensore del Piccirillo proponeva nuova a istanza di dissequestro al Giudice per le indagini preliminari - non essendo stato ancora trasmesso il fascicolo per il dibattimento al giudice competente - corredata da certificato di garanzia del bene: al pari delle precedenti, però, l'istanza veniva rigettata, con ordinanza del 16/11/2022, rilevando il giudice che non era contestata la contraffazione del bene, ma la sua provenienza da illecito e, pertanto, nell'assenza di indicazioni su tale provenienza, e di documentazione di supporto, occorreva mantenere il sequestro. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Piccirillo deducendo la violazione di legge, con riferimento agli artt. 253 e 262 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., ed il vizio di motivazione, per non essere stata chiarita la ragione per cui si era ritenuto il sequestro del Rolex utile per l'espletamento di nuove indagini e per essersi ritenuto configurabile il reato di ricettazione sulla base della mera mancanza di documentazione di acquisto nonostante il deposito della relativa garanzia del bene. 4.11 ricorso è fondato, nella parte in cui è stata dedotta l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle censure difensive relative alla permanente utilità, ai fini delle indagini, del vincolo reale sul bene, nonostante la conclusione delle indagini preliminari e l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Giova preliminarmente ricordare, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere la fondatezza del "fumus" del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame - ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (Sez.5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994), né il provvedimento impugnato può ritenersi privo di motivazione in ordine al persistente fumus di sussistenza dell'ipotizzato reato di ricettazione nonostante la produzione di un certificato di garanzia dell'orologio, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che, in assenza di indicazioni in ordine alla provenienza del bene, oltre che di eventuale documentazione di supporto, il certificato di garanzia può avere una rilevanza solo al fine di 4_ escludere contraffazioni dell'orologio sequestrato, ma non per escludere il già riconosciuto "fumus" del delitto di ricettazione. A fronte di un'istanza con la quale la difesa del ricorrente prospettava "l'assenza di qualsivoglia esigenza cautelare che giustifichi il permanere del vincolo sull'orologio Rolex", però, il provvedimento del GIP ha del tutto omesso di argomentare in ordine alle concrete esigenze probatorie che imponevano il mantenimento del vincolo, pur essendo ormai chiuse le indagini preliminari ed emesso il decreto citazione a giudizio per l'udienza del 14 febbraio 2023 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. In tema di sequestro probatorio, invece, l'istanza di restituzione impone, al pubblico ministero ed in caso di opposizione al giudice per le indagini preliminari, la verifica della necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che il sequestro non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura incidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica (Sez. 6, n. 34797 del 08/10/2020, Rv. 280175; fattispecie in cui il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione presentata dai ricorrenti assumendo che fossero "in corso accertamenti ed indagini", senza addurre alcunchè sulle ragioni concrete e sui tempi per cui si rendeva necessario mantenere il vincolo coercitivo ed il giudice per le indagini preliminari aveva confermato il provvedimento richiamando le ragioni originariamente poste a fondamento del vincolo, senza indicare le perduranti esigenze probatorie). L'assoluta assenza di motivazione in ordine alla persistenza di concrete esigenze probatorie che rendano eventualmente necessario il protrarsi del vincolo cautelare sull'orologio di cui si tratta, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., comporta, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli in d
Decreto Cassazione n. 27074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris