CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 46496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Milano, in data 10 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nelle qualità di amministratore di diritto e di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 216 comma 2, R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), contestato al capo A.3) e di cui agli artt. 110, 112 comma 1, n. 1 cod. pen. e 216, comma 2, legge fallimentare), contestato al capo A.5) e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 219 legge fallimentare, li condannava rispettivamente alla pena di tre anni di reclusione e di tre anni e sei mesi di reclusione. A seguito di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 3 dicembre 2018 che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da entrambi i suindicati reati, questa Corte, con sentenza della Sezione Quinta in data 31 marzo 2021, per ciò che qui interessa, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'assoluzione dal reato di cui al capo A.3), commesso in concorso con gli amministratori della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 10 maggio 2012. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Milano, giudicando dunque in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano limitatamente alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A.3) e rideterminato per entrambi la pena in tre anni di reclusione ciascuno. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, deducendo - con un comune atto di ricorso - due motivi. 2.1. Con il primo è lamentata violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'erronea valutazione della prova posta a fondamento della condanna. Dopo aver richiamato dettagliatamente l'iter processuale della vicenda che ci occupa - che aveva visto gli odierni ricorrenti assolti dalla Corte di appello di Milano per il reato di cui al capo A3) - i ricorrenti hanno lamentato l'erroneità delle motivazioni poste dal giudice del rinvio a fondamento della sussistenza del dolo dell'extraneus nella contestata condotta di bancarotta. Segnatamente, secondo la tesi difensiva, tale prova sarebbe stata erroneamente fondata sulla sola scorta di elementi rimasti privi di riscontro e, segnatamente, l'acquisto dei mezzi da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. ad un prezzo vile, la repentinità della loro rivendita, il sicuro coinvolgimento dei ricorrenti nell'operazione di vendita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. riveniente dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere ricordato che Abate era stato condannato in primo grado alla pena di tre anni di reclusione per più fatti di bancarotta fraudolenta e che lo stesso fu poi assolto dalla Corte d'appello dal capo A5), che detta statuizione è divenuta cosa giudicata in quanto non ha costituto oggetto di appello del Pubblico Ministero, la difesa lamenta l'assenza nella sentenza impugnata di una adeguata giustificazione sulla identità del quantum di pena, immotivatamente parametrata nella stessa misura della sentenza di primo grado che, però, riguardava due distinti reati. 2.3. Con memorie di replica depositate il 24 giugno 2022, la difesa è tornata tanto sul primo, che sul secondo motivo di ricorso, riprendendo le argomentazioni già svolte, insistendo nel senso dell'accoglimento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria depositata il 17 giugno 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, siccome infondato. 2. Il primo motivo è privo di pregio e non si confronta con le congrue argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il giudice del rinvio - recependo il monito della sentenza rescindente in tema di dolo dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta per distrazione post fallimentare - ponendosi nel solco del principio di diritto secondo cui tale elemento soggettivo è configurabile ogniqualvolta che questi apporti un contributo volontario al depauperamento del patrimonio sociale, che non deve accompagnarsi alla consapevolezza dell'intervenuta declaratoria di fallimento della società (motivo per il quale gli odierni ricorrenti erano stati erroneamente assolti), ma che si traduce nella volontà di fornire un apporto alla condotta dell'intraneus nel determinare detto depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori successivamente alla dichiarazione di fallimento - ha ritenuto nel caso che ci occupa provato in capo ai ricorrenti detto elemento psicologico --<":sulla scorta dei seguenti argomenti: i) il prezzo irrisorio al quale gli imputati acquistarono dalla [OSCURATO:SOCIETA]. i due autocarri oggetto di distrazione (C 1000,00 ciascuno, a fronte di un valore originario rispettivamente di C 14.500,00 e C 7.200,00); ii) la repentina vendita da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riconducibile ai ricorrenti, di detti automezzi; iii) l'intervenuta radiazione dal PRA del terzo veicolo solo quindici giorni prima dell'acquisto da parte degli imputati; iv) la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dell'autoscuola dove si perfezionò la vendita dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il quale ha dichiarato che fu proprio [OSCURATO:PERSONA] a presentargli [OSCURATO:PERSONA] e che Abate, in qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], aveva materialmente accompagnato presso la sua agenzia il predetto Santonocito, la cui presenza era necessaria per il perfezionamento della vendita, rivestendo la qualifica di amministratore di diritto. È stato ancora osservato - con motivazione non manifestamente illogica - nella sentenza di primo grado, ripresa dalla Corte territoriale, che v'è prova di un'attività sinergica tra gli amministratori della fallita [OSCURATO:SOCIETA] e gli odierni ricorrenti, precipuamente finalizzata alla distrazione dei mezzi della prima dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, ma prima della loro materiale apprensione da parte della curatela, e si è evidenziato come la scansione temporale estremamente rapida fosse chiaro indice di un accordo sottostante e non, come sostenuto dai ricorrenti, frutto di una concatenazione di eventi puramente casuale. La sentenza impugnata, dunque, ha chiaramente tratto dalla suindicata serie di elementi fattuali e logici, la prova della consapevole partecipazione degli imputati alla condotta fraudolenta posta in essere dagli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], ponendosi nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui in tema di « Ai fini del concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario il previo concerto dell'extraneus con l'amministratore della società fallita, essendo sufficiente il dolo generico» (Sez. 5., n. 34584 del 06/05/2008, Casillo, Rv. 241350). Di tale principio di diritto la Corte di merito ha fatto buon governo, argomentando la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato sulla base tenendo conto dell'assoluta inverosimiglianza della ricostruzione che vede gli odierni ricorrenti del tutto inconsapevoli delle reali vicende societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. e delle operazioni di vendita, dal chiaro tenore liquidatorio. La critica dei ricorrenti sull'argomento si rivela, pertanto, priva di fondamento.3. Del pari infondato il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio irrogato ad Abate. La Corte territoriale, avuto riguardo alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza originariamente rispetto alla recidiva infraquinquennale e all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, legge fallimentare, pur considerando l'intervenuta assoluzione per il capo A.5) e il conseguente venir meno della cennata c.d. continuazione fallimentare, ha parametrato la pena nel minimo edittale di tre anni di reclusione, mantenendo il giudizio di equivalenza delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva. Si tratta di statuizione che non viola il disposto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. - che prevede la diminuzione della pena a seguito della parziale assoluzione dalle accuse mosse in prime cure - la cui applicazione non può, difatti, condurre a irrogare all'imputato una pena illegale come avverrebbe se, non sussistendo ulteriori attenuanti e mantenuto il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, si riducesse la pena, inflitta al ricorrente, considerato che la pena edittale minima per il delitto per cui è condanna è di anni tre di reclusione. 4. Discende dalle considerazioni che precedono il rigetto dell'impugnazione e la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. kigetta il ricorsi e condanna i ricorrenti al p