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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46919/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] C; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ai fini della destinazione della marijuana detenuta presso l'abitazione all'uso di gruppo, evenienza risultata non solo priva di qualsivoglia elementi di prova a supporto ma smentita dal rinvenimento di un coltello sporco di sostanza e di fogli manoscritti riportanti conteggi, argomenti con il quale il ricorso non si confronta.

Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina, coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l'applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r DEp0,917,711‘ La Presidente)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] C; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ai fini della destinazione della marijuana detenuta presso l'abitazione all'uso di gruppo, evenienza risultata non solo priva di qualsivoglia elementi di prova a supporto ma smentita dal rinvenimento di un coltello sporco di sostanza e di fogli manoscritti riportanti conteggi, argomenti con il quale il ricorso non si confronta. Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina, coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l'applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r DEp0,917,711‘ La Presidente)
Sentenza Cassazione n. 46919/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris