CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso a [OSCURATO:PERSONA] disponendo non imputarsi a pena espiata il periodo trascorso in affidamento. 2. Avverso il provvedimento, il Catania, a mezzo del difensore fiduciaria, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui promiscuamente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 47, comma 11, Ord. pen. e 98, comma 7, d.P.R. n. 230 del 2000, nonché vizio della motivazione in relazione all'applicazione ex tunc della revoca della misura alterativa. Secondo il ricorrente, in particolare, il Tribunale di sorveglianza, discostandosi dai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987 nonché dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ha disposto l'effetto retroattivo della revoca senza valutare la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ne ha costituito la causa, la sua natura occasionale o estemporanea e, soprattutto, se sia stato di tale consistenza da escludere la partecipazione del condannato al processo di recupero educativo fin dall'inizio della prova, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dall'UEPE in relazione all'esito delle pregresse attività trattamenti e lavorative. Non è stato minimamente valutato il carico afflittivo delle prescrizioni imposte durate l'esperimento della prova, alla luce della previsione legislativa di tendenziale equiparazione dei periodi di esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. È necessario premettere che l'unico motivo proposto è incentrato sulla decorrenza della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: in esso, cioè, le censure non vertono sulla decisione di revocare il beneficio penitenziario concesso al ricorrente bensì attengono alla data di decorrenza della revoca medesima e si dolgono della decisione del Tribunale di Sorveglianza di aver fatto operare la revoca sin dall'inizio della prova, ritenendo così interamente come non espiata la parte di esecuzione attuata in misura alternativa. Sul punto specifico, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 343 del 1987, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 Ord. pen. nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. [OSCURATO:PERSONA], effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi: quella maggioritaria che, assegnando all'affidamento in prova una funzione essenzialmente rieducativa, riteneva che la revoca per il fallimento dell'esperimento avesse effetto retroattivo e determinasse il ripristino dell'originario rapporto punitivo, non tenendo conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni inerenti la misura, limitative della libertà personali e quindi necessariamente oggetto di valutazione in sede di revoca per stabilire quanto dovesse ancora essere espiato, per cui il non tenerne conto si sarebbe posto in contrasto col disposto dell'art. 13 Cost.; quella minoritaria che, basata sulla equiparazione dell'affidamento in prova all'espiazione della pena, di cui costituirebbe una modalità esecutiva, nel ritenere che il periodo scontato andasse in ogni caso scomputato per intero dalla pena residua, avrebbe introdotto ingiustificate parificazioni di trattamento tra la diversa situazione di coloro hanno violato le leggi o le regole imposte sin dall'inizio e quanti vi erano incorsi nel periodo conclusivo dell'esperimento e avrebbe finito per eliminare la natura sanzionatoria e la funzione preventiva della revoca con la conseguente disincentivazione alla regolarità della condotta dell'affidato, in contrasto con la funzione rieducativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi omesso di prendere posizione in favore di una, piuttosto che dell'altra delle opinioni, ma ha posto l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti la misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 Ord. pen., causa di revoca, il relativo provvedimento richiede un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. La consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione comportante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Costituzionale, sentenza n. 343 del 29/10/1987). 1.1. La giurisprudenza di legittimità, in sintonia con le coordinate fissate dal Giudice delle leggi, ha fissato il principio per cui, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve espressamente motivare, prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01). Conseguentemente la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), nell'esercizio di un ampio potere discrezionale, potrà essere disposta quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l'inesistente adesione al processo rieducativo (v. Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, Frau). 2. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati seguendo un iter motivazionale che non presta il fianco alle proposte censure. Il Tribunale ha, infatti, correttamente valorizzato, nel giudizio fallimentare in toto formulato sulla prova accordata al condannato la condotta tenuta in costanza di applicazione e le specifiche violazioni delle prescrizioni, di cui egli si era reso responsabile e delle quali è stata compiuta un'analitica descrizione: - illecita detenzione di esplosivi di provenienza illecita, rinvenuti nella sua abitazione adiacente alla caserma di carabinieri (19 chilogrammi di fuochi di artificio di varie categorie detenuti con modalità tali da porre in pericolo l'incolumità pubblica); - detenzione della ingente somma di 40.000,00 euro, in banconote da 50, raggruppate in quattro mazzette ed imballati in nylon e nastro adesivo, rinvenute nascoste all'interno di una stufa a gas, detenzione di un modesto quantitativo di hashish e di un bilancino di precisione; - periodica percezione dal titolare di un autolavaggio nell'ambito di un rapporto dai contorni non chiari che avevano reso necessario la trasmissione alla Procura della Repubblica delle memoria difensava e degli allegati ad esso relativi. Dalla disamina di tali condotte, in particolare dalla loro risalenza nel tempo e dalla loro continuativa protrazione durante l'applicazione della misura, il Tribunale, ha tratto la convinzione, tutt'atro che illogica, che il Catania, per la "radicata incapacità di affrancarsi da logiche antisociali" aveva mantenuto sin dall'inizio della misura uno stile di vita in cui "l'agire contra legem costituisce la normalità". Si tratta di argomentazione che, per quanto non espressamente ricollegata al tema della retroattività della revoca, giustifica ampiamente la statuizione esplicitata nel dispositivo di non imputare il periodo di affidamento nella pena già espiata. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s