CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 09381/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.22300/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 303/2019 depositata il 16/01/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del4 aprile 2024 . [OSCURATO:PERSONA] COSTRUZIONIRilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Rieti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assumendo: (i) di essere proprietari di un immobile sito in Grotti, Cittaducale, via Cicolana 16, adibito a civile abitazione, costituente parte di un più grande immobilecensito al foglio 50, p.lla 170, per atto di divisione di cui alla scrittura privata del 26/09/1990 con la quale i fratelli Tempesta (Silvio, Domenico, Fulvio e Pietro) si erano divisi l’originaria particella 170, con attribuzione a Silvio della porzione rappresentata graficamente con le lettere C e C1, e, ancora, di avere successivamente acquistato, dal dante causa Silvio, con scrittura privata 04/10/1990, la porzione spettante al fratello Domenico (di cui al n. provvisorio sub. 10 di 70 mq) e di essere proprietari di altre particelle in forza dell’atto di divisione del 1974; (ii) che [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata attribuita la porzione contrassegnata con la lettera B, contigua a quella degli attori, aveva realizzato una sopraelevazione, mediante chiusura di un balcone- lastrico solare a confine con la proprietà degli attori, illegittima sia perché aveva esaurito la cubatura edificabile dell’intero lotto , sia per violazione della distanza minima dal confine, pari a 5 metri, con la costituzione di una servitù illegittima a carico del fondo di cui al sub. 10; e, per quanto ancora rileva, hanno chiesto: in via preliminare, l’accertamento dell’autenticità della scrittura privata del 04/10/1990 intercorsa tra Domenico e [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, l’accertamento dell’illegittimità della sopraelevazione realizzata da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna del convenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione o arretramento fino al rispetto della distanza legale, nonché la condanna del convenutoal risarcimento dei danni; 2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha confermato l’autenticità della scrittura privata e ha proposto alcune do mande riconvenzionali tardive, che hanno comportato la chiamata in causa degli altri eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia Andrea e [OSCURATO:PERSONA], i quali, costituendosi, hanno aderito alle domande degli attori; 3. il Tribunale di Rieti, istruita la causa con l’escussione di testimoni e a mezzo di una c.t.u., con sentenza n. 27/2012, ha dichiarato l’autenticità della scrittura privata del 04/10/1990; ha condannato il convenuto ad astenersi da turbative in danno degli attori e ha rigettato le altre domande degli attori e dei terzi chiamati; 4. proposta impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia di primo grado, riformandola esclusivamente in relazione al capo che aveva compensato le spese del giudizio (aspetto, questo, estraneo all’attuale tema del decidere), così argomentando le ragioni della decisione: (a) il Tribunale ha correttamente ritenuto che, per effetto del frazionamento del fabbricato originariamente in comproprietà dei fratelli Tempesta e della divisione dello stesso in porzioni assegnate in via esclusiva, si sia costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062, cod. civ.), ovverosia un asservimento dell’area sub. 10, appartenente agli attori, al mantenimento della costruzione edificata sul confine ( servitù che in precedenza non esisteva perché unico era il proprietario del fabbricato) in quanto preesistente alla divisione; (b) è giusto anche l’inquadramento, compiuto dal Tribunale, del manufatto in questione quale nuova costruzione, come tale sottoposta, in via generale, alla disciplina delle distanze minime (artt. 873, cod. civ.) e agli eventuali strumenti urbanistici successivi al frazionamento e anteriori alla sopraelevazione, impositivi dell’obbligo di osservare una certa distanza nella realizzazione della sopraelevazione in deroga al principio della facoltà di allineamento alla preesistente, originaria costruzione; (c) recentemente, la Cassazione (n. 11320 del 2018), ha ribadito la portata derogatoria rispetto al principio della prevenzione delle disposizioni regolamentari locali sopravvenute (impositive dell’obbligo inderogabile di osservare una certa distanza dal confine ovvero tra le costruzioni) e la conseguente vincolatività, per il preveniente, di conformarsi alla maggiore distanza stabilita per le sopraelevazioni, con esclusione quindi della facoltà di allineamento verticale rispetto alla costruzione originaria, salvo espressa eccezione contenuta nelle norme regolamentari; (d) il diritto di sopraelevazione, sancito dall’art. 1127, cod. civ., in favore di ciascun condomino, deve essere esercitato nel rispetto della statica e del decoro architettonico. Ne consegue che il convenuto, una volta divenuto condomino in seguito all’acquisto della proprietà esclusiva di una porzione di fabbricato contigua all’area successivamente acquistata dal dante causa degli attori, ha esercitato in conformità del le prescrizioni generali il diritto di sopraelevazione in allineamento verticale con la costruzione preesistente; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio,le parti hanno depositato memorie;Consideratoche: I. preliminarmente, è priva di fondamento l’eccezione sollevata nel controricorso di inammissibilità del ricorso per cassazione per carenza dello ius postulandi dei difensori de i ricorrenti in quanto la procura ad essi conferita non li investirebbe del potere di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma,impugnata in questo giudizio. L’eccezione va disattesa alla luce del consolidato orientamento di legittimità(tra le altre, Sez. 2, Sentenza n. 7014 del 17/03/2017, Rv. 643376 - 01) , che il Collegio condivide e intende ribadire, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove (come nella specie) sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta; 1. il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., denuncia la violazione del principio di diritto che disciplina la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia in ipotesi di divisione e frazionamento di proprietà immobiliari originariamente di identica e unitaria appartenenza e che sancisce, quale corollario, la soggezione della successiva sopraelevazione del fondo, così costituito fondo dominante, al rispetto delle norme sulle distanze vigenti al momento dell a realizzazione della sopraelevazione, escludendo l’operatività del principio di prevenzione. La doglianza muove dalla premessa che: (i) l’originaria comunione tra i fratelli Tempesta, sul compendio immobiliare includente le due unità immobiliari oggetto di causa (l’area inedificata di proprietà attuale dei ricorrenti, e il corpo di fabbrica, posto a confine di detta area, di proprietà del controricorrente), è stata sciolta con la scrittura divisionale 26/09/1990; (ii) all’atto di detta divisione, le due unità immobiliari acquisivano, ciascuna, la propria autonomia fisico- giuridica; (iii) solo successivamente all ’ acquisto dell ’ area inedificata da parte degli odierni ricorrenti (acquisto avvenuto con la scrittura 04/10/1990, riconosciuta vera, autentica e valida in primo grado, immediatamente successiva alla scrittura divisionale 26/09/1990), [OSCURATO:PERSONA] procedeva a realizzare la sopraelevazione del confinante corpo di fabbrica di sua esclusiva proprietà, costruendo, sul preesistente lastrico solare posto a copertura di detto corpo di fabbrica, in elevazione, un ulteriore corpo di fabbrica, a destinazione abitativa, delle dimensioni di metri 10,70 X 4,20; (iv) all ’ epoca della realizzazione della sopraelevazione, lo strumento urbanistico locale prevedeva, per le nuove costruzioni, il rispetto di una distanza dal confine di proprietà di ml. 5,00. Ciò precisato, i ricorrenti denunciano l’errore di diritto della sentenza d’appello che afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il diritto di sopraelevare in allineamento verticale con la costruzione preesistente in conformità delle prescrizioni generali, con ciò ritenendo che la mancata sopravvenienza e vigenza, all’epoca della sopraelevazione, di una norma regolamentare, in tema di distanze, più restrittiva di quella vigente al tempo della prima e sottostante costruzione, comportasse l’esonero, nella realizzazione della sopraelevazione, dal rispetto delle norme regolamentari , in tema di distanze,vigenti al tempo della realizzazione della sopraelevazione , in tal modo discostandosi da l principio di diritto secondo cui la sopraelevazione, quale nuova costruzione, è soggetta, sempre e comunque, alla normativa vigente al momento della realizzazione della sopraelevazione stessa ed esclude, in radice, che rispetto a quest’ultima operi il principio della prevenzione; 1.1. il motivo è inammissibile; 1.2. il rilievo critico non indica la norma di diritto che si assume violata: pertanto, esso non soddisfa i requisiti formali dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «4) i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». È orientamento radicato di questa Corte, enunciato anche dalle Sezioni unite (Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745) che «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»; 1.3. nella specie, la censura (esposta da pag. 9 a pag. 22 del ricorso per cassazione) è formulata in termini così ampi e privi di specificitàda non consentire di comprendere se i ricorrenti lamentino la “falsa applicazione” (così, testualmente, la rubrica del motivo) dell’art. 1062, cod. civ., in tema di destinazione del padre di famiglia, o quella della disciplina delle distanze nelle costruzioni ex artt. 873 e seguenti, cod. civ., o ancora se essi si dolgano dell’ inosservanza del criteri della prevenzione o, infine, se il rilievo si appunti contro il mancato rispetto dello strumento urbanistico che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, all’epoca della sopraelevazione, prevedeva, per le nuove costruzioni, una distanza dal confine di 5 metri; 2. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del principio di diritto, in tema di sopraelevazione, s ancito soltanto in àmbito condominiale dall’art. 1127, cod. civ. In particolare, i ricorrenti rimarcano che la sentenza ha fatto riferimento, sia pure come argomento rafforzativo della decisione, all’art. 1127, cod. civ., che disciplina, solo e esclusivamente con riferimento ai rapporti tra condòmini di un unico stabile, il diritto di sopraelevazione che, a determinate condizioni , è riconosciuto al condòmino proprietario dell’ultimo piano, ma non trova applicazione nel caso di rapporti di vicinato, ossia quando si tratti (come nella specie) di rapporti tra unità immobiliari distinte, autonome e confinanti; 2.1. il motivoè inammissibile; 2.2. gli stessi ricorrenti riconoscono che il riferimento, da parte del giudice dall’appello, alla disciplina di cui all’art. 1127, cod. civ., in tema di costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale, costituisce (cfr. pag. 22 del ricorso per cassazione) «[una] mera argomentazione rafforzativa della propria conclusione decisoria di conferma della pronuncia di rigetto, resa dal giudice di prime cure». Il rilievo criticonon investe la ratio decidendi della sentenza che – giova sottolinearlo – definisce legittima la sopraelevazione in allineamento all’edificio preesistente in applicazione del principio della prevenzione; 3. il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in subordine rispetto ai motivi precedenti, denuncia che la motivazione della sentenza sarebbe soltanto apparente perché, lungi dall’esprimere un autonomo processo deliberativo, finirebbe coll’appiattirsisulla decisione di primo grado; 3.1. il motivo è infondato; 3.2. la sentenza d’appello reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U.27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione». Come notato in precedenza (punto 2.2.), la sentenza d’appello ha il proprio nucleo argomentativo essenziale nella considerazione che il convenuto ha legittimamente sopraelevato il suo fabbricato, posto sul confine, in allineamento all’ed ificio originario per l’operatività del criterio della prevenzione;4. in conclusione, respinto il terzo motivo, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, il ricorso è rigettato; 5. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il