CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 517/2023 depositatail 15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Con delibera n. 1849 del 16/02/2022, l’OCF irrogava a [OSCURATO:PERSONA],consulente finanziaria iscritta all’albo unico, la sanzione amministrativa di €516, per la violazione dell’art. 158, comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] n.20307/2018 ([OSCURATO:PERSONA]), contestando alla consulente diaver prospettato alla clientela dell’intermediario mandante, Progetto SIMs.p.a., forme di investimento estranee all’offerta ufficiale, consistenti inNumero registro generale 18361/2023Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 17011/2026Data pubblicazione 30/05/2026patrimoni destinati a specifico affare costituiti da società del gruppo Nova ein titoli obbligazionari emessi dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La contestazione traeva origine dagli accertamenti ispettivi svolti dallaConsob presso Progetto SIM, dai quali emergeva che, a partire dal 2013, iresponsabili della rete distributiva della SIM avevano avviato un’iniziativa dipromozione presso la clientela di forme di investimento estranee all’offertaufficiale dell’intermediario, coinvolgendo 477 sottoscrittori dei 19 patrimonidestinati, di cui 443 risultati già clienti dell’intermediario al momento deirispettivi conferimenti, per un importo complessivo di circa 25 milioni dieuro, con disapplicazione della normativa in materia di servizi di investi-mento. [OSCURATO:PERSONA] risultava assegnataria di 55 clienti sottoscrittori di patri-moni destinati costituiti dalle società Nova e di 37 clienti sottoscrittori dititoli di [OSCURATO:PERSONA].La consulente ha proposto opposizione dinanzi alla Corte di appello diMilano, articolando istanze istruttorie volte a provare l’estraneità ai fatticontestati, fra cui l’audizione di testimoni sull’esito della circolarizzazioneeffettuata dal commissario straordinario di Progetto SIM presso la clientelae sulle procedure di controllo interno dell’intermediario. All’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] la consulente ha reso l’audizione personale dinanzi al collegio.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello ha preliminarmente riget-tato le istanze istruttorie, ritenendole irrilevanti alla luce della documenta-zione versata in atti e valutando i capitoli di prova orale come inammissibiliin quanto articolati in forma generica e valutativa; ha rigettato nel meritol’opposizione, ritenendo legittima la sanzione sulla base delle complessiveevidenze in atti, in particolare della corrispondenza informatica recante l’in-dicazione della consulente, dei prospetti recanti le iniziali dei consulenti delladivisione, delle dichiarazioni del consulente Maini e della documentazionerelativa a 279 disposizioni di bonifico da parte di 201 clienti della SIM percomplessivi € 9.600.000 confluiti alle società del gruppo Nova.Numero registro generale 18361/2023Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 17011/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a nove motivi,illustrati da memoria; resiste con controricorso l’OCF.Con atto di deposito ex art. 372 c.p.c., la consulente finanziaria ha pro-dotto la sentenza n. 10592/2023 del 30 giugno 2023 del Tribunale di Milano,sezione seconda penale, e la sentenza n. 5271/2024 dell'11 ottobre 2024della Corte di appello di Milano, sezione seconda penale, passata in giudi-cato. Esse hanno deciso sulle imputazioni di abusivismo finanziario ai sensidell'art. 166 co. 1 lett. a) TUF e di ostacolo all'attività di vigilanza dellaCONSOB ai sensi dell'art. 170-bis TUF mosse ai capi rete [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Romagnoli, in relazione alla costituzione e al collocamento dei pa-trimoni destinati emessi dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Nova SoluzioniImmobiliari, dei titoli azionari e obbligazionari di [OSCURATO:PERSONA] e alla ge-stione patrimoniale non autorizzata di Progetto SIM. Per i capi relativi aipatrimoni destinati e ai titoli di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati sono stati assoltidal Tribunale «perché il fatto non sussiste», con assoluzione passata in giu-dicato per mancata impugnazione; per il capo dell'ostacolo all'attività di vi-gilanza, l'assoluzione è stata pronunciata «perché il fatto non costituiscereato»; quanto al capo della gestione patrimoniale non autorizzata, la Cortedi appello ha riformato la condanna di primo grado, assolvendo i due impu-tati «perché il fatto non sussiste».RAGIONI DELLA DECISIONE1. – L’esame dei motivi di ricorso si ordina secondo il criterio della ragionepiù liquida. Sono pertanto esaminati, in via prioritaria, il terzo e il quartomotivo, che attengono alla questione, centrale ai fini della legalità dell’ac-certamento del fatto della violazione, del rigetto delle istanze istruttorie.2. - Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 24 e 111Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio,con la seguente argomentazione. La Corte di appello non ha dato luogoall’istruttoria che avrebbe provato l’estraneità della ricorrente ai fattiNumero registro generale 18361/2023Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 17011/2026Data pubblicazione 30/05/2026contestati, né ha considerato i documenti prodotti e le dichiarazioni resedalla ricorrente in sede di audizione personale, compromettendo con ciò ilsuo diritto di difesa.Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 195, comma 7, TUF, inquanto la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente la deci-sione di omettere l’istruttoria richiesta e di non considerare le dichiarazionirese dalla ricorrente.I due motivi sono accolti.La sentenza in epigrafe ha rigettato le istanze istruttorie con un’unicastatuizione preliminare, secondo cui esse devono «essere respinte, inquanto irrilevanti alla luce della copiosa documentazione versata in atti, ol-tre ad essere i capitoli di prova orale inammissibilmente articolati in formagenerica e valutativa».Quanto al profilo dell’irrilevanza, l’enunciazione conclusiva «alla luce dellacopiosa documentazione versata in atti» si limita al richiamo cumulativo delcompendio probatorio acquisito e non si confronta con il contenuto specificodei capitoli articolati dalla ricorrente (trascritti nel ricorso), che vertevanosu circostanze — l’esito della circolarizzazione effettuata dal commissariostraordinario di Progetto SIM presso la clientela, le procedure di controllointerno dell’intermediario, le verifiche compiute sulla rete dei consulenti —non sovrapponibili agli elementi documentali su cui il giudice di merito hatratto la prova del coinvolgimento individuale della consulente.Quanto al profilo dell’inammissibilità per genericità e per formulazionevalutativa dei capitoli, esso non risulta argomentato in modo specifico inrapporto al contenuto dei capitoli stessi: la motivazione si limita all’enun-ciato astratto, senza indicare quali capitoli e per quali ragioni concrete sa-rebbero in violazione del principio di specificità di cui all’art. 244 c.p.c. Lamotivazione in punto di rigetto delle istanze istruttorie è dunque sommariaNumero registro generale 18361/2023Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 17011/2026Data pubblicazione 30/05/2026e non assolve la funzione di manifestare il giudizio di rilevanza, quale richie-sto dall’art. 195, comma 7, TUF, e, prima ancora, dal diritto alla prova.Tale motivazione non supera il vaglio di legittimità. Il provvedimento resosulle richieste istruttorie è censurabile in cassazione, per violazione del di-ritto alla prova allorquando il giudice di merito affermi l’inammissibilità delmezzo per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza inrapporto al tema controverso e al compendio delle altre prove richieste ogià acquisite, ovvero per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimo-strativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (cfr., tra le altre, Cass.30810/2023).In sede di rinvio, il giudice del merito riesaminerà le istanze istruttoriecon motivazione che dia conto puntualmente del giudizio di rilevanza deisingoli capitoli in rapporto all’oggetto del giudizio e al compendio probatorioacquisito.3. - L’accoglimento del terzo e del quarto motivo travolge l’accertamentodi fatto del coinvolgimento della ricorrente nelle attività estranee all’offertaufficiale dell’intermediario. Restano per conseguenza assorbiti il primo mo-tivo (omesso esame della circolarizzazione effettuata dal commissariostraordinario), il secondo (violazione dell’art. 1 TUF in punto di qualifica-zione dei patrimoni destinati come strumenti finanziari), il quinto (omessamotivazione sulla legittimità dell’acquisizione delle evidenze digitali esull’attendibilità delle dichiarazioni del consulente Maini), il sesto (motiva-zione apparente), il settimo e l’ottavo (mancata verbalizzazione dell’audi-zione personale), il nono (violazione del termine di centottanta giorni di cuiall’art. 195 TUF).4. - Sono accolti il terzo e il quarto motivo, restano assorbiti i restantimotivi. La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte diappello di Milano in diversa composizione. P.Q.MNumero registro generale 18361/2023Numero sezionale 1148/2026Numero di raccolta generale 17011/2026Data pubblicazione 30/05/2026La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco