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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44329/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1967 avverso la sentenza resa 11 giugno 2011 dalla corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, che con sentenza del 22 gennaio 2019 ha diversamente qualificato alcune delle condotte ascritte all'imputato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, unificati i reati per continuazione, ritenuto più grave quello di cui all'articolo 346 bis codice penale, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo : 2.1violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli articoli 346, 346 bis e 640 codice penale in quanto la corte territoriale quale giudice di rinvio, nel dare atto della intervenuta abrogazione del delitto di millantato credito, ha sostenuto la continuità normativa intercorrente tra il vecchio articolo 346 codice penale e il nuovo articolo 346 bis codice penale, così pronunziando sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per quest'ultimo reato, ritenendo in esso assorbito il delitto di truffa.

Il ricorrente censura tale orientamento e ritiene che, a causa dell'abrogazione del delitto di millantato credito che non trova corrispondenza nel nuovo delitto di interferenze illecita, le condotte vadano inquadrate nel delitto di truffa. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli articoli 129 e 624 codice procedura penale poiché la corte ha omesso di dichiarare la prescrizione dei delitti contestati, maturata nelle more del giudizio di rinvio.

A sostegno di tale assunto il ricorrente espone di aderire a quell'orientamento minoritario che esclude la formazione del cosiddetto giudicato progressivo con conseguente possibilità che la prescrizione maturi anche nelle more del giudizio di rinvio. 3.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha dato atto che dopo alcune oscillazioni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che il vanto di "relazioni asserite", da intendersi quali relazioni non esistenti, costituisce una condotta che assorbe il richiamo, contenuto nella norma abrogata, al "pretesto" di dover comprare il favore del pubblico ufficiale.. (Sez. 1, Sentenza n. 23877 del 05/05/2021 Cc. (dep. 17/06/2021 ) Rv. 281614 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 1869 del 07/10/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280348 - 0). 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. (Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 12/01/2016 Ud. (dep. 01/02/2016 ) Rv. 265792 - 01 Tale regola si ricava a contrario anche dalla pronunzia richiamata dal ricorrente.

Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d.

"formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità.

Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità. (Sez. 3, Sentenza n. 2448 del 18/01/2000 Ud. (dep. 28/02/2000 ) Rv. 215419 - 01 Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Motivazione semplificata Roma 10 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enico Gallo •59 -a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1967 avverso la sentenza resa 11 giugno 2011 dalla corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, che con sentenza del 22 gennaio 2019 ha diversamente qualificato alcune delle condotte ascritte all'imputato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, unificati i reati per continuazione, ritenuto più grave quello di cui all'articolo 346 bis codice penale, ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo : 2.1violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli articoli 346, 346 bis e 640 codice penale in quanto la corte territoriale quale giudice di rinvio, nel dare atto della intervenuta abrogazione del delitto di millantato credito, ha sostenuto la continuità normativa intercorrente tra il vecchio articolo 346 codice penale e il nuovo articolo 346 bis codice penale, così pronunziando sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per quest'ultimo reato, ritenendo in esso assorbito il delitto di truffa. Il ricorrente censura tale orientamento e ritiene che, a causa dell'abrogazione del delitto di millantato credito che non trova corrispondenza nel nuovo delitto di interferenze illecita, le condotte vadano inquadrate nel delitto di truffa. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli articoli 129 e 624 codice procedura penale poiché la corte ha omesso di dichiarare la prescrizione dei delitti contestati, maturata nelle more del giudizio di rinvio. A sostegno di tale assunto il ricorrente espone di aderire a quell'orientamento minoritario che esclude la formazione del cosiddetto giudicato progressivo con conseguente possibilità che la prescrizione maturi anche nelle more del giudizio di rinvio. 3.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte di appello ha dato atto che dopo alcune oscillazioni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che il vanto di "relazioni asserite", da intendersi quali relazioni non esistenti, costituisce una condotta che assorbe il richiamo, contenuto nella norma abrogata, al "pretesto" di dover comprare il favore del pubblico ufficiale.. (Sez. 1, Sentenza n. 23877 del 05/05/2021 Cc. (dep. 17/06/2021 ) Rv. 281614 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 1869 del 07/10/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280348 - 0). 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. (Sez. 2, Sentenza n. 4109 del 12/01/2016 Ud. (dep. 01/02/2016 ) Rv. 265792 - 01 Tale regola si ricava a contrario anche dalla pronunzia richiamata dal ricorrente. Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della c.d. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità. (Sez. 3, Sentenza n. 2448 del 18/01/2000 Ud. (dep. 28/02/2000 ) Rv. 215419 - 01 Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 10 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enico Gallo •59 -a
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