CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43193/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, in data 17 gennaio 2018, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod.pen., accertato il 2 luglio 2014. 2. Il ricorso nell'interesse di Bellafiore è affidato dal suo difensore ad un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 529 cod.proc.pen. e 625, comma 1, n. 2 cod.pen., poiché esclusa la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, non essendoci prova della coincidenza tra il presunto autore della manomissione del contatore e l'effettivo beneficiario della fornitura di energia elettrica, il reato si sarebbe dovuto dichiarare improcedibile per difetto di querela. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. Anche di recente questa Corte ha, infatti ribadito che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440). Al riguardo si è spiegato che, in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv. 261745); profilo, quest'ultimo, sul quale la Corte territoriale ha rassegnato congrua motivazione (pag. 3 sentenza impugnata) e che, comunque, non è stato fatto oggetto di specifica ragione di censura con la presente impugnativa. Donde, diviene irrilevante la questione della improcedibilità del reato contestato per difetto di querela. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]