CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11137/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona de l Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. A ntonello Mandarano, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Avversola sentenza n. 898/2023 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 15 marzo 2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 febbraio 202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - IMPROCEDIBILITÀ- [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11137/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10266/2021, il Tribunale di Milano pronunciòla cessazione della materia del contendere sulla opposizione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ., proposta dal Comune di Milano avverso l’atto di precetto al pagamento della somma di euro 292.592,55 intimato dalla Viabit S.p.A.. 2. La sentenzain epigrafe ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello spiegato dalla Viabit S.p.A. per tardiva costituzione in giudizio. Per quanto qui ancora d’interessela Corte milanese: -) ha rilevato che, notificato l’atto di citazione in appello il giorno 14 febbraio 2022, l’iscrizione a ruolo era avvenuta sol tanto i n data 2 marzo 2022, elasso il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ.; -) quanto al deposito telematico a fini di iscrizione a ruolo eseguito il 24 febbraio 2022(tempestivamente), ha evidenziato che l’appellante, dopo i primi due messaggi PEC, aveva, nell’immediatezza, ricevuto il terzo messaggio con segnalazione di «errore imprevisto» e, poi, il giorno successivo, comunicazione di rifiuto del deposito daparte della Cancelleria recante la seguente giustificazione: «deposito di atto non conforme. Errore fatale non recuperabile»; -) ha infine ritenuto che l’appellante non aveva provato che l’esito negativo fosse dipeso da un malfunzionamento del sistema. 3. Ricorre per cassazione la Viabit S.p.A., articolando due motivi. Resiste, con controricorso, il Comune di Milano. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 348, 347, 156, 165, 168 cod. proc. civ., dell’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, dell’art. 13, secondo comma, del d.m. 21 r.g. n. 11137/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2011, n. 44 e dell’art. 73 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, per avere la Corte d’appello dichiarato l’improcedibilità in violazione del principio di tassatività delle cause di improcedibilità». Parte ricorrente deduce, in sintesi, che, in forza delle norme richiamate, «il deposito telematico si perfeziona ed è da considerarsi tempestivo nel momento in cui è generata la ricevuta PEC di consegna entro la fine del giorno di scadenza», ricevuta nella specie ricevuta il 24 febbraio alle ore 23.18. Assume, poi, che il cancelliere può rifiutare il deposito del fascicolo di parte nell’unico caso in cui esso non contenga le copie degli atti di parte da inserire nel fascicolo di ufficio ex art. 168, secondo comma, cod. proc. civ.: nella specie, l’errore concerneva il file contenente la sentenza impugnata, allegata in formato non conforme, e da tanto derivava una mera irregolarità della costituzione in giudizio, peraltro sanata tempestivamente con la rinnovazione del deposito ben prima della celebrazione della prima udienza. 2. Il motivo è in parte inammissibilee, in parte, infondato . 2.1. Inammissibile nella parte in cui prospetta ragioni di illegittimità del rifiuto di deposito opposto dal cancelliere. La questione così sollevata (che ben può definirsi questione mista di fatto-diritto, implicando la sua decisione accertamenti di natura fattuale sull’effettivo contenuto del fascicolo telematico depositato dalla parte) è inammissibile per novità, siccome posta per la prima volta in sede di legittimità. Di detta questione -di cui non vi è traccia nella pronuncia gravata - parte ricorrente ha ome sso di specificare l’avvenuta deduzione davantial giudice di merito e, a fortiori, di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito: e tanto giustifica l’inammissibilità in parte qua del motivo (sul r.g. n. 11137/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tema, ex plurimis, Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 2.2. Il motivo è infondato laddove discetta sul momento perfezionativo del deposito telematico dell’appello. Come ripetutamente affermato da questa Corte (in ordine al ricorso per cassazione, omologo agli effetti in esame),il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria, cioè a dire della c.d. quarta PEC ( ex aliis, Cass., Sez. U, Cass. 11/10/2023 , n. 28403; Cass.07/07/2023, n. 19307; Cass. 18/12/2024, n. 33258). Nella vicenda de qua, in base della ricostruzione degli accadimenti narrata in ricorso e pacifica tra le parti, l’appellante, una volta appresa (con la terza PEC) l’esistenza di un’anomalia nel deposito, avrebbe dovuto -conformando la propria condotta a diligente adempimento del munus difensivo- immediatamente riattivarsi e rinnovare l’attività non andata a buon fine, altrimenti consapevolmente accettando il rischio del (preconizzato, sia pure in termini di mera prognosi, con la terza PEC) esito non positivo del deposito, rischio viepiù accentuato dalla scelta di effettuare detto deposito nella immediata prossimità della scadenza del termine (alle ore 23.17 dell’ultimo giorno utile), con derivante compressione del lasso temporale per una (eventualmente necessaria, come poi verificatosi nel caso) sua rinnovazione. 3. Il secondo motivo, per violazione o falsa applicazione dell’art.153 cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui non ha accolto la istanza di rimessione in termini per la iscrizione a ruolo «alla luce r.g. n. 11137/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della perentorietà del termine»: motivazione che, ad avviso del ricorrente, rende evidente la violazione della norma citata. 3.1. La doglianza è inammissibile. Atacere della formulazione di palmare genericità, la contestazione non attingela ratio della reiezione dell’istanza di rimessione in termini, estrinsecata nell’affermazione per cui «sarebbe stato onere della difesa della Viabit provare che l’esito negativo era stato determinato da un malfunzionamento del sistema e non invece causato da qualche errore procedurale ascrivibile al richiedente l’inserimento». A ciò aggiungasi che la trascritta argomentazione esprime, al fondo, un apprezzamento di fatto sulla insussistenza di una causa non imputabile (la quale è riferibile unicamente ad eventiche presenti no il carattere dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomenodi una mera difficoltà: Cass., Sez. U, 04/02/2021, n. 2610; Cass., Sez. U, 04/12/2020, n. 27773) , ovvero sulla ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie exart. 153, secondo comma, cod. proc. civ., valutazione riservata al giudice di merito. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. La partecipazione al collegio difensivo di parte controricorrente, oltre a tre membri dell’Avvocatura municipale, di un avvocato del libero foro (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) impone la maggiorazione dei compensi professionali con gli accessori fiscali e previdenziali previsti dalla legge: e tanto, per la unitarietà della liquidazione del compenso, assorbe la istanza di addizione (in luogo di IVA e CPA) degli oneri riflessi in favore dei difensori dipendenti del Comune controricorrente (impregiudicate restando la valutazione sulla spettanza e la concreta quantificazione di detti oneri). 6. Atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di r.g. n. 11137/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comeintrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore d i parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.200 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a q