CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 39032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 22223-2025 - Udienza del 5/11/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. formulata nell'interesse del predetto. Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti ai sensi dell'art.625bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto attribuisce alla Settima Sezione penale un errore percettivo sulla datazione del pentimento del collaboratore di giustizia che non emerge invece dal provvedimento impugnato, il quale valorizza il ragionamento della Corte d'Appello di Napoli circa l'imprevedibilità del pentimento predetto all'atto dell'inserimento dell'imputato nel clan e sulla non omogeneità dei reati, al di là della.collocazione temporale della scelta di collaborazione, che l'ordinanza della Corte di cassazione non menziona affatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso