CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2882 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 988/2021 della CORTE D’APPELLO diCATANZARO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 794/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8160/2022Numero di raccolta generale 21310/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di CatanzarDoat a pubblicazione 23/06/2026ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa De2013, a mezzo del quale l’Istituto previdenziale le avevaintimato il pagamento della somma complessiva di 7.990,41euro a titolo di contributi relativi agli anni 2006-2012 da versarealla Gestione commercianti, cui la parte era stata iscrittad’ufficio a seguito di verbale di accertamento.Per quel che qui rileva, la Corte di merito ha disatteso il motivodi appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito l’eccezione,già sollevata in primo grado, di duplicazione delle pretesedell’Inps, per avere l’Istituto notificato altro avviso di addebito,annullato dal Tribunale di Castrovillari mediante sentenza n.75/2019, passata in giudicato, avente ad oggetto un periodo piùampio di quello abbracciato dall’avviso impugnato nel presentegiudizio.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.L’Inps ha resistito mediante controricorso.3. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c.,per aver la Corte d’appello disatteso l’eccezione di giudicato- 2 -Numero registro generale 8160/2022sostenendo che le poste creditorie relative ai due avvisi dNi umero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 21310/2026addebito in questione non coincidevano. Data pubblicazione 23/06/2026Innanzitutto, parte ricorrente osserva che, contrariamente aquanto affermato dalla Corte di merito, ella non aveva affattosollecitato l’esercizio del potere di acquisire d’ufficio la sentenzadel Tribunale di Castrovillari n. 75/2019, giacché la stessa,munita di certificazione di passaggio in giudicato resa dallacancelleria, era stata prodotta al momento dell’iscrizione a ruolodella causa in appello.In secondo luogo, rileva che oggetto di giudicato non sono statele singole poste creditorie, bensì la circostanza che l’Inps nonabbia fornito alcuna prova del fatto che ella era obbligata adiscriversi nella Gestione commercianti nell’arco temporale cheva da luglio del 2005 sino a dicembre del 2012.2. Il motivo è da ritenersi fondato nei termini che seguono.2.1. In via preliminare, occorre rilevare che non sorregge laratio decidendi della pronuncia impugnata l’affermazionesecondo cui la parte appellante aveva sollecitato l’esercizio dipoteri istruttori officiosi allo scopo di acquisire la prova delpassaggio in giudicato della sentenza n. 75/2019. Ciò si evincechiaramente dalla lettura della sentenza, nella quale laquestione è solo accennata e si precisa espressamente che ladecisione viene adottata “a prescindere” da essa (v. punto 5:«Quanto all’eccezione di bis in idem sollevata ed a prescinderedalla singolare pretesa di attivazione, sul punto, dei poterid’ufficio della Corte nell’acquisizione della prova del passaggioin giudicato della sentenza 75/2019 per rimediare all’assolutainerzia della stessa parte sul punto, basti rilevare come risultiper acta la non coincidenza delle poste creditorie portate dai dueavvisi di addebito»).- 3 -2.2. Risulta pertanto inammissibile il motivo in esame Nnuemellrao r egistro generale 8160/2022Numero sezionale 2882/2026parte in cui censura il rilievo operato dalla Corte terriNtuomreirao ldei r,a ccolta generale 21310/2026trattandosi di passaggio argomentativo che non ha avuto alcunDaat a pubblicazione 23/06/2026incidenza sul dispositivo della decisione. Trova applicazione,dunque, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui, insede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazionicontenute nella motivazione della sentenza impugnata e svoltead abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili perdifetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effettigiuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo delladecisione (v. Cass. n. 1770 del 2025, Cass. n. 22380 del 2014e Cass. n. 13068 del 2007).2.3. Quanto alla censura relativa all’efficacia, nel presentegiudizio, del giudicato scaturente dalla sentenza del Tribunale diCastrovillari n. 75/2019, deve rilevarsi che nel ricorso èespressamente allegato che la sentenza in questione era stataprodotta all’atto della proposizione dell’appello (v. pagg. 15 e16). Essa, peraltro, risulta munita della prescritta attestazionedi passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (riprodottaa pag. 22 del ricorso), sicché deve reputarsi assolto l’onere dellaprova relativa alla sussistenza del passaggio in giudicato dellasentenza su cui si fonda l’eccezione di giudicato esterno(giurisprudenza costante: v. Cass. n. 10623 del 2009, Cass. n.21469 del 2013, Cass. n. 6024 del 2017, Cass. n. 20974 del2018, Cass. n. 26310 del 2021 e Cass. n. 6868 del 2022).2.4. In linea generale, questa Corte ha affermato in piùoccasioni che, in tema di obbligazioni contributive, la diversitàdei periodi di debenza, pur nella identità dei termini diriferimento e di connotazione del rapporto, basta a farconfigurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti,sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che- 4 -le norme sottoposte al suo esame debbano essere interprNeutmaetreo r egistro generale 8160/2022Numero sezionale 2882/2026nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si Naumtteerog dgi rai ccolta generale 21310/2026in un determinato modo, in quanto per questa partDeat a pubblicazione 23/06/2026giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancorarealizzati tutti i presupposti (v. Cass. n. 7981 del 2016 e Cass.n. 30853 del 2021).2.5. Tuttavia, si è anche precisato che, in tema di contributiprevidenziali, l’accertamento sulla qualità soggettiva della parteobbligata contenuto in una sentenza passata in giudicatoestende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamentesuccessivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva provacontraria, la persistenza della medesima condizione (v. Cass. n.27009 del 2018, relativa all’accertamento giudizialedell’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio allagestione commercianti; sulla stessa linea cfr. altresì, più direcente, Cass. n. 14842 del 2026, concernente una fattispeciein cui l’autorità di giudicato era stata invocata in relazione adannualità anteriori a quelle oggetto della pronuncia divenutairrevocabile).In particolare, nel caso deciso da Cass. n. 27009 del 2018 eraintercorso un primo giudizio relativo all’opposizione ad unacartella di pagamento avente ad oggetto una delle quattro raterelative alla contribuzione per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003,2004 e 2005 ed un ulteriore giudizio relativo all’opposizione aduna diversa cartella di pagamento, avente ad oggetto le altretre rate relative ai medesimi anni. Dal primo di tali giudizi erascaturita la sentenza del Tribunale, pacificamente passata ingiudicato e dalla quale si evinceva il definitivo accertamentodella illegittimità dell’iscrizione d’ufficio dell’interessato allagestione commercianti per gli anni sopra indicati, in ragionedell’assenza di prova dell’effettivo espletamento di attività- 5 -commerciale della parte. Quindi, la Corte ha ritenuto che «Nu…m ersoi r egistro generale 8160/2022Numero sezionale 2882/2026tratta di statuizioni relative alla qualificazione gNiuumreidroi dci ara ccolta generale 21310/2026dell’attività svolta dal ricorrente idonee a negare l’obbligo dDait a pubblicazione 23/06/2026iscrizione alla gestione commercianti con la conseguenza cherisulta definitivamente accertata la carenza del requisitonecessario all’iscrizione».Nella fattispecie esaminata da Cass. n. 27009 del 2018, insostanza, venivano in considerazione due distinti giudizi aventiad oggetto diverse rate delle stesse annualità rispetto ad unobbligo di iscrizione per annum, con la conseguenza che è statoritenuto estensibile al secondo giudizio l’accertamento circa laqualità soggettiva della parte obbligata contenuto nellasentenza irrevocabile emessa all’esito del primo procedimento.2.6. Nella specie, la sentenza impugnata non si è attenutaall’indirizzo da ultimo ricordato, avendo al contrario affermatoche l’esistenza del giudicato esterno doveva essere esclusaperché le poste creditorie portate dai due avvisi di addebito noncoincidevano, specificando in maniera dettagliata che i creditiriguardavano distinte rate afferenti alle stesse annualitàcomprese tra il 2005 e il 2012 (v. punto 5 della motivazione). Èevidente che, così statuendo, la Corte territoriale ha trascuratol’effetto espansivo dell’accertamento contenuto nella sentenzan. 75/2019 in relazione ad un elemento costitutivodell’obbligazione contributiva concernente le medesimeannualità cui si riferisce l’avviso di addebito impugnato nelpresente giudizio.3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il ricorso vaaccolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvioalla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cheprocederà ad un nuovo esame della fattispecie attenendosi alprincipio di diritto sopra richiamato. Quale giudice del rinvio, alla- 6 -Numero registro generale 8160/2022Corte di merito compete anche la regolamentazione delle speseN umero sezionale 2882/2026Numero di raccolta generale 21310/2026del giudizio di legittimità. Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 7 -