CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1987
Cassazione n. 35044/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1200,00 di multa - con pena sospesa subordinata alla prestazione di attività non retribuita per la durata di sei mesi - per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere ex art. 23 legge n. 110 del 1975 ed il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 99, comma 4, cod. pen., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Entrambi i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati: il primo consiste infatti in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il secondo afferisce ad un vizio di motivazione che la lettura del provvedi- mento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; la censura deduce inoltre violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle rfyy: 24.__ spese processuali e della somma di euro tremi~ cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]