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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03065/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 7-11, ove si rinviene congrua ricostruzione dei fatti e delle ragioni che hanno portato a ritenere il ricorrente coinvolto attivamente nel trasporto del consistente quantitativo di stupefacente rinvenuto sulla sua autovettura; la Corte di appello non ha invertito l'onere della prova, ma ha soltanto risposto motivatamente alla tesi alternativa difensiva sulla riferibilità dello stupefacente al solo soggetto viaggiatore con il ricorrente, escludendone la plausibilità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/ .?/2021. [OSCURATO:PERSONA] e 0,,..___ nsore [OSCURATO:PERSONA] dente Ersilia * a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: si tratta di doglianze generiche, non correlate alla effettiva motivazione della sentenza impugnata, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e non viziati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 7-11, ove si rinviene congrua ricostruzione dei fatti e delle ragioni che hanno portato a ritenere il ricorrente coinvolto attivamente nel trasporto del consistente quantitativo di stupefacente rinvenuto sulla sua autovettura; la Corte di appello non ha invertito l'onere della prova, ma ha soltanto risposto motivatamente alla tesi alternativa difensiva sulla riferibilità dello stupefacente al solo soggetto viaggiatore con il ricorrente, escludendone la plausibilità); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/ .?/2021. [OSCURATO:PERSONA] e 0,,..___ nsore [OSCURATO:PERSONA] dente Ersilia * a