CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 24658/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] L.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le memorie difensive, unitamente alle relative conclusioni scritte, depositate telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il cui legale rappresentante è il sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CANCEILMki - 8 G W 2023 FUNZ1ON .1AR1 Lu [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 17 marzo 2022 dalla Corte d'Appello di Na- poli, è stata confermata la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 18 febbraio 2021, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all'art. 12 D. Igs. 74/00, per il reato di cui all'art. 11, d. Igs. n. 74/00, contestatogli quale legale rappresentante e liqui- datore della [OSCURATO:PERSONA] SRL, disponendo la confisca dei beni ai sensi dell'art. 12bis del D. Lgs 74/2000 di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto separati ri- corsi per cassazione, rispettivamente, l'Ente terzo interessato, a mezzo del difen- sore cassazionista anche quale procuratore speciale ed, il Rullo, a mezzo del di- fensore fiduciario cassazionista, deducendo complessivamente tre motivi, di se- guito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con l'unico motivo di ricorso, il terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA]- mobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui legale rappresentante è il sig. [OSCURATO:PERSONA]), il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 12bis n. 74/00, 7 CEDU e 8, §§ 1, 7 e 9 della direttiva n. 2014/42, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'inosservanza di norme proces- suali stabilite a pena di nullità quale l'art. 104bis disp. att. c.p.p. In estrema sintesi, richiamati i principi sovranazionali a cui il giudice ordi- nario è tenuto a conformarsi e incontestate le circostanze fattuali proprie del pre- sente giudizio, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver il giudice di merito applicato la confisca, violando il suo diritto alla partecipazione al processo, consumatosi in assenza dell'avviso al terzo come prescritto dall'art. 104bis disp. att. c.p.p., per aver considerato tale mancanza come una mera irregolarità, non essendo il terzo parte processuale. Una simile conclusione, oltre a violare le norme di cui sopra, si porrebbe in contrasto con lo stesso indirizzo che la Corte di legitti- mità, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo, in cui però l'esercizio dell'azione penale era avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 104bis disp. att. c.p.p., avrebbe fornito per fattispecie posteriori al 6 aprile 2018 sancendo la necessità della citazione del terzo. Secondo l'impostazione del [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., come l'omessa notifica del decreto di citazione alla parte offesa determina l'inopponibilità delle 2 ,/, statuizioni nei confronti della persona offesa, la disposta confisca non sarebbe op- ponibile a chi non è stato messo in condizione di partecipare al processo e quindi da considerare tamquam non esset. Infine, qualora la Suprema Corte dovesse ritenere fondata l'impostazione fornita dal giudice territoriale, la società ricorrente chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui si discute per possibile violazione delle norme in apertura richiamate. 2.2. Deduce il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 11 D. Lgs. n. 74/00 quanto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato nonché per la mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello. In particolare, quanto all'elemento oggettivo, nel caso di specie non sa- rebbe possibile configurare né la simulazione (atteso che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha effettivamente venduto, ad un prezzo congruo, i beni al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente estinzione dei suoi debiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] senza alcun guadagno del prevenuto), né la fraudolenza della vendita, che avrebbe invece seguito lo schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ. Inoltre, il debito tributario non sarebbe nemmeno certo e reale avendo Equitalia, intervenuta nel 2014 nella procedura esecutiva iniziata nel 2012 dinanzi al giudice dell'esecuzione, rinunciato ad insistere nell'azione con conseguente di- chiarazione di estinzione della procedura esecutiva e cancellazione dell'ipoteca. Quindi, siccome la norma incriminatrice richiede che la condotta del soggetto agente renda inefficace la procedura di riscossione coattiva, nel caso che ci occupa la riscossione coattiva non avrebbe comunque potuto aver luogo per la mancata notifica della cartella di pagamento e per la rinuncia alla procedura esecutiva di Equitalia in sede civile. In ogni caso, anche disattendendo l'impostazione difensiva, andrebbe co- munque esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendo stato eseguito il pagamento di un debito vero e reale per il quale era in corso un giudizio di esecuzione dinanzi al G.E. 2.3. Deduce il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62bis c.p. e correlato vizio di motivazione per omessa valutazione, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, del mancato incremento del patrimonio dell'imputato a favore, invece, di Banca intesa e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che non hanno alcun vincolo di paren- tela o amicizia con il Rullo. 3. In data 7.03.2023, il Procuratore Generale presso questa Corte ha de- positato la propria requisitoria scritta, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Il P.G. ritiene il primo motivo dedotto dall'imputato attinente al merito della vicenda poiché fa leva sull'assenza di simulazione della vendita mentre il diniego delle generiche adeguatamente motivato. Il ricorso del terzo interessato sarebbe, invece, infondato perché condivisibile la conclusione della mera irregolarità della mancata citazione degli stessi terzi, non rivestendo essi stessi la qualifica di parte processuale. 4. In data 3.04.2023 e 4.04.2023, le difese dei ricorrenti hanno fatto per- venire separate memorie con relative conclusioni scritte. In particolare, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente si è riportato prelimi- narmente ai motivi di ricorso e si è concentrato in particolar modo sull'impossibilità di considerare come fraudolenta la condotta posta in essere dal suo assistito anche alla luce della relazione governativa di presentazione dell'art. 11 D.Igs. n. 74/2000 in cui si affermava espressamente "non devono considerarsi penalmente rilevanti tutti gli atti di disposizione che possano comportare un depauperamento, ma sol- tanto quelli connotati da una componente oggettiva di inganno, di artificio o di falsa rappresentazione della realtà" non ricorrenti nel caso di specie per quanto argomentato nel ricorso (assenza di vincolo di parentela con i creditori soddisfatti; pendenza della procedura esecutiva in sede civile). Ha quindi insistito per l'annul- lamento dell'impugnata sentenza senza rinvio con assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] con la formula fatto non sussiste, ovvero, fatto non costituisce reato, ovvero, in via subordinata, per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Quanto alla difesa dell'Ente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], richiama il motivo di ricorso, insistendo per l'accoglimento anche alla luce della circostanza per cui il provvedimento ablatorio è stato inflitto alla società acquirente e non ai due credi- tori privati i quali, in caso di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA], otterrebbero un ingiustificato arricchimento, favoriti in danno all'Agenzia dell'Entrate il cui cre- dito non sarebbe stato tenuto in adeguata considerazione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con violazione della par condicio creditorum. Dunque, ha chiesto a questa Corte l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente alla confisca dei beni di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., con restituzione dei beni all'avente diritto. 4 c, [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati cartolarmente ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modifiche ed integrazioni, sono inammissibili. 2. In sintesi, per meglio chiare le ragioni dell'approdo cui è pervenuto il collegio, è utile un seppur sintetico inquadramento della vicenda, alla luce delle soprattutto delle doglianze di vizi motivazionali della sentenza che, all'evidenza, appaiono prive di pregio. 3. La responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata preliminar- mente dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale all'esito del giudizio abbreviato richiesto, condannava il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte di cui all'art. 11 D. Lgs. 74/00 poiché sulla base degli elementi emersi la società di cui l'imputato era liqui- datore e legale rappresentante risultava debitrice dell'Erario dell'importo di C 920.850,12. In particolare, il giudice di prime cure valorizzava la fraudolenza della ven- dita da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avvenuta con atto notarile del 6 maggio 2015 al prezzo dichiarato di C 390.000,00, delle unità immobiliari costi- tuite dall'intero complesso edilizio in corso di costruzione e da destinarsi ad uso residenziale e dall'intera porzione di fabbricato anch'esso edilizio in corso di co- struzione e da destinarsi ad uso residenziale al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. che vede nella compagine sociale anche la suocera e la nipote del prevenuto per una quota rispettivamente pari al 10% e 90%. Il GUP ha ravvisato il fine ultimo dell'alienazione nella diminuzione della garanzia patrimoniale così da rendere inef- ficace, anche parzialmente, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanzia- ria, ragion per cui disponeva altresì la confisca ex art. 12bis D. Lgs. 74/00 dei beni alienati. Contro la decisione di primo grado proponeva appello l'imputato deducendo la nullità della confisca disposta in violazione dell'art. 104bis disp. att. c.p.p. e chiedendo nel merito l'assoluzione per insussistenza del fatto per la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei connessi provvedimenti tributari; l'assolu- zione perché il fatto non costituisce reato per assenza dell'elemento psicologico della fattispecie contestata; in via subordinata la concessione delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena e la sostituzione della pena detentiva con le pene alternative.Contestualmente, la [OSCURATO:PERSONA] immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. trasmetteva un'istanza in cui lamentava la nullità della decisione adottata all'esito del processo di primo grado per il mancato avviso ex art. 104bis disp. att. c.p.p. della celebra- zione dello stesso a lei in qualità di intestataria degli immobili oggetto di confisca. La Corte di Appello di Napoli, disattendendo tutte le richieste difensive e qualificato il mancato avviso al terzo estraneo in termini di mera irregolarità, con- fermava la sentenza di primo grado cui seguiva la proposizione dei ricorsi qui in esame. 4. Tanto premesso in fatto, può muoversi dall'esame del ricorso del terzo interessato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che come, anticipato, è inammissibile. 4.1. Sul punto, infatti, si ritiene di dover dare continuità al principio risa- lente della giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito, richiamato nella pro- nuncia impugnata per cui, in tema di confisca, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato. (Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196 - 01; Sez. 6, n. 26346 del 09/05/2019, Rv. 276382; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Rv. 247072; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Rv. 214780 - 01). In particolare, nella più recente pronuncia, intervenuta dopo l'entrata in vigore dell'art.104bis avvenuta nel 2018, è stato altresì affrontato il tema del ri- spetto dei principi sovranazionali, richiamati dello stesso ricorrente, in accordo ai quali questa Corte, nella sua composizione più autorevole ha chiarito, in una pro- nuncia emessa in tema di lottizzazione abusiva, che le questioni relative alla con- formità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia possono essere propo- ste dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura e che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 04, conformi: Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Rv. 277940; Sez. 3, n. 58444 del 04/10/2018, Rv. 275459); i terzi possono altresì agire nel giudizio di merito cautelare, prima della definitività del provvedimento ablativo quando la confisca sia preceduta da sequestro (Sez. 6 4 2, n. 53384 del 12/10/2018, Rv. 274242- 01; Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229; Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 - 01). 4.2. I principi appena richiamati sono condivisi anche dalla stessa sentenza (Sez. 2, n. 45105 del 04/07/2019) che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. adduce a sostegno della sua tesi per cui la Corte di legittimità avrebbe sancito la necessità della citazione dei terzi interessati dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca nel procedimento di cognizione. In realtà, scrive la Seconda Sezione: "[...] l'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. tutela specificamente la posizione dei terzi interessati dal provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. prevedendo che gli stessi debbano necessariamente essere citati nel procedimento di cognizione che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità e ciò perché tale è la sede natu- rale per l'accertamento del presupposto della fittizia intestazione che i terzi pos- sono contestare", per poi proseguire escludendo la sussistenza di un qualsiasi di- ritto del terzo interessato dal provvedimento ablatorio inizialmente disposto in forza dell'art. 240bis cod. pen. onde evitare l'estensione dei giudizi di impugna- zione a soggetti non coinvolti dall'accertamento del giudice di primo grado. 4.3. Per quanto fin qui premesso non si ravvisa quindi alcun vulnus nella tutela del terzo destinatario del provvedimento ablatorio, a maggior ragione se si tiene in debito conto il fatto che la questione era già stata affrontata dal primo giudice il quale, partendo della lettera dell'art. 12bis D. Lgs 74/2000 per cui "..è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato..", affermava come la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere ritenuta soggetto agente in buona fede poiché, richiamati i principi di diritto al fine della configurabilità di questa ipotesi, indicava una serie di evenienze (quali in particolare: l'atto costitutivo della società acquirente dinanzi a cui firmavano come soci [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA]- mela e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente suocera e nipote dell'imputato; la cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 18.000,00 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], da cui desumere la vendita sostanzialmente del prevenuto a sé stesso; l'anomalia delle sottoscritte modalità di pagamento dei manufatti con l'operazione triangolare per cui la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto pagare il debito della parte venditrice o con le modalità note alle parti o con gli ordinari mezzi di pagamento o ancora mediante i modi di estinzione delle obbliga- zioni diversi dall'adempimento previsti dalla legge), che ne escludevano la posi- zione di terzo estraneo in buona fede.5. L'inammissibilità del ricorso del terzo interessato per manifesta infonda- tezza non consente peraltro il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dalla difesa (Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008, Rv. 240513 - 01). 6. Parimenti inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Occorre premettere che il giudice territoriale ha confermato, condivi- dendo l'analisi e la valutazione degli elementi di prova, la sentenza di primo grado, ponendo questa Corte dinanzi a una c.d. doppia conforme, potendo il giudice di legittimità, nell'analisi dell'iter motivazionale, far riferimento ad entrambe le mo- tivazioni posto che le due strutture motivazionali si saldano così da formare un unico complessivo corpo argonnentativo (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229-01). 7. Tanto premesso, con il primo motivo la difesa deduce la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo previsto dalla norma incriminatrice. Come è noto, al fine di integrare l'illiceità penale, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere in tutto o in parte inefficace la pro- cedura di riscossione coattiva, ma è necessario che gli stessi si caratterizzino al- tresì per la loro natura simulatoria o, ciò che rileva nel caso in esame, fraudolenta. Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corri- spondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più diffi- coltosa la procedura di riscossione coattiva (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Rv. 280372 - 01). La necessità di individuare questo quid pluris nella condotta dell'a- gente è stata sottolineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 16/03/2018, Rv. 272171 - 01) che, nell'ambito di una più ampia riflessione sul concetto di atti simulati o fraudolenti che rilevano per l'integrazione del delitto di cui all'art. 388 cod. pen., norma il cui schema risulta richiamato dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, hanno affermato che sarebbe in contrasto con il principio di legalità una lettura della norma che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito, per cui, in quest'ottica, può essere ritenuto penalmente rilevante solo un atto di di- sposizione del patrimonio che si caratterizzi per le modalità tipizzate dalla norma, non potendosi in definitiva far coincidere la natura simulata dell'alienazione o il carattere fraudolento degli atti con il fine di vulnerare le legittime aspettative dell'Erario. Quanto al debito tributario (di cui i ricorrenti contestano la certezza), è appena il caso di rilevare, che l'esecuzione esattoriale non configura un presuppo- sto della condotta illecita ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche solo parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verificazione di tale evento (tra le tante, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Rv. 266771 — 01; Sez.3, n. 36290 del 18/05/2011, Rv. 251076; Sez. 3, n. 14720 del 09/04/2008, Rv. 239970; Sez. 5, n. 7916 del 26/02/2007, Rv. 236053, e Sez. 3, n. 17071 del 18/05/2006, Rv. 234322). Ne discende il fatto che, nella specie, la chiusura della procedura esecutiva non determina il venir meno del fumus del reato perché ai fini della sua sussistenza non si richiede una previa azione di recupero da parte dell'amministrazione finan- ziaria (tra le altre, Sez. 3, n. 39079 del 09/04/2013, Rv. 256376.) 7.1. Non rileva, dunque, il merito della pretesa ma il sol fatto che essa possa essere astrattamente esercitata. È noto, infatti, che l'[OSCURATO:PERSONA]- nanziaria, diversamente da qualunque altro soggetto, può agire direttamente per il soddisfacimento della propria pretesa senza dover attendere il provvedimento di un giudice ovvero l'accertamento giudiziario della pretesa stessa che potrebbe an- che rivelarsi successivamente infondata. Coerentemente non appartiene alla fattispecie penale il requisito della fon- datezza della pretesa (Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Rv. 279290 - 01), es- sendo sufficiente la prospettiva del mancato pagamento delle imposte quale mo- vente dell'azione e l'idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. 7.2. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, contrariamente a quanto so- stenuto dal ricorrente - che sul punto omette di confrontarsi con gli argomenti addotti da entrambi i giudici di merito, chiedendo in realtà una rivalutazione del fatto, preclusa ai giudici di legittimità (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995, Rv. 200705 — 01) -, la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata, non manife- stamente illogica, contraddittoria o mancante, giustificando sia la natura fraudo- lenta del comportamento che la natura simulata dell'atto posto in essere dal Rullo. 9 i% Quanto a quest'ultimo profilo i giudici sottolineano che in data 1° agosto 2019 il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva nei confronti della società contraente, [OSCURATO:PERSONA] L.G. s.r.I., un'azione revocatoria fallimentare volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'alienazione in quanto vendita simulata compiuta ai danni della massa dei creditori, ottenendo la riacquisizione dei beni al patrimonio del fallito. Il GUP prima e la Corte territoriale poi pongono l'accento sulla cronologia degli atti che cela l'intenzionalità e la preordinazione delle operazioni ai danni dei creditori: nel 2012 il Rullo cedeva alla nipote, [OSCURATO:PERSONA], le sue quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., parte acquirente della vendita oggetto del capo di imputa- zione avvenuta nel 2015; pochi mesi dopo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva messa in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese. Il tutto svolto con la piena consapevolezza del debito che la stessa società aveva nei confronti dell'Era- rio, visto l'intervento di Equitalia nella procedura esecutiva. Ed anche a voler accedere alla prospettazione difensiva, rileva la Corte d'appello partenopea, secondo cui le parti avrebbero utilizzato lo schema della delegazione di pagamento in favore dei due creditori, uno ipotecario e l'altro pi- gnoratizio, è indiscutibile che mediante l'operazione realizzata i beni oggetto della transazione venivano sottratti al patrimonio del debitore con detrimento della ga- ranzia patrimoniale nonché della preferenza accordata dalla legge al credito tribu- tario (pag. 8-9 sentenza C.d.A.). Dinanzi a questo inter logico motivazionale, la doglianza si presenta gene- rica e aspecifica e pertanto inammissibile in sede di legittimità. 7.3. Deve, invero, essere ribadito che è inammissibile il ricorso per cassa- zione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 1, n. 39598 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 230634 - 01). In altri termini, deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di as- solvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 14/10/2019, Rv. 277710 - 01).8. Infine, inammissibile perché manifestamente infondato è il secondo mo- tivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Sul punto è sufficiente richiamare le ragioni che entrambi i giudici hanno posto a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche ed, in particolare, l'assenza di elementi valutabili positivamente a cui si deve aggiun- gere, secondo la Corte territoriale, "l'intensità del dolo dimostrata attraverso l'ideazione delle complesse operazioni compiute unitamente all'entità del pregiu- dizio cagionato all'Erario". Tanto basta per ritenere la motivazione priva di vizi, atteso che la sussi- stenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 - 01; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Rv. 227142 - 01) poiché è ormai pacifico che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 20/01/2022, Rv. 282693; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/12013, Rv. 256172). 9. I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore