CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 14160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1504/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].IM.s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C . , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in R oma, via dei Platani n. 102, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4 183/2019 depositata il20/6/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5513/2015, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. perché venisse annullato il decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], emesso in data 26 febbraio 2007, con il quale era stata revocata la concessione in suo favore di un contributo in conto capitale a titolo di agevolazione all’imprenditoria femminile, ai sensi della l. 251/1992. 2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., riteneva che l’impugnazione fosse inammissibile, poiché la compagine appellante aveva omesso di confutare compiutamente le ragioni su cui si fondava la sentenza di primo grado. Aggiungeva che l’appello era, comunque , anche infondato nel merito, poiché l’assolvimento dell’onere della prova era stato affidato soltanto a una richiesta di C.T.U. di carattere meramente esplorativo. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 20 giugno 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art t . 342 e ss. cod. proc. civ.: la Corte distrettuale – in tesi – avrebbe erroneamente rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione in ragione della sua genericità, benché in realtà all’interno dell’atto di appello non solo fossero stati individuati i punti della sentenza oggetto di dissenso, ma fossero stati forniti anche elementi idonei e circostanziati da cui emergeva il vizio logico del percorso seguito dal primo giudice nell’adozione della sua statuizione. 5. Il motivo non merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 27199/2017). Pertanto, l'esercizio del diritto d'impugnazione poteva considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali l’appello era esplicato si fossero concreti zza ti in una critica della decisione impugnata che, prendendo concretamente in considerazione le ragioni che la sorregg eva no , avesse indica to , in maniera esplicita e specifica, le ragioni per cui essa eraerrata. Da un esame degli atti di causa – a cui questa Corte è abilitata, quale giudice del fatto processuale – emerge che il primo giudice, all’interno della sentenza n. 5513/2015, aveva rilevato che “parte attrice - pur avendone l'onere - non ha esaustivamente dimostrato di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla citata normativa, cui era subordinata la concessione delle provvidenze in questione” (pag. 4): infatti: i) la società “non ha dimostrato che i beni” – costituiti, come indicato appena prima, da “quadro elettrico, impianto immissione ed estrazione aria, cinque stampanti, i computers” - , indicati come obsoleti, fossero effettivamente stati acquistati come nuovi …. essendosi limitata sul punto a generiche contestazioni circa le valutazioni espresse dai verbalizzanti senza fornire la prova circa le effettive caratteristiche hardware e software dei computer, né alcuna allegazione è stata fornita circa i rimanenti beni” (pag. 5); ii) la medesima società non aveva fornito alcun riscontro delle affermazioni contenute nella dichiarazione rilasciata al Ministero dello sviluppo economico in data 20 marzo 2006 in ordine al completamento degli investimenti entro i termini di legge; iii) taluni beni oggetto del finanziamento erano stati destinati ad uso promiscuo e, di conseguenza, dovevano ritenersi non pertinenti al programma o, comunque, non strettamente connessi alla sua realizzazione; iv) non vi era prova, perciò, che la società attrice avesse realizzato gli investimenti ammissibili ad agevolazione in misura superiore al 60% dell'investimento originariamente approvato. A fronte di simili argomentazioni, offerte a suffragio della statuizione di rigetto, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., all’interno dell’atto di appello, si è limitata a sostenere: i) che “la norma impone l’acquisto di beni nuovi e non di ultima generazione” (pag. 5); ii) che “la società appellante, in data 20.03.2006, inviava .. raccomandata al Ministero competente, dichiarando di aver completato gli investimenti, di cui al verbale ispettivo da cui scaturiva il provvedimento impugnato nonché di aver completato gli investimenti nel termine dei 24 mesi, ai sensi della D.P.R. n. 314/00, applicabile ratione temporis, indicando, altresì, anche le integrazioni eseguite” (pag. 6); di aver fatto presente, come indicato nel ricorso in esame a fini di autosufficienza,“che l’insegna presente al momento dell'ispezione, sarebbe stata modificata ovvero sarebbe stato eliminato il riferimento alla società Italcooking forniture, come è stato realmente fatto e dichiarato e che il Ministero avrebbe dovuto accertare se solo avesse dato seguito ad un'ulteriore ispezione” (pag. 7). Risulta di tutta evidenza che mentre il giudice di primo grado ha riscontrato, in modo argomentato, che la società attrice non aveva assolto l’onere probatorio che le incombeva in ordine al ricorrere dei presupposti per la concessione del finanziamento, l’atto di appello, pur individuando i punti contestati della decisione impugnata, si è limitato, in maniera del tutto assertiva, alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nella precedente fase di merito o alla contestazione delle valutazioni del tribunale. In questo modo l’appellante non si è effettivamente confrontata con i motivi posti a base della prima statuizione, costituiti dal mancato assolvimento dell’onere probatorio che incombeva sull’attore al fine di suffragare le proprie contestazioni in ordine alla legittimità della revoca del finanziamento, ma non ha neppure confutato in maniera argomentata le ragioni addotte dal primo giudice a tal proposito. Ne discende la piena correttezza della constatazione della Corte distrettuale, che ha fatto puntuale applicazione dei principi sopra richiamati in merito ai requisiti che l’atto di appello deve necessariamente avere. 6.1 Il secondo motivo di ricorso assume, exart. 112 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al fatto che alla fattispecie in esame doveva trovare applicazione il d.P.R. 314/2000, anziché il D.M. 706/1996, con la conseguente necessità di verificare il ricorrere dei presupposti previsti dalla più recente normativa. 6.2 Il terzo motivo di ricorso adduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente rispetto alle ragioni che hanno determinato il collegio d’appello ad aderire alle valutazioni del primo giudice. 6.3 Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt.132 e 61 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., perché la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di C.T.U. senza fornire alcuna adeguata motivazione. 6.4 Il quinto motivo di ricorso si duole, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dalla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta e dal fatto che in questo modo era stato impedito all’appellante di esercitare il proprio diritto alla prova. 7. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. In vero, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 11675/2020). Ne discende l’inammissibilità di tutti i mezzi in esame, i quali investono la parte della decisione impugnata che ha ritenuto l’appello infondato anche nel merito. 8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.500, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa