CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47261/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il 2311/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 17/2/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania riformava quoad poenam la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di furto. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto genericamente riproduttivo di profili di censura adeguatamente scrutinati dal giudice d'appello e disattesi con congrua motivazione. Invero, il rinvenimento nell'abitazione dell'imputato delle chiavi del furgone Iveco di provenienza furtiva, posteggiato nei pressi, è emergenza univocamente dimostrativa della riconducibilità del possesso del bene al prevenuto, il quale non ha ritenuto di fornire giustificazioni a sua discolpa circa tempi e modi dell'acquisito possesso. La tesi della riferibilità del bene ad altro soggetto del nucleo familiare è formulata dal difensore in termini assertivi ed ipotetici ed è priva di supporto probatorio. 3.1 Quanto all'alternativa qualificazione del fatto alla stregua della fattispecie di furto, come esattamente segnalato dalla Corte territoriale il solo dato della contiguità temporale tra l'accertamento del reato e la consumazione del delitto presupposto è elemento privo di univocità al fine di ritenere il prevenuto responsabile della sottrazione e, nella specie, non constano elementi a sostegno della tesi difensiva. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120; n. 37775 del 01/06/2016, Rv. 268085). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Luci • -iymplEiriali [OSCURATO:PERSONA] 1 29