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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 dicembre 2025

Cassazione n. 34143/2025

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ontroG.T. , in qualità di curatore speciale dei minoriG.I. e J.Z. , rappresentato e difeso dall’avvocatoG.T. ( C.F._2 ) ,-controricorrente-nonchè controX.U. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F._3 ) ,-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 543/2024Data pubblicazione 26/12/2025depositato il 12/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Venezia, con decreto pubblicato il12/11/2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 708, 4°co. c.p.c., depositato il 29 settembre 2024, di P.L.nei confronti di X.U. e del curatore dei figli minoriJ.Z. ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ) e G.I ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ) P.L. ,avvocato G.T. , avverso l’ordinanza del giudice monocratico deltribunale di Verona del 20 settembre 2024, che aveva autorizzatola madre a mantenere l’iscrizione della figlia G.I presso la scuola« Lg_1 , fino al completamento del ciclo di cinque anni, e cheaveva parimenti autorizzato l’iscrizione scolastica attuale per ilfiglio J.Z. fino alla produzione di documentazione medica,lamentando il reclamante che non si fosse considerato comel’iscrizione scolastica e la frequentazione, autorizzate per G.Ipresso il « Luogo_1 e per J.Z. presso il centro« Luogo_2 », non fossero confacenti agli interessi dei minori,in relazione all’offerta formativa ed al modello educativo e, quantoad J.Z. , anche alla sua posizione sanitaria, alle indicazioni delServizi sociali.Il provvedimento era stato adottato dal giudice istruttore dellacausa di separazione giudiziale, iscritta, dinanzi al Tribunale diVerona, al n. 1378/2023 R.G., tra P.L. e X.U.[...] , su domanda del primo depositata il 22/2/2023.Il giudice istruttore, disposta una consulenza tecnica d’ufficio,all’udienza del 18/07/2024, fissata per l’esame della CTUgenitoriale, aveva già parzialmente modificato i provvedimentipresidenziali, affidando i minori G.I e J.Z. al Servizio socialeterritorialmente competente relativamente alle «scelte in materia2 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025scolastica, ricreativa e sanitaria dei minori», attesa la conflittualitàData pubblicazione 26/12/2025estrema presente tra le parti, e nominando l’Avv.to G.T. ,curatore speciale dei minori.In data 04/09/2024, la sig.ra X.U. depositava istanza ex art177, comma 2 c.p.c., per chiedere la revoca dell’ordinanza emessadal [OSCURATO:PERSONA] in data 18/07/2024, avendo il ServizioSociale incaricato inteso imporre il cambio di scuola (da privata,presso la « Luogo_1 , a pubblica) per laminore G.I chiedendo di essere autorizzata a iscrivere la minoreG.I presso la « Luogo_1 , fin dalla ripresadel prossimo anno scolastico 2024-2025, e, pur in assenza dispecifica domanda e in assenza di alcuna contrarietà del sig.P.L. , di potere iscrivere il minore J.Z. presso la« Luogo_2 », alla ripresa del prossimo anno scolastico 2024-2025.Ma, pendente l’esame di tale richiesta, il nominato curatorespeciale dei minori aveva comunicato alla X.U. che la minoreG.I. era stata iscritta, a far data dal 30.08.2024, presso lascuola pubblica, e la madre aveva depositato ulteriore istanza direvoca dell’ordinanza.Con ordinanza del 20/9/2024, il giudice, visto l’art 337 ter comma3 cc, ogni altra censura disattesa o assorbita, autorizzava la madreX.U. a provvedere all’iscrizione scolastica della figliaG.I. presso la « Luogo_1 adistruzione parentale, fino al completamento del ciclo di anni studidei cinque anni, mentre aveva invitato le parti a provvedere aldeposito della documentazione relativa alla scuola dell’altro figliodella coppia, J.Z. , entro il termine del 10/11/2024, autorizzandomedio tempore la frequentazione di J.Z. presso la scuola giàfrequentata negli anni passati.Il P.L. , con reclamo ex art.708, comma 4, c.p.c., notificatol’8/10/1024, ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Corte3 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025d’appello.

Per la figlia minore G.I parte ricorrente lamentavaData pubblicazione 26/12/2025rilevanti problematiche in tema di modello educativo, di strutturescolastiche, di offerta formativa, di standard educativi, di scarsavalutazione delle esigenze future, di inadeguatezza anche logistica,di mancata valutazione delle indicazioni del servizio sociale, dimancato adeguamento agli standard ministeriali e, per l’altro figliominore J.Z. , rilevava che la decisione non era conforme alla suaposizione sanitaria, alle indicazioni del Servizi sociali precisandoche era stata resa sottovalutando i problemi relativi allavaccinazione ed alle questioni logistiche.Il reclamante concludeva chiedendo, tanto per la minore G.Iquanto per il minore J.Z. , l’opportuna iscrizione in altro istituito,diverso da quello autorizzato dal Giudice del Tribunale di Veronacon l’Ordinanza reclamata.La Corte d’appello ha accolto l’eccezione della X.U. diinammissibilità del reclamo, rilevando preliminarmente che, nelprocedimento pendente di separazione, promosso con ricorsodepositato in primo grado il 22 febbraio 2023, non potevaapplicarsi la disciplina prevista dall’art. 473 bis 24 c.p.c., posto chedetta disposizione normativa, introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022,trova rilievo per i procedimenti instaurati successivamente al 28febbraio 2023, a norma dell’art. 35 del medesimo testo normativo,così come sostituito dalla L.n. 197/2022.Tanto premesso, osservava la Corte territoriale, il provvedimentoemesso dal Giudice di prime cure aveva ad oggetto unacontroversia tra genitori inerente l’esercizio della responsabilitàgenitoriale e le modalità di affidamento anche sotto il profilodell’iscrizione scolastica per G.I ed J.Z. e iprovvedimenti in vigore potevano essere modificati soltanto alsopravvenire di circostanze quali sono considerate dal legislatore legravi inadempienze e condotte arrecanti pregiudizio per il minoreed ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità di affidamento,4 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025se adottati con la sentenza che definiva il giudizio contenzioso, aData pubblicazione 26/12/2025mezzo dell’appello ovvero, se adottati, ex art.710 c.p.c., a mezzoreclamo ex art.739 c.p., mentre nei procedimenti di separazione edivorzio, la reclamabilità era sancita unicamente avversoprovvedimenti presidenziali a norma dell’art. 708 comma 4 c.p.c..Di conseguenza non erano reclamabili, secondo la disciplinaprevigente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022, iprovvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] adottati nel corso del giudiziodi separazione o divorzio e modificativi dei provvedimentipresidenziali in ragione delle sopravvenute condotte arrecantipregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento dellamodalità di affidamento, a mente dell’art. 709 ter c.p.c., in quanto«l’effettività della tutela delle posizioni soggettive è garantitamediante la modifica e la revisione delle condizione separative edivorzili, non solo nel corso del giudizio al mutare delle condizionimedesime, ma anche all’esito del decisione finale, piuttosto chedalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte dialtro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio acognizione piena (Cass. n. 11279/2018 e Cass. n. 766/2018)».

E ilgiudice di legittimità aveva confermato la non reclamabilità deiprovvedimenti del Giudice istruttore nel corso del processo diseparazione o divorzio e modificativi delle statuizioni provvisorie,da ultimo, ed aveva ritenuto reclamabili i provvedimenti depotestate emessi dal Tribunale dei Minorenni, ma non impugnabiliprovvedimenti in materia adottati in corso di giudizio separativo,considerata la natura necessariamente endoprocessuale destinataad essere assorbita di questi ultimi a differenza di quelli delTribunale dei Minori (Cass. n. 7311/2024).Anche secondo Cass. n. 11688/2024 si erano ritenuti reclamabili,dinanzi alla Corte di Appello, nel vigente sistema del processo dellafamiglia, i provvedimenti indifferibili emessi dal Tribunale ai sensidell’art. 473 bis 15 cpc, ma limitando detta reclamabilità al caso in5 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025cui essi abbiano ad oggetto provvedimenti che introduconoData pubblicazione 26/12/2025sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale eprovvedimenti introducenti sostanziali modifiche all’affidamento ealla collocazione dei minori, il che comportava che non eranoreclamabili i provvedimenti emessi, nel sistema previgente, anorma dell’art. 709 ter c.p.c. in corso di causa e modificativi deiprovvedimenti presidenziali, posto che essi non si connotano deipresupposti indicati dall’art. 473 bis.15 cpc e posto chel’introduzione, solo a seguito della riforma, della reclamabilità aisensi dell’art. 473 bis.24, comma 2, c.p.c. dei provvedimentiemessi in corso di causa nei limiti di cui sopra, confermava che, inprecedenza, detta reclamabilità doveva reputarsi esclusa.

Lespese, ad avviso della Corte d’appello, dovevano tuttavia esserecompensate tra le parti .Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 22/11/2024, [...]P.L. propone ricorso per cassazione, notificato 20/1/2025,affidato a unico motivo, nei confronti di X.U. e Avv.toG.T. , quale Curatore speciale dei minori G.I. eJ.Z. (che resistono con separati controricorsi).Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsaapplicazione degli artt.708, comma 4, c.p.c. e 737 e segg. c.p.c.relativamente alla reclamabilità dei c.d. provvedimentiendoprocessuali riguardanti i minori, con riferimento agli artt. 34,37, 111 e 117 Cost., (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), per avere laCorte territoriale ritenuto inammissibile il reclamo proposto,nell’interesse esclusivo dei minori, G.I. e J.Z.avverso il decreto reso dal Tribunale di Verona in materia dieducazione scolastica degli stessi nel corso del giudizio iscritto aln.1378/2023 del RGAC, nonostante la giurisprudenza di questogiudice di legittimità (Cass. n.11688/2024) abbia riconosciuto la6 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025reclamabilità dei provvedimenti che incidano in modo significativoData pubblicazione 26/12/2025sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sull’interesse delminore e, anche nel regime previgente alla Riforma di cui al d.lgs.149/2022, abbia chiarito (Cass. n. 22423/2023) che la tuteladell’interesse del minore può giustificare una deroga al principio dinon reclamabilità dei provvedimenti endoprocedimentali, in talmodo non facendo la Corte d’appello corretta applicazione dellagiurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. n. 21718/2010;Cass. n. 11688/2024), che ammette il reclamo controprovvedimenti endoprocedimentali quando questi incidono inmaniera sostanziale su diritti fondamentali e costituzionalmenteprotetti, come il diritto all'istruzione dei minori.2.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorsostraordinario per cassazione, deducendo che, per essereimpugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ilprovvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà,nei termini sopra esposti, ma anche della definitività, cioè nondev’essere altrimenti impugnabile o comunque revocabile emodificabile.

Le due condizioni devono necessariamente coesistere,in quanto è irrilevante che il provvedimento sia decisorio, se ècomunque sempre modificabile e revocabile, sia per una nuova ediversa valutazione delle circostanze che per il sopravvenirne dinuove o per motivi di legittimità.Il provvedimento emesso in sede di reclamo, avverso l’ordinanzacon cui il Tribunale, su richiesta di un genitore, ha autorizzato ilgenitore istante ad iscrivere la figlia nella scuola già frequentata dadue anni, si è limitato semplicemente a dichiarare l’inammissibilitàdel reclamo nell’applicazione di una questione di dirittointertemporale senza nemmeno entrare nel merito delle scelteeffettuate dal Tribunale di Verona.Pertanto, la decisione impugnata della Corte territoriale lasciaintatta e impregiudicata la possibilità che il P.L. tenti di ottenere7 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025la modifica o la revoca del provvedimento del giudice istruttore eData pubblicazione 26/12/2025che ciò faccia utilizzando lo strumento processuale a ciò depositato,cioè l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza.Questa Corte ha successivamente statuito che le ordinanzeadottate ex art 708 u.c. c.p.c. dal G.I.

«non sono reclamabiliperché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni soggettivemediante la modifica e la revisione a richiesta di parte dell’assettodelle condizioni separative e divorzili anche all’esito di unadecisione definitiva piuttosto che dalla moltiplicazione di momentidi riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nellosvolgimento del giudizio a cognizione piena» (Cass. n.11279/2018; Cass. n. 766/2018).Sempre questa Corte, nel ritenere reclamabili i provvedimenti depotestate emessi dal Tribunale dei Minorenni, ha ritenuto dettasoluzione non in contrasto con la soluzione della non impugnabilitàdei provvedimenti in materia adottati in corso di giudizioseparativo, considerata la natura necessariamente endoprocessualedestinata ad essere assorbita di questi ultimi a differenza di quellidel Tribunale dei Minori (Cass. n. 7311/2024).3.

Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] speciale dei minori, vertendo ilpresente ricorso per cassazione su questione meramenteprocessuale, si rimette alla decisione che verrà presa dalla Corte diCassazione e dichiara di aderire alle statuizioni che saranno emessenel primario interesse dei suddetti minori.4.

L’unica censura è inammissibile.4.1.

L’ordinanza reclamata davanti alla Corte di Appello di Venezia,è stata emessa nell’ambito di un procedimento di separazionegiudiziale, iscritto in data 22.02.2023, prima quindi dell’entrata invigore della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022.La X.U. aveva eccepito che la decisione assunta dal Giudiceistruttore del Tribunale di Verona sulla scuola della minore G.I.[... , con ordinanza del 20/09/2024, era provvisoria e8 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025modificabile e che, pertanto, non poteva essere fatta oggetto diData pubblicazione 26/12/2025reclamo.

La Corte d’appello ha ritenuto l’eccezione fondata, attesoche il reclamo è previsto dalla previgente disciplina (art. 708 c.p.c.)solo per i provvedimenti presidenziali ma non per i provvedimentiassunti dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione eche la decisione del Giudice istruttore relativa alla frequenzascolastica del minore incideva sull’organizzazione della vita delminore e, indirettamente, sulle modalità di esercizio dellaresponsabilità genitoriale.

Tale decisione rientrava nell’ambito deiprovvedimenti provvisori e urgenti, che non decidono in viadefinitiva i diritti soggettivi delle parti, bensì li regolanotemporaneamente in attesa della decisione di merito.

Pertanto,difettava nel caso de quo il carattere di definitività delprovvedimento del Tribunale di Verona suscettibile di revoca omodifica nel corso del processo, qualora sopravvengano nuovecircostanze o venga acquisito un diverso quadro istruttorio.Difettava altresì, come eccepiva la difesa della parte reclamata, ilcarattere della decisorietà in quanto il provvedimento non risolvevain via definitiva una controversia sui diritti delle parti, ma avevanatura regolatoria e temporanea.4.2.

Nel presente procedimento, avviato il 22 febbraio 2023, nonopera in effetti il nuovo art.473 bis.24, c.p.c. il cui comma 2,consente il reclamo in Corte d’appello e il successivo ricorso percassazione, ai sensi dell’ultimo comma, avverso i provvedimenti,anche provvisori, adottati in corso di causa, che sospendono laresponsabilità genitoriale.Il c.d.

Correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 ha aggiunto, all’art.473bis.15 c.p.c., concernente i provvedimenti indifferibili e urgenti, che«L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca iprovvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solounitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22» e hariformulato l’art.473.bis.24 c.p.c., primo e secondo comma («Si9 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro iData pubblicazione 26/12/2025provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo commadell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporaneiemessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanzialilimitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli cheprevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e dellacollocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggettidiversi dai genitori») e ultimo comma (essendosi modificata laformulazione del primo e secondo comma, « Avverso iprovvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primocomma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensidell'articolo 111 della Costituzione»).Questa Corte (Cass. 1486/2025) ha interpretato il nuovo art.473bis. 24 c.p.c. ultimo comma (che prevede il ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, «avverso i provvedimenti direclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma») nel sensoche tale previsione individua, come ricorribili per cassazione, iprovvedimenti assunti in sede di reclamo, guardando non allatipologia dei provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale(provvedimenti temporanei emessi in corso di causa), ma alcontenuto delle statuizioni emesse (provvedimenti che sospendonoo introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale,quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e dellacollocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento asoggetti diversi dai genitori); quindi nei giudizi di separazione edivorzio, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.149/2022, «ladecisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che haadottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienzadi comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tral'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamentoe della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art.473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 210 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modificheNumero di raccolta generale 34143/2025apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per indivDidatua paurbebl icaziio ne 26/12/2025provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione insede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivimenzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate».4.3.

Quanto alla disciplina vigente prima della Riforma di cui ald.lgs. 149/2022, con riferimento ai provvedimenti «de potestate»,questa Corte in una recente pronuncia (Cass. n. 6591 del12/3/2025) ha ricostruito il quadro della giurisprudenza dilegittimità.Si è ricordato che le Sezioni Unite (Cass. 22423/2023) hannoaffermato (in controversia in cui la riforma del rito famiglia non eraapplicabile, per espressa disposizione dell’art. 35, comma 1, deld.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del2022, che prevede l’applicazione delle disposizioni anteriormentevigenti ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023)che «I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunaleordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.,nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e loscioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nelsistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario percassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione,trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su dirittisoggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi didestinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado digiudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo peruna nuova e diversa valutazione delle circostanze di fattopreesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze».La questione posta dall’ordinanza interlocutoria e risolta dalleSezioni Unite riguardava la possibilità di ascrivere alle ordinanze11 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025c.d. de potestate ‒ adottate in via provvisoria dal tribunaleNumero di raccolta generale 34143/2025ordinario, ai sensi dell’art. 333 c.c., nell’ambito di un giDuadta ipzuibobl icdaziio ne 26/12/2025cessazione degli effetti civili del matrimonio ‒ i connotati delladecisorietà e della definitività, seppure destinati ad essere assorbitidalla decisione finale e caratterizzati da una peculiare «decisorietàdi fatto», nella misura in cui risultino potenzialmente idonei nonsoltanto ad esplicare i loro effetti per un notevole arco temporale,ma anche ad incidere, con potenziale irreparabile pregiudizio, sudiritti soggettivi di natura personalissima e di primario rangocostituzionale del minore.E al par.4.1. le Sezioni Unite hanno espressamente chiarito che talequestione doveva intendersi riferita solo «ai provvedimentidenominati de potestate, pronunciati – come nel caso di specie –nel corso di giudizi di separazione o scioglimento (o cessazionedegli effettivi civili) del matrimonio», mentre hanno ritenuto(par.4.2) di non modificare l’orientamento delle stesse SezioniUnite (v. sentenza n. 32359 del 2018), seguito da alcune pronuncedelle sezioni semplici (tra le quali Cass., sez.

VI n. 1668/2020, sez.I n. 82 e 9691/2022), che ha ammesso la proponibilità del ricorsostraordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.,avverso il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo,conferma, revoca o modifica i provvedimenti de potestate emessidal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.,ritenuti assistiti in tale ambito dal giudicato rebus sic stantibus.Si ricorda che oggetto del ricorso per cassazione (deciso dalleSezioni Unite), straordinario ex art.111 Cost., era direttamente ilprovvedimento del Tribunale di primo grado.Dopo quelle Sezioni Unite si è quindi successivamente affermato inCass. 7311/2024 che «i provvedimenti de responsabilitate, se nonproprio strettamente ed espressamente endoprocessuali perchécontenenti l’indicazione di un termine finale anche per relationem(almeno nel regime giuridico ratione temporis applicabile e cioè12 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025prima delle innovazioni della cd. riforma Cartabia) sono sempreNumero di raccolta generale 34143/2025ricorribili ex art. 111 Cost.», precisandosi che la soluziDoanta epu bbnliocanzio ne 26/12/2025contrasta con S.U. n. 22243 del 2023, che, pur avendo ad oggettola sospensione della responsabilità genitoriale, era stato assunto incorso di giudizio separativo e dunque necessariamenteendoprocessuale e destinato ad essere assorbito.E in effetti, in tema di provvedimenti «de potestate di natura nonendoprocessuale rispetto a giudizi per separazione personale odivorzio tra coniugi», il concetto di «giudicato» assume, secondo ildiritto vivente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, caratteripeculiari (cfr. Cass 24 gennaio 2020, n. 1668, Cass. 24 marzo2022, n. 9691), essendosi chiarito che si tratta invero diprovvedimenti a carattere decisorio e definitivo, in quanto incidentisu diritti di natura personalissima e di primario rangocostituzionale, ed essendo modificabili e revocabili soltanto per lasopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idonei adacquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anchequando non siano stati emessi a conclusione del procedimento peressere stati, anzi, espressamente pronunciati «in via nondefinitiva».E nella pronuncia n. 6591/2025 cit. si è chiarito: «L’orientamentovolto al riconoscimento della possibilità di ricorso straordinario percassazione avverso provvedimenti dotati di un grado di stabilitàanche inferiore a quello, tipico del diritto di famiglia, del giudicatorebus sic stantibus, si è formato a fronte della adozione da partedei Tribunali per i Minorenni, di provvedimenti conformativi edanche sostanzialmente ablativi della responsabilità genitoriale ocomunque fortemente compressivi dell’esercizio della genitorialità,di natura dichiaratamente provvisoria ma destinati a durare neltempo senza la previsione di un termine finale di efficacia odalmeno di verifica della loro persistente necessità.

Provvedimenti,peraltro, caratterizzati da scarsi margini di modificabilità13 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025endoprocedimentale in mancanza di corpose sopravvenienzeData pubblicazione 26/12/2025fattuali, destinati, pertanto, ad essere privi del controllo dilegittimità, nonostante l’incontestata diretta incisione di dirittifondamentali e la sostanziale stabilità e definitività degli effetti, ovesi tenga presente che si tratta di provvedimenti adottati susoggetti, i minori, sui i quali il fattore tempo ha un’incidenzaprimaria sullo sviluppo dell’identità e della personalità.

In un similecontesto, indubbiamente è difficile distinguere in modo netto tradecreto definitivo (ovvero, definitivo almeno su un determinatocapo di pronuncia, così come desumibile dalla lettura dell’art. 279,comma 2, n. 4, c.p.c.) e decreto provvisorio e non può esseresufficiente la sola formale denominazione del provvedimento daparte del giudice, occorrendo piuttosto verificare se gliadempimenti disposti siano concepiti in funzione di una possibile efutura conferma, revoca o modifica del provvedimento già adottatoin tempi predeterminati e predeterminabili.

Solo in tal caso,quest’ultimo non potrà che reputarsi provvisorio e quindi, nonricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 6, Cost.».Nel suddetto precedente del 2025 si discuteva di un provvedimento«de potestate» (sospensione del genitore dalla responsabilitàgenitoriale) adottato dal Tribunale per i Minorenni, che «al di làdella indicazione formale come provvisorio, aveva un contenutodecisorio e definitivo, …senza previsione di un termine finale», conconseguente ritenuta ammissibilità del ricorso straordinario percassazione.4.4.

Occorre chiarire che il presente giudizio verte suprovvedimento provvisorio e urgente che si raccorda ad unapregressa ordinanza del giudice istruttore, di modifica deiprovvedimenti presidenziali in sede di prima comparizione deiconiugi e di altro provvedimento adottato in corso di causa, ai sensidell’art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli), genericamentedenominabile «de potestate», in quanto negativamente incidente14 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025sulla responsabilità genitoriale o ad essi strumentali oNumero di raccolta generale 34143/2025conseguenziali.

Data pubblicazione 26/12/2025Precisamente, nel primo provvedimento di modifica di quellipresidenziali, il giudice istruttore aveva propriamente limitatol’esercizio della responsabilità genitoriale, affidando i minori G.I eJ.Z. al Servizio sociale territorialmente competenterelativamente alle «scelte in materia scolastica, ricreativa esanitaria dei minori», attesa la conflittualità estrema presente tra leparti.Successivamente, in sede di revoca dell’ordinanza ex art.177c.p.c., si era autorizzata, provvisoriamente, la madre a iscrivere iminori presso determinati istituti scolastici, privati, da essa scelti.E questa è l’ordinanza oggetto di reclamo in Corte d’appello, la cuidecisione è ora impugnata dinanzi a questa Corte.Non risulta, dall’ordinanza del Tribunale del luglio 2024,un’espressa revoca anche del provvedimento di affidamento deiminori ai Servizi sociali quanto all’istruzione scolastica, che quiinteressa.L’ordinanza, in via urgente, per cui è causa, quindi si innestavacomunque in un provvedimento de potestate adottato, a modificadell’ordinanza presidenziale, nell’ambito di un giudizio diseparazione giudiziale tra i coniugi genitori dei minori.Ma oggetto del presente giudizio non è il provvedimento originariodel giudice istruttore del giudizio di separazione, di affidamento deiminori al [OSCURATO:PERSONA], ma solo il successivo provvedimentoadottato dallo stesso giudice istruttore in ambito di disciplina dellemodalità di esercizio della responsabilità genitoriale.4.5.

Riguardo a decisioni concernenti l’istruzione scolastica dei figliminori in caso di contrasto tra i genitori, non assunte, però,all’interno del giudizio di merito sul conflitto familiare, questa Corteha affermato (Cass. n. 6802 del 7/3/2023) che «In caso dicontrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore15 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudiceNumero di raccolta generale 34143/2025ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tenDeatra pcubobnlictaozio ne 26/12/2025esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, delminore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessariaaudizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo puòoffrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimentipiù opportuni da adottare nel suo interesse».

In applicazione di taleprincipio, questa Corte ha cassato (nell’ambito di un giudizioavviato, in via autonoma, da genitore separato nei confronti dell’exconvivente per contrasto insorto tra gli stessi sull’iscrizione all’oradi religione nella scuola elementare frequentata dalla figlia minoredella coppia, non coniugata, di anni sei) la sentenza di merito chenon aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne inordine alla questione controversa relativa alla frequentazione omeno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, cosìomettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni.

Ilprovvedimento si colloca in sequenza logica rispetto a Cass.n.21553/2021, nel quale è affermato che quando la scelta scolasticainvolge determinazioni fortemente incidenti sull’educazione e lapersonalità del minore, ovvero su «questione di particolareimportanza», quale la opzione tra scuola «religiosa» o «laica»presso cui iscrivere, il ricorso straordinario, nella disciplina rationetemporis applicabile e prima che si pronunciassero le S.U. consentenza n. 22243 del 2023, è ammissibile per le conseguenzesullo sviluppo del minore della scelta educativa prima ancora chescolastica.

Peraltro, deve precisarsi che, nella specie si trattava,anche in questo caso, di un giudizio autonomo instaurato exart.709 ter c.p.c. da uno dei coniugi separati.Il principio di diritto è stato confermato nella successiva ordinanzan. 26820 del 19/9/2023 (così massimata: «In caso di contrasto tragenitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figliminori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3,16 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tuttoData pubblicazione 26/12/2025eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraversol'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, devetener conto esclusivamente del superiore interesse, morale emateriale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con laconseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia,pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risoltoverificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezzaedilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere dispesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma,innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, inconsiderazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive eformative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolasticorispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/oincrementare rapporti sociali e amicali di frequentazioneextrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirglicongrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e ilrientro alla propria abitazione).

Anche in questo caso il principio èscaturito da un procedimento ex art.709 ter c.c. insorto tra genitorinon coniugati di un minore, aperto con autonoma istanza da uno diessi.

Anche in tale giudizio, il provvedimento adottato dalla Corted’appello in sede di reclamo, ma seguito a provvedimentoautonomamente adottato in procedimento ex art.709 ter c.p.c. èstato ritenuto ricorribile in cassazione, in quanto incidente suldiritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere didecisorietà e stabilità (Cass. n.6802/2023), sia pure rebus sicstantibus.Ne consegue che sotto il profilo contenutistico, anche in ambientenormativo ante riforma introdotta con d.lgs 149 del 2022, non tuttele decisioni giudiziali relative agli indirizzi ed agli istituti scolasticipossono qualificarsi de potestate dovendosi verificare se la sceltascolastica imprime un indirizzo educativo-culturale peculiare e17 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025performante lo sviluppo della personalità, come accade per istitutiNumero di raccolta generale 34143/2025che hanno una offerta formativa a carattere strettamente Draetal pigubibolicsaozio ne 26/12/2025o culturalmente orientato.

Dopo le S.U. del 2023 e prima dellanovella legislativa, tuttavia, il criterio contenutistico è risultatofortemente limitato sotto due versanti, non trovando applicazionequando la decisione sui figli minori si colloca all’interno di unprocedimento incardinato di conflitto familiare e quando ilprovvedimento sia destinato a esaurire i suoi effetti con lastatuizione che definisce il merito, in sede di giudizio separativo odivorzile o, più in generale, quando vi sia una indicazionetemporale dell’efficacia dello stesso espressa o implicita.

Dopo lanovella legislativa torna dominante il criterio contenutistico,precisato nell’art. 473-bis. 24, secondo comma, c.p.c.4.5.

Peraltro riguardo al tema specifico oggetto del presentegiudizio della reclamabilità in appello e della ricorribilità incassazione del provvedimento pronunciato dalla Corte d’appello insede di reclamo, in ambito di provvedimenti adottati nell’interessedella prole in corso di causa, nei giudizi di separazione e divorzio,ante Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità è stato costante.E’ stato affermato che «i provvedimenti provvisori pronunciati dalgiudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizionidi diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede didecisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinalie provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corted'appello», cosicché, alla inammissibilità del reclamo non può checonseguire l’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., attesa laintrinseca provvisorietà e flessibilità dei provvedimentiendoprocessuali adottati all’interno di un procedimento sul conflittofamiliare, secondo la precisa indicazione delle S.U. n. 22243 del2023, in ambiente normativo ante riforma introdotta dal d.lgsn.149 del 2022.

Questa soluzione è coerente con il fermo18 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025orientamento della Corte di cassazione in tema di inammissibilitàNumero di raccolta generale 34143/2025del ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo Datda oputbtbalictaozio ne 26/12/2025dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in temadi affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimentoendoprocessuale (Cass. n. 7266/2022).In conclusione, in ambiente normativo ante d.lgs n. 149 del 2022,il provvedimento d’inammissibilità del reclamo avverso ilprovvedimento provvisorio ed urgente, adottato dal giudiceistruttore, in giudizio separativo o divorzile, pur se riguardante ifigli minori, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.,mutando dal provvedimento reclamato le medesime caratteristichedi precarietà e flessibilità.Neppure la ricorribilità in cassazione può dipendere dalla lesione disituazioni aventi rilievo processuale.

Invero, la sussistenza deicaratteri di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato,ai fini della ricorribilità in cassazione, non può essere esclusa invirtù della circostanza che la Corte d'appello non abbia pronunciatosul merito della controversia ma si sia limitata a pronunciarel’inammissibilità, in rito, del reclamo dl momento che, comeprecisato, si deve avere sempre riguardo al provvedimento oall’atto giurisdizionale cui il processo era preordinato: se taleprovvedimento-atto giurisdizionale non ha natura decisoria edefinitiva, è parimenti privo di natura decisoria il provvedimentoemesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudiceistruttore (anche di inammissibilità), pur se avente ad oggettodiritti soggettivi della persona, in quanto destinato a perdereefficacia e rimanere assorbito a seguito della decisione di merito.4.6.

Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, il presente ricorsoper cassazione risulta inammissibile.Nel rito vigente ante D.lgs. n. 149/2022, per i procedimentiinstaurati in primo grado anteriormente al 28 febbraio 2023, ilprovvedimento adottato dal giudice, in via provvisoria e urgente,19 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi o diNumero di raccolta generale 34143/2025divorzio, nell’interesse dei figli, ex art.337 ter c.p.c., a moDdaitfai cpuab bldicaeziio ne 26/12/2025provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale, ex art.708c.p.c., pur se avente ad oggetto disposizioni sull’esercizio inconcreto della responsabilità genitoriale, è solo revocabile e/omodificabile dallo stesso giudice che l’ha pronunciato e quindi nonsi può proporre ricorso per cassazione neppure avverso ordinanzadella Corte d’appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.5.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 2.000,00 percompensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misuradel 15% dei compensi, ed accessori di legge.Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.La PresidenteMaria Acierno20 di 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroG.T. , in qualità di curatore speciale dei minoriG.I. e J.Z. , rappresentato e difeso dall’avvocatoG.T. ( C.F._2 ) ,-controricorrente-nonchè controX.U. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( C.F._3 ) ,-controricorrente-Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 543/2024Data pubblicazione 26/12/2025depositato il 12/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Venezia, con decreto pubblicato il12/11/2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 708, 4°co. c.p.c., depositato il 29 settembre 2024, di P.L.nei confronti di X.U. e del curatore dei figli minoriJ.Z. ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ) e G.I ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ) P.L. ,avvocato G.T. , avverso l’ordinanza del giudice monocratico deltribunale di Verona del 20 settembre 2024, che aveva autorizzatola madre a mantenere l’iscrizione della figlia G.I presso la scuola« Lg_1 , fino al completamento del ciclo di cinque anni, e cheaveva parimenti autorizzato l’iscrizione scolastica attuale per ilfiglio J.Z. fino alla produzione di documentazione medica,lamentando il reclamante che non si fosse considerato comel’iscrizione scolastica e la frequentazione, autorizzate per G.Ipresso il « Luogo_1 e per J.Z. presso il centro« Luogo_2 », non fossero confacenti agli interessi dei minori,in relazione all’offerta formativa ed al modello educativo e, quantoad J.Z. , anche alla sua posizione sanitaria, alle indicazioni delServizi sociali.Il provvedimento era stato adottato dal giudice istruttore dellacausa di separazione giudiziale, iscritta, dinanzi al Tribunale diVerona, al n. 1378/2023 R.G., tra P.L. e X.U.[...] , su domanda del primo depositata il 22/2/2023.Il giudice istruttore, disposta una consulenza tecnica d’ufficio,all’udienza del 18/07/2024, fissata per l’esame della CTUgenitoriale, aveva già parzialmente modificato i provvedimentipresidenziali, affidando i minori G.I e J.Z. al Servizio socialeterritorialmente competente relativamente alle «scelte in materia2 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025scolastica, ricreativa e sanitaria dei minori», attesa la conflittualitàData pubblicazione 26/12/2025estrema presente tra le parti, e nominando l’Avv.to G.T. ,curatore speciale dei minori.In data 04/09/2024, la sig.ra X.U. depositava istanza ex art177, comma 2 c.p.c., per chiedere la revoca dell’ordinanza emessadal [OSCURATO:PERSONA] in data 18/07/2024, avendo il ServizioSociale incaricato inteso imporre il cambio di scuola (da privata,presso la « Luogo_1 , a pubblica) per laminore G.I chiedendo di essere autorizzata a iscrivere la minoreG.I presso la « Luogo_1 , fin dalla ripresadel prossimo anno scolastico 2024-2025, e, pur in assenza dispecifica domanda e in assenza di alcuna contrarietà del sig.P.L. , di potere iscrivere il minore J.Z. presso la« Luogo_2 », alla ripresa del prossimo anno scolastico 2024-2025.Ma, pendente l’esame di tale richiesta, il nominato curatorespeciale dei minori aveva comunicato alla X.U. che la minoreG.I. era stata iscritta, a far data dal 30.08.2024, presso lascuola pubblica, e la madre aveva depositato ulteriore istanza direvoca dell’ordinanza.Con ordinanza del 20/9/2024, il giudice, visto l’art 337 ter comma3 cc, ogni altra censura disattesa o assorbita, autorizzava la madreX.U. a provvedere all’iscrizione scolastica della figliaG.I. presso la « Luogo_1 adistruzione parentale, fino al completamento del ciclo di anni studidei cinque anni, mentre aveva invitato le parti a provvedere aldeposito della documentazione relativa alla scuola dell’altro figliodella coppia, J.Z. , entro il termine del 10/11/2024, autorizzandomedio tempore la frequentazione di J.Z. presso la scuola giàfrequentata negli anni passati.Il P.L. , con reclamo ex art.708, comma 4, c.p.c., notificatol’8/10/1024, ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Corte3 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025d’appello. Per la figlia minore G.I parte ricorrente lamentavaData pubblicazione 26/12/2025rilevanti problematiche in tema di modello educativo, di strutturescolastiche, di offerta formativa, di standard educativi, di scarsavalutazione delle esigenze future, di inadeguatezza anche logistica,di mancata valutazione delle indicazioni del servizio sociale, dimancato adeguamento agli standard ministeriali e, per l’altro figliominore J.Z. , rilevava che la decisione non era conforme alla suaposizione sanitaria, alle indicazioni del Servizi sociali precisandoche era stata resa sottovalutando i problemi relativi allavaccinazione ed alle questioni logistiche.Il reclamante concludeva chiedendo, tanto per la minore G.Iquanto per il minore J.Z. , l’opportuna iscrizione in altro istituito,diverso da quello autorizzato dal Giudice del Tribunale di Veronacon l’Ordinanza reclamata.La Corte d’appello ha accolto l’eccezione della X.U. diinammissibilità del reclamo, rilevando preliminarmente che, nelprocedimento pendente di separazione, promosso con ricorsodepositato in primo grado il 22 febbraio 2023, non potevaapplicarsi la disciplina prevista dall’art. 473 bis 24 c.p.c., posto chedetta disposizione normativa, introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022,trova rilievo per i procedimenti instaurati successivamente al 28febbraio 2023, a norma dell’art. 35 del medesimo testo normativo,così come sostituito dalla L.n. 197/2022.Tanto premesso, osservava la Corte territoriale, il provvedimentoemesso dal Giudice di prime cure aveva ad oggetto unacontroversia tra genitori inerente l’esercizio della responsabilitàgenitoriale e le modalità di affidamento anche sotto il profilodell’iscrizione scolastica per G.I ed J.Z. e iprovvedimenti in vigore potevano essere modificati soltanto alsopravvenire di circostanze quali sono considerate dal legislatore legravi inadempienze e condotte arrecanti pregiudizio per il minoreed ostacolanti il corretto svolgimento delle modalità di affidamento,4 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025se adottati con la sentenza che definiva il giudizio contenzioso, aData pubblicazione 26/12/2025mezzo dell’appello ovvero, se adottati, ex art.710 c.p.c., a mezzoreclamo ex art.739 c.p., mentre nei procedimenti di separazione edivorzio, la reclamabilità era sancita unicamente avversoprovvedimenti presidenziali a norma dell’art. 708 comma 4 c.p.c..Di conseguenza non erano reclamabili, secondo la disciplinaprevigente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022, iprovvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] adottati nel corso del giudiziodi separazione o divorzio e modificativi dei provvedimentipresidenziali in ragione delle sopravvenute condotte arrecantipregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento dellamodalità di affidamento, a mente dell’art. 709 ter c.p.c., in quanto«l’effettività della tutela delle posizioni soggettive è garantitamediante la modifica e la revisione delle condizione separative edivorzili, non solo nel corso del giudizio al mutare delle condizionimedesime, ma anche all’esito del decisione finale, piuttosto chedalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte dialtro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio acognizione piena (Cass. n. 11279/2018 e Cass. n. 766/2018)». E ilgiudice di legittimità aveva confermato la non reclamabilità deiprovvedimenti del Giudice istruttore nel corso del processo diseparazione o divorzio e modificativi delle statuizioni provvisorie,da ultimo, ed aveva ritenuto reclamabili i provvedimenti depotestate emessi dal Tribunale dei Minorenni, ma non impugnabiliprovvedimenti in materia adottati in corso di giudizio separativo,considerata la natura necessariamente endoprocessuale destinataad essere assorbita di questi ultimi a differenza di quelli delTribunale dei Minori (Cass. n. 7311/2024).Anche secondo Cass. n. 11688/2024 si erano ritenuti reclamabili,dinanzi alla Corte di Appello, nel vigente sistema del processo dellafamiglia, i provvedimenti indifferibili emessi dal Tribunale ai sensidell’art. 473 bis 15 cpc, ma limitando detta reclamabilità al caso in5 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025cui essi abbiano ad oggetto provvedimenti che introduconoData pubblicazione 26/12/2025sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale eprovvedimenti introducenti sostanziali modifiche all’affidamento ealla collocazione dei minori, il che comportava che non eranoreclamabili i provvedimenti emessi, nel sistema previgente, anorma dell’art. 709 ter c.p.c. in corso di causa e modificativi deiprovvedimenti presidenziali, posto che essi non si connotano deipresupposti indicati dall’art. 473 bis.15 cpc e posto chel’introduzione, solo a seguito della riforma, della reclamabilità aisensi dell’art. 473 bis.24, comma 2, c.p.c. dei provvedimentiemessi in corso di causa nei limiti di cui sopra, confermava che, inprecedenza, detta reclamabilità doveva reputarsi esclusa. Lespese, ad avviso della Corte d’appello, dovevano tuttavia esserecompensate tra le parti .Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 22/11/2024, [...]P.L. propone ricorso per cassazione, notificato 20/1/2025,affidato a unico motivo, nei confronti di X.U. e Avv.toG.T. , quale Curatore speciale dei minori G.I. eJ.Z. (che resistono con separati controricorsi).Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsaapplicazione degli artt.708, comma 4, c.p.c. e 737 e segg. c.p.c.relativamente alla reclamabilità dei c.d. provvedimentiendoprocessuali riguardanti i minori, con riferimento agli artt. 34,37, 111 e 117 Cost., (art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.), per avere laCorte territoriale ritenuto inammissibile il reclamo proposto,nell’interesse esclusivo dei minori, G.I. e J.Z.avverso il decreto reso dal Tribunale di Verona in materia dieducazione scolastica degli stessi nel corso del giudizio iscritto aln.1378/2023 del RGAC, nonostante la giurisprudenza di questogiudice di legittimità (Cass. n.11688/2024) abbia riconosciuto la6 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025reclamabilità dei provvedimenti che incidano in modo significativoData pubblicazione 26/12/2025sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sull’interesse delminore e, anche nel regime previgente alla Riforma di cui al d.lgs.149/2022, abbia chiarito (Cass. n. 22423/2023) che la tuteladell’interesse del minore può giustificare una deroga al principio dinon reclamabilità dei provvedimenti endoprocedimentali, in talmodo non facendo la Corte d’appello corretta applicazione dellagiurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. n. 21718/2010;Cass. n. 11688/2024), che ammette il reclamo controprovvedimenti endoprocedimentali quando questi incidono inmaniera sostanziale su diritti fondamentali e costituzionalmenteprotetti, come il diritto all'istruzione dei minori.2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorsostraordinario per cassazione, deducendo che, per essereimpugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ilprovvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà,nei termini sopra esposti, ma anche della definitività, cioè nondev’essere altrimenti impugnabile o comunque revocabile emodificabile. Le due condizioni devono necessariamente coesistere,in quanto è irrilevante che il provvedimento sia decisorio, se ècomunque sempre modificabile e revocabile, sia per una nuova ediversa valutazione delle circostanze che per il sopravvenirne dinuove o per motivi di legittimità.Il provvedimento emesso in sede di reclamo, avverso l’ordinanzacon cui il Tribunale, su richiesta di un genitore, ha autorizzato ilgenitore istante ad iscrivere la figlia nella scuola già frequentata dadue anni, si è limitato semplicemente a dichiarare l’inammissibilitàdel reclamo nell’applicazione di una questione di dirittointertemporale senza nemmeno entrare nel merito delle scelteeffettuate dal Tribunale di Verona.Pertanto, la decisione impugnata della Corte territoriale lasciaintatta e impregiudicata la possibilità che il P.L. tenti di ottenere7 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025la modifica o la revoca del provvedimento del giudice istruttore eData pubblicazione 26/12/2025che ciò faccia utilizzando lo strumento processuale a ciò depositato,cioè l’istanza di revoca o modifica dell’ordinanza.Questa Corte ha successivamente statuito che le ordinanzeadottate ex art 708 u.c. c.p.c. dal G.I. «non sono reclamabiliperché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni soggettivemediante la modifica e la revisione a richiesta di parte dell’assettodelle condizioni separative e divorzili anche all’esito di unadecisione definitiva piuttosto che dalla moltiplicazione di momentidi riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nellosvolgimento del giudizio a cognizione piena» (Cass. n.11279/2018; Cass. n. 766/2018).Sempre questa Corte, nel ritenere reclamabili i provvedimenti depotestate emessi dal Tribunale dei Minorenni, ha ritenuto dettasoluzione non in contrasto con la soluzione della non impugnabilitàdei provvedimenti in materia adottati in corso di giudizioseparativo, considerata la natura necessariamente endoprocessualedestinata ad essere assorbita di questi ultimi a differenza di quellidel Tribunale dei Minori (Cass. n. 7311/2024).3. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] speciale dei minori, vertendo ilpresente ricorso per cassazione su questione meramenteprocessuale, si rimette alla decisione che verrà presa dalla Corte diCassazione e dichiara di aderire alle statuizioni che saranno emessenel primario interesse dei suddetti minori.4. L’unica censura è inammissibile.4.1. L’ordinanza reclamata davanti alla Corte di Appello di Venezia,è stata emessa nell’ambito di un procedimento di separazionegiudiziale, iscritto in data 22.02.2023, prima quindi dell’entrata invigore della riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022.La X.U. aveva eccepito che la decisione assunta dal Giudiceistruttore del Tribunale di Verona sulla scuola della minore G.I.[... , con ordinanza del 20/09/2024, era provvisoria e8 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025modificabile e che, pertanto, non poteva essere fatta oggetto diData pubblicazione 26/12/2025reclamo. La Corte d’appello ha ritenuto l’eccezione fondata, attesoche il reclamo è previsto dalla previgente disciplina (art. 708 c.p.c.)solo per i provvedimenti presidenziali ma non per i provvedimentiassunti dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione eche la decisione del Giudice istruttore relativa alla frequenzascolastica del minore incideva sull’organizzazione della vita delminore e, indirettamente, sulle modalità di esercizio dellaresponsabilità genitoriale. Tale decisione rientrava nell’ambito deiprovvedimenti provvisori e urgenti, che non decidono in viadefinitiva i diritti soggettivi delle parti, bensì li regolanotemporaneamente in attesa della decisione di merito. Pertanto,difettava nel caso de quo il carattere di definitività delprovvedimento del Tribunale di Verona suscettibile di revoca omodifica nel corso del processo, qualora sopravvengano nuovecircostanze o venga acquisito un diverso quadro istruttorio.Difettava altresì, come eccepiva la difesa della parte reclamata, ilcarattere della decisorietà in quanto il provvedimento non risolvevain via definitiva una controversia sui diritti delle parti, ma avevanatura regolatoria e temporanea.4.2. Nel presente procedimento, avviato il 22 febbraio 2023, nonopera in effetti il nuovo art.473 bis.24, c.p.c. il cui comma 2,consente il reclamo in Corte d’appello e il successivo ricorso percassazione, ai sensi dell’ultimo comma, avverso i provvedimenti,anche provvisori, adottati in corso di causa, che sospendono laresponsabilità genitoriale.Il c.d. Correttivo di cui al d.lgs. 164/2024 ha aggiunto, all’art.473bis.15 c.p.c., concernente i provvedimenti indifferibili e urgenti, che«L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca iprovvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solounitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22» e hariformulato l’art.473.bis.24 c.p.c., primo e secondo comma («Si9 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro iData pubblicazione 26/12/2025provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo commadell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporaneiemessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanzialilimitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli cheprevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e dellacollocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggettidiversi dai genitori») e ultimo comma (essendosi modificata laformulazione del primo e secondo comma, « Avverso iprovvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primocomma, n. 2, è ammesso ricorso per cassazione ai sensidell'articolo 111 della Costituzione»).Questa Corte (Cass. 1486/2025) ha interpretato il nuovo art.473bis. 24 c.p.c. ultimo comma (che prevede il ricorso per cassazione,ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, «avverso i provvedimenti direclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma») nel sensoche tale previsione individua, come ricorribili per cassazione, iprovvedimenti assunti in sede di reclamo, guardando non allatipologia dei provvedimenti temporanei adottati dal Tribunale(provvedimenti temporanei emessi in corso di causa), ma alcontenuto delle statuizioni emesse (provvedimenti che sospendonoo introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale,quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e dellacollocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento asoggetti diversi dai genitori); quindi nei giudizi di separazione edivorzio, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.149/2022, «ladecisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che haadottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienzadi comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tral'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamentoe della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art.473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 210 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modificheNumero di raccolta generale 34143/2025apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per indivDidatua paurbebl icaziio ne 26/12/2025provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione insede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivimenzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate».4.3. Quanto alla disciplina vigente prima della Riforma di cui ald.lgs. 149/2022, con riferimento ai provvedimenti «de potestate»,questa Corte in una recente pronuncia (Cass. n. 6591 del12/3/2025) ha ricostruito il quadro della giurisprudenza dilegittimità.Si è ricordato che le Sezioni Unite (Cass. 22423/2023) hannoaffermato (in controversia in cui la riforma del rito famiglia non eraapplicabile, per espressa disposizione dell’art. 35, comma 1, deld.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del2022, che prevede l’applicazione delle disposizioni anteriormentevigenti ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023)che «I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunaleordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.,nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e loscioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nelsistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario percassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione,trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su dirittisoggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi didestinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado digiudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo peruna nuova e diversa valutazione delle circostanze di fattopreesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze».La questione posta dall’ordinanza interlocutoria e risolta dalleSezioni Unite riguardava la possibilità di ascrivere alle ordinanze11 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025c.d. de potestate ‒ adottate in via provvisoria dal tribunaleNumero di raccolta generale 34143/2025ordinario, ai sensi dell’art. 333 c.c., nell’ambito di un giDuadta ipzuibobl icdaziio ne 26/12/2025cessazione degli effetti civili del matrimonio ‒ i connotati delladecisorietà e della definitività, seppure destinati ad essere assorbitidalla decisione finale e caratterizzati da una peculiare «decisorietàdi fatto», nella misura in cui risultino potenzialmente idonei nonsoltanto ad esplicare i loro effetti per un notevole arco temporale,ma anche ad incidere, con potenziale irreparabile pregiudizio, sudiritti soggettivi di natura personalissima e di primario rangocostituzionale del minore.E al par.4.1. le Sezioni Unite hanno espressamente chiarito che talequestione doveva intendersi riferita solo «ai provvedimentidenominati de potestate, pronunciati – come nel caso di specie –nel corso di giudizi di separazione o scioglimento (o cessazionedegli effettivi civili) del matrimonio», mentre hanno ritenuto(par.4.2) di non modificare l’orientamento delle stesse SezioniUnite (v. sentenza n. 32359 del 2018), seguito da alcune pronuncedelle sezioni semplici (tra le quali Cass., sez. VI n. 1668/2020, sez.I n. 82 e 9691/2022), che ha ammesso la proponibilità del ricorsostraordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.,avverso il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo,conferma, revoca o modifica i provvedimenti de potestate emessidal tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.,ritenuti assistiti in tale ambito dal giudicato rebus sic stantibus.Si ricorda che oggetto del ricorso per cassazione (deciso dalleSezioni Unite), straordinario ex art.111 Cost., era direttamente ilprovvedimento del Tribunale di primo grado.Dopo quelle Sezioni Unite si è quindi successivamente affermato inCass. 7311/2024 che «i provvedimenti de responsabilitate, se nonproprio strettamente ed espressamente endoprocessuali perchécontenenti l’indicazione di un termine finale anche per relationem(almeno nel regime giuridico ratione temporis applicabile e cioè12 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025prima delle innovazioni della cd. riforma Cartabia) sono sempreNumero di raccolta generale 34143/2025ricorribili ex art. 111 Cost.», precisandosi che la soluziDoanta epu bbnliocanzio ne 26/12/2025contrasta con S.U. n. 22243 del 2023, che, pur avendo ad oggettola sospensione della responsabilità genitoriale, era stato assunto incorso di giudizio separativo e dunque necessariamenteendoprocessuale e destinato ad essere assorbito.E in effetti, in tema di provvedimenti «de potestate di natura nonendoprocessuale rispetto a giudizi per separazione personale odivorzio tra coniugi», il concetto di «giudicato» assume, secondo ildiritto vivente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, caratteripeculiari (cfr. Cass 24 gennaio 2020, n. 1668, Cass. 24 marzo2022, n. 9691), essendosi chiarito che si tratta invero diprovvedimenti a carattere decisorio e definitivo, in quanto incidentisu diritti di natura personalissima e di primario rangocostituzionale, ed essendo modificabili e revocabili soltanto per lasopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idonei adacquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anchequando non siano stati emessi a conclusione del procedimento peressere stati, anzi, espressamente pronunciati «in via nondefinitiva».E nella pronuncia n. 6591/2025 cit. si è chiarito: «L’orientamentovolto al riconoscimento della possibilità di ricorso straordinario percassazione avverso provvedimenti dotati di un grado di stabilitàanche inferiore a quello, tipico del diritto di famiglia, del giudicatorebus sic stantibus, si è formato a fronte della adozione da partedei Tribunali per i Minorenni, di provvedimenti conformativi edanche sostanzialmente ablativi della responsabilità genitoriale ocomunque fortemente compressivi dell’esercizio della genitorialità,di natura dichiaratamente provvisoria ma destinati a durare neltempo senza la previsione di un termine finale di efficacia odalmeno di verifica della loro persistente necessità. Provvedimenti,peraltro, caratterizzati da scarsi margini di modificabilità13 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025endoprocedimentale in mancanza di corpose sopravvenienzeData pubblicazione 26/12/2025fattuali, destinati, pertanto, ad essere privi del controllo dilegittimità, nonostante l’incontestata diretta incisione di dirittifondamentali e la sostanziale stabilità e definitività degli effetti, ovesi tenga presente che si tratta di provvedimenti adottati susoggetti, i minori, sui i quali il fattore tempo ha un’incidenzaprimaria sullo sviluppo dell’identità e della personalità. In un similecontesto, indubbiamente è difficile distinguere in modo netto tradecreto definitivo (ovvero, definitivo almeno su un determinatocapo di pronuncia, così come desumibile dalla lettura dell’art. 279,comma 2, n. 4, c.p.c.) e decreto provvisorio e non può esseresufficiente la sola formale denominazione del provvedimento daparte del giudice, occorrendo piuttosto verificare se gliadempimenti disposti siano concepiti in funzione di una possibile efutura conferma, revoca o modifica del provvedimento già adottatoin tempi predeterminati e predeterminabili. Solo in tal caso,quest’ultimo non potrà che reputarsi provvisorio e quindi, nonricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 6, Cost.».Nel suddetto precedente del 2025 si discuteva di un provvedimento«de potestate» (sospensione del genitore dalla responsabilitàgenitoriale) adottato dal Tribunale per i Minorenni, che «al di làdella indicazione formale come provvisorio, aveva un contenutodecisorio e definitivo, …senza previsione di un termine finale», conconseguente ritenuta ammissibilità del ricorso straordinario percassazione.4.4. Occorre chiarire che il presente giudizio verte suprovvedimento provvisorio e urgente che si raccorda ad unapregressa ordinanza del giudice istruttore, di modifica deiprovvedimenti presidenziali in sede di prima comparizione deiconiugi e di altro provvedimento adottato in corso di causa, ai sensidell’art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli), genericamentedenominabile «de potestate», in quanto negativamente incidente14 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025sulla responsabilità genitoriale o ad essi strumentali oNumero di raccolta generale 34143/2025conseguenziali. Data pubblicazione 26/12/2025Precisamente, nel primo provvedimento di modifica di quellipresidenziali, il giudice istruttore aveva propriamente limitatol’esercizio della responsabilità genitoriale, affidando i minori G.I eJ.Z. al Servizio sociale territorialmente competenterelativamente alle «scelte in materia scolastica, ricreativa esanitaria dei minori», attesa la conflittualità estrema presente tra leparti.Successivamente, in sede di revoca dell’ordinanza ex art.177c.p.c., si era autorizzata, provvisoriamente, la madre a iscrivere iminori presso determinati istituti scolastici, privati, da essa scelti.E questa è l’ordinanza oggetto di reclamo in Corte d’appello, la cuidecisione è ora impugnata dinanzi a questa Corte.Non risulta, dall’ordinanza del Tribunale del luglio 2024,un’espressa revoca anche del provvedimento di affidamento deiminori ai Servizi sociali quanto all’istruzione scolastica, che quiinteressa.L’ordinanza, in via urgente, per cui è causa, quindi si innestavacomunque in un provvedimento de potestate adottato, a modificadell’ordinanza presidenziale, nell’ambito di un giudizio diseparazione giudiziale tra i coniugi genitori dei minori.Ma oggetto del presente giudizio non è il provvedimento originariodel giudice istruttore del giudizio di separazione, di affidamento deiminori al [OSCURATO:PERSONA], ma solo il successivo provvedimentoadottato dallo stesso giudice istruttore in ambito di disciplina dellemodalità di esercizio della responsabilità genitoriale.4.5. Riguardo a decisioni concernenti l’istruzione scolastica dei figliminori in caso di contrasto tra i genitori, non assunte, però,all’interno del giudizio di merito sul conflitto familiare, questa Corteha affermato (Cass. n. 6802 del 7/3/2023) che «In caso dicontrasto tra genitori separati in ordine a questioni di maggiore15 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025interesse per i figli minori, la relativa decisione è rimessa al giudiceNumero di raccolta generale 34143/2025ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., il quale deve tenDeatra pcubobnlictaozio ne 26/12/2025esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, delminore coinvolto, la cui individuazione comporta la sua necessariaaudizione in tutti quei casi in cui il confronto con quest'ultimo puòoffrire elementi idonei per comprendere quali siano i provvedimentipiù opportuni da adottare nel suo interesse». In applicazione di taleprincipio, questa Corte ha cassato (nell’ambito di un giudizioavviato, in via autonoma, da genitore separato nei confronti dell’exconvivente per contrasto insorto tra gli stessi sull’iscrizione all’oradi religione nella scuola elementare frequentata dalla figlia minoredella coppia, non coniugata, di anni sei) la sentenza di merito chenon aveva proceduto all'audizione di una minore infradodicenne inordine alla questione controversa relativa alla frequentazione omeno dell'ora di religione, nella propria scuola elementare, cosìomettendo di valutarne l'inclinazione naturale e le aspirazioni. Ilprovvedimento si colloca in sequenza logica rispetto a Cass.n.21553/2021, nel quale è affermato che quando la scelta scolasticainvolge determinazioni fortemente incidenti sull’educazione e lapersonalità del minore, ovvero su «questione di particolareimportanza», quale la opzione tra scuola «religiosa» o «laica»presso cui iscrivere, il ricorso straordinario, nella disciplina rationetemporis applicabile e prima che si pronunciassero le S.U. consentenza n. 22243 del 2023, è ammissibile per le conseguenzesullo sviluppo del minore della scelta educativa prima ancora chescolastica. Peraltro, deve precisarsi che, nella specie si trattava,anche in questo caso, di un giudizio autonomo instaurato exart.709 ter c.p.c. da uno dei coniugi separati.Il principio di diritto è stato confermato nella successiva ordinanzan. 26820 del 19/9/2023 (così massimata: «In caso di contrasto tragenitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figliminori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3,16 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025Numero di raccolta generale 34143/2025c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tuttoData pubblicazione 26/12/2025eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraversol'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, devetener conto esclusivamente del superiore interesse, morale emateriale, del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con laconseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia,pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risoltoverificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezzaedilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere dispesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa, ma,innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, inconsiderazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive eformative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolasticorispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/oincrementare rapporti sociali e amicali di frequentazioneextrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirglicongrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e ilrientro alla propria abitazione). Anche in questo caso il principio èscaturito da un procedimento ex art.709 ter c.c. insorto tra genitorinon coniugati di un minore, aperto con autonoma istanza da uno diessi. Anche in tale giudizio, il provvedimento adottato dalla Corted’appello in sede di reclamo, ma seguito a provvedimentoautonomamente adottato in procedimento ex art.709 ter c.p.c. èstato ritenuto ricorribile in cassazione, in quanto incidente suldiritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere didecisorietà e stabilità (Cass. n.6802/2023), sia pure rebus sicstantibus.Ne consegue che sotto il profilo contenutistico, anche in ambientenormativo ante riforma introdotta con d.lgs 149 del 2022, non tuttele decisioni giudiziali relative agli indirizzi ed agli istituti scolasticipossono qualificarsi de potestate dovendosi verificare se la sceltascolastica imprime un indirizzo educativo-culturale peculiare e17 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025performante lo sviluppo della personalità, come accade per istitutiNumero di raccolta generale 34143/2025che hanno una offerta formativa a carattere strettamente Draetal pigubibolicsaozio ne 26/12/2025o culturalmente orientato. Dopo le S.U. del 2023 e prima dellanovella legislativa, tuttavia, il criterio contenutistico è risultatofortemente limitato sotto due versanti, non trovando applicazionequando la decisione sui figli minori si colloca all’interno di unprocedimento incardinato di conflitto familiare e quando ilprovvedimento sia destinato a esaurire i suoi effetti con lastatuizione che definisce il merito, in sede di giudizio separativo odivorzile o, più in generale, quando vi sia una indicazionetemporale dell’efficacia dello stesso espressa o implicita. Dopo lanovella legislativa torna dominante il criterio contenutistico,precisato nell’art. 473-bis. 24, secondo comma, c.p.c.4.5. Peraltro riguardo al tema specifico oggetto del presentegiudizio della reclamabilità in appello e della ricorribilità incassazione del provvedimento pronunciato dalla Corte d’appello insede di reclamo, in ambito di provvedimenti adottati nell’interessedella prole in corso di causa, nei giudizi di separazione e divorzio,ante Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità è stato costante.E’ stato affermato che «i provvedimenti provvisori pronunciati dalgiudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizionidi diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede didecisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinalie provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corted'appello», cosicché, alla inammissibilità del reclamo non può checonseguire l’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., attesa laintrinseca provvisorietà e flessibilità dei provvedimentiendoprocessuali adottati all’interno di un procedimento sul conflittofamiliare, secondo la precisa indicazione delle S.U. n. 22243 del2023, in ambiente normativo ante riforma introdotta dal d.lgsn.149 del 2022. Questa soluzione è coerente con il fermo18 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025orientamento della Corte di cassazione in tema di inammissibilitàNumero di raccolta generale 34143/2025del ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo Datda oputbtbalictaozio ne 26/12/2025dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in temadi affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimentoendoprocessuale (Cass. n. 7266/2022).In conclusione, in ambiente normativo ante d.lgs n. 149 del 2022,il provvedimento d’inammissibilità del reclamo avverso ilprovvedimento provvisorio ed urgente, adottato dal giudiceistruttore, in giudizio separativo o divorzile, pur se riguardante ifigli minori, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.,mutando dal provvedimento reclamato le medesime caratteristichedi precarietà e flessibilità.Neppure la ricorribilità in cassazione può dipendere dalla lesione disituazioni aventi rilievo processuale. Invero, la sussistenza deicaratteri di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato,ai fini della ricorribilità in cassazione, non può essere esclusa invirtù della circostanza che la Corte d'appello non abbia pronunciatosul merito della controversia ma si sia limitata a pronunciarel’inammissibilità, in rito, del reclamo dl momento che, comeprecisato, si deve avere sempre riguardo al provvedimento oall’atto giurisdizionale cui il processo era preordinato: se taleprovvedimento-atto giurisdizionale non ha natura decisoria edefinitiva, è parimenti privo di natura decisoria il provvedimentoemesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudiceistruttore (anche di inammissibilità), pur se avente ad oggettodiritti soggettivi della persona, in quanto destinato a perdereefficacia e rimanere assorbito a seguito della decisione di merito.4.6. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale, il presente ricorsoper cassazione risulta inammissibile.Nel rito vigente ante D.lgs. n. 149/2022, per i procedimentiinstaurati in primo grado anteriormente al 28 febbraio 2023, ilprovvedimento adottato dal giudice, in via provvisoria e urgente,19 di 20Oscuramento disposto Numero registro generale 2428/2025Numero sezionale 3334/2025nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi o diNumero di raccolta generale 34143/2025divorzio, nell’interesse dei figli, ex art.337 ter c.p.c., a moDdaitfai cpuab bldicaeziio ne 26/12/2025provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale, ex art.708c.p.c., pur se avente ad oggetto disposizioni sull’esercizio inconcreto della responsabilità genitoriale, è solo revocabile e/omodificabile dallo stesso giudice che l’ha pronunciato e quindi nonsi può proporre ricorso per cassazione neppure avverso ordinanzadella Corte d’appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.5.Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle partie dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs.n. 196 del 2003.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 2.000,00 percompensi e € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misuradel 15% dei compensi, ed accessori di legge.Dispone che, in caso di diffusione della presente decisione, sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.La PresidenteMaria Acierno20 di 20
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