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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 45336/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto lamenta una asserita violazione del diritto di difesa conseguente alla riqualificazione del fatto ( ricondotto in appello all'ipotesi di cui all'art 337 cp in luogo del contestato reato di cui all'ad 336 cp), smentita con argomentazioni più che condivisibili dalla stessa sentenza gravata ( si veda dal primo capoverso di pag. 5) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto lamenta una asserita violazione del diritto di difesa conseguente alla riqualificazione del fatto ( ricondotto in appello all'ipotesi di cui all'art 337 cp in luogo del contestato reato di cui all'ad 336 cp), smentita con argomentazioni più che condivisibili dalla stessa sentenza gravata ( si veda dal primo capoverso di pag. 5) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 45336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris