CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 44363/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24-11-2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Napoli per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 30 marzo 2017, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 2 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, a lui contestato perché, in qualità di titolare della omonima ditta individuale di autolavaggio, realizzava una nuova copertura in lamiere del capannone aperta su tre lati e chiusa nella parte retrostante, su una superficie di circa 40 mq. e un'altezza di circa 4 mt., in assenza di titolo abilitativo e in totale difformità dal permesso di costruire in sanatoria n. 9 del 2013, che lo obbligava allo smontaggio della copertura in precedenza realizzata; in Parete 1'11 maggio 2015. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, Griffo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa si duole della mancata declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per l'omessa comunicazione al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. Al riguardo la difesa precisa che la Corte territoriale ha indebitamente ritenuto tardiva l'eccezione avente ad oggetto l'omessa notifica dell'avviso e la conseguente nullità del decreto di citazione, osservando che la stessa era stata sollevata dopo l'apertura del dibattimento, senza tuttavia considerare che si è in presenza di una nullità a regime intermedio, suscettibile pertanto di essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che non è controverso il presupposto fattuale dell'eccezione processuale sollevata, ovvero l'omessa notifica al difensore dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., deve evidenziarsi-che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018 Rv. 274475, Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272025 e Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014 Rv. 262821), cui si ritiene in questa sede di dare continuità, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita anche oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., ovvero fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'eccezione è stata sollevata dalla difesa all'udienza del 16 febbraio 2017, ovvero dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (avvenuta il 6 ottobre 2016), ma prima della sentenza di primo grado (emessa il 30 marzo 2017), per cui l'eccezione deve ritenersi tempestivamente proposta, non potendo essere condivisa la qualificazione operata dalla Corte territoriale del vizio processuale in termini di nullità relativa. 3. Alla stregua di tali considerazioni, riverberandosi l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sulla validità del successivo decreto di citazione diretta, si impone pertanto l'annullamento non solo della sentenza impugnata, ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al P.M. di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteri