Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35912/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta inosservanza delle norme processuali in ordine alla valutazione delle prove, è inammissibile perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura (incertezza del quadro probatorio) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 2 della sentenza impugnata), è del tutto generico e comunque volto ad una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è inammissibile anzitutto perché si tratta di una doglianza non proposta in sede di appello (secondo quanto risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto a pagina 1 della sentenza di secondo grado, che sarebbe stato onere del ricorrente contestare in modo specifico ove non corrispondente alla realtà); in ogni caso, il giudizio sul trattamento sanzionatorio è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto ed anche in considerazione dei precedenti penali, sicché la decisione anche sul punto specifico appare motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta inosservanza delle norme processuali in ordine alla valutazione delle prove, è inammissibile perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura (incertezza del quadro probatorio) già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 2 della sentenza impugnata), è del tutto generico e comunque volto ad una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circ:ostanze attenuanti generiche, è inammissibile anzitutto perché si tratta di una doglianza non proposta in sede di appello (secondo quanto risulta dal riepilogo dei motivi di appello contenuto a pagina 1 della sentenza di secondo grado, che sarebbe stato onere del ricorrente contestare in modo specifico ove non corrispondente alla realtà); in ogni caso, il giudizio sul trattamento sanzionatorio è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto ed anche in considerazione dei precedenti penali, sicché la decisione anche sul punto specifico appare motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 35912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris