Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 17 ottobre 2024
Corte di giustizia UE n. 1907/2024
ECLI:EU:C:2024:904
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0105_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 ottobre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa C-105/23 P) (
1
)
«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche– Allegato XVII – Aggiornamento– Regolamento (UE) 2021/57 – Piombo – Utilizzo in zone umide delle munizioni contenenti una concentrazione di piombo superiore all’1 % in peso»
1.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo – Motivo vertente su una divergenza d’interpretazione di un documento – Irricevibilità
[Art. 256, § 1 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 38, 40-44)
2.
Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell'errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta
[Art. 256, § 1 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
(v. punti 45-48)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Restrizioni applicabili a determinate sostanze – Introduzione di nuove restrizioni e modifica di restrizioni esistenti – Restrizione per quanto riguarda il piombo nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide – Persone che portano con sé, in zone umide, munizioni al piombo – Presunzione di aver sparato munizioni al piombo – Insussistenza – Violazione del principio di presunzione d’innocenza –Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 48, § 1, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 68, § 1 e allegato XVII, § 11, comma 2, b) e c) regolamento della Commissione 2021/57]
(v. punti 49-54)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA] Stępień, Michał Budzyński e [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 134 del 17.4.2023.