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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22394/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castelvetrano avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Trapani il 10 luglio 2018, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen., per avere, in data 17 giugno 2015, affermato il falso o negato il vero quale testimone sentito nell'ambito di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di omicidio pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 372, 376 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la decisione impugnata indicato le ragioni della colpevolezza del ricorrente, riferendo solo implicitamente dell'assenza di motivi che giustificherebbero l'assoluzione, in palese violazione del principio accusatorio, posto a fondamento del processo penale.

Si assume, al riguardo, che le mendaci dichiarazioni contestate all'imputato riguardano vicende verificatesi 25 anni prima ed improvvisamente riaffiorate nella sua memoria, tenendo conto del fatto che egli, all'età di 79 anni, ben avrebbe potuto incorrere in comprensibili omissioni, ritrattazioni e contraddizioni.

L'oggetto della falsa deposizione testimoniale, peraltro, dovrebbe risultare astrattamente idoneo ad alterare o comunque influenzare il convincimento del giudice, così incidendo sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, laddove nel caso in esame le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente riguarderebbero fatti e circostanze collaterali ed ininfluenti rispetto al processo per omicidio.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge in ordine al divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo che, nella vicenda in esame, è intervenuta, in data 10 settembre 2021, un'altra pronuncia del Tribunale monocratico di Trapani (nell'ambito del proc. pen. n. 4779/2016 RGNR e n. 387/2020 RGT, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri tre imputati), che ha assolto il ricorrente per il medesimo fatto con formula piena, ritenendo eventualmente configurabile l'istituto della ritrattazione previsto dall'art. 376 cod. pen. con riferimento ad alcune dichiarazioni rettificate dall'imputato in seguito alle contestazioni rivoltegli dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. 3.

Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 aprile 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.

A corredo delle sue argomentazioni il predetto difensore ha allegato una sentenza del Tribunale di Trapani (n. 955 del 10 settembre 2021), con l'attestazione della sua irrevocabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dalla richiamata decisione del Tribunale di Trapani, emessa il 10 settembre 2021 e divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2021, dunque successivamente alla data in cui è stata pronunciata la sentenza qui impugnata, risulta che il ricorrente - cui è stata contestata, in altro procedimento penale instaurato dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, una condotta di falsa testimonianza avente ad oggetto il contenuto della medesima deposizione testimoniale da lui resa all'udienza dibattimentale del 17 giugno 2015 nell'ambito del medesimo procedimento penale celebrato avanti la Corte di assise di Trapani per il richiamato delitto di duplice omicidio pluriaggravato - è stato assolto, unitamente ad altri tre imputati, perché il fatto non sussiste.

Costituisce il frutto di un pacifico insegnamento giurisprudenziale quello secondo cui l'eccezione di bis in idem processuale - che il ricorrente ha potuto, per la prima volta, dedurre con il supporto della correlata documentazione solo in questa Sede - investe il rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio, precludendo una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, inteso nella sua dimensione storico-naturalistica (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche della vicenda oggetto di contestazione.

Nel giudizio di cassazione, infatti, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto è deducibile poiché la violazione del divieto di secondo giudizio si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione, come verificatosi nel caso in esame già sulla base del tenore letterale dei correlativi, e sostanzialmente sovrapponibili, temi d'accusa, non comporti la necessità di svolgere accertamenti in punto di fatto (ex multis v.

Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015, Verde, Rv. 262586; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764; Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044).

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il divieto di bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per divieto di secondo giudizio.

Così deciso il 4 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castelvetrano avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Trapani il 10 luglio 2018, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 372 cod. pen., per avere, in data 17 giugno 2015, affermato il falso o negato il vero quale testimone sentito nell'ambito di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di omicidio pluriaggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 372, 376 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la decisione impugnata indicato le ragioni della colpevolezza del ricorrente, riferendo solo implicitamente dell'assenza di motivi che giustificherebbero l'assoluzione, in palese violazione del principio accusatorio, posto a fondamento del processo penale. Si assume, al riguardo, che le mendaci dichiarazioni contestate all'imputato riguardano vicende verificatesi 25 anni prima ed improvvisamente riaffiorate nella sua memoria, tenendo conto del fatto che egli, all'età di 79 anni, ben avrebbe potuto incorrere in comprensibili omissioni, ritrattazioni e contraddizioni. L'oggetto della falsa deposizione testimoniale, peraltro, dovrebbe risultare astrattamente idoneo ad alterare o comunque influenzare il convincimento del giudice, così incidendo sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, laddove nel caso in esame le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente riguarderebbero fatti e circostanze collaterali ed ininfluenti rispetto al processo per omicidio. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge in ordine al divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo che, nella vicenda in esame, è intervenuta, in data 10 settembre 2021, un'altra pronuncia del Tribunale monocratico di Trapani (nell'ambito del proc. pen. n. 4779/2016 RGNR e n. 387/2020 RGT, a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri tre imputati), che ha assolto il ricorrente per il medesimo fatto con formula piena, ritenendo eventualmente configurabile l'istituto della ritrattazione previsto dall'art. 376 cod. pen. con riferimento ad alcune dichiarazioni rettificate dall'imputato in seguito alle contestazioni rivoltegli dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 aprile 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 aprile 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le sue conclusioni insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. A corredo delle sue argomentazioni il predetto difensore ha allegato una sentenza del Tribunale di Trapani (n. 955 del 10 settembre 2021), con l'attestazione della sua irrevocabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché dalla richiamata decisione del Tribunale di Trapani, emessa il 10 settembre 2021 e divenuta irrevocabile il 5 dicembre 2021, dunque successivamente alla data in cui è stata pronunciata la sentenza qui impugnata, risulta che il ricorrente - cui è stata contestata, in altro procedimento penale instaurato dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, una condotta di falsa testimonianza avente ad oggetto il contenuto della medesima deposizione testimoniale da lui resa all'udienza dibattimentale del 17 giugno 2015 nell'ambito del medesimo procedimento penale celebrato avanti la Corte di assise di Trapani per il richiamato delitto di duplice omicidio pluriaggravato - è stato assolto, unitamente ad altri tre imputati, perché il fatto non sussiste. Costituisce il frutto di un pacifico insegnamento giurisprudenziale quello secondo cui l'eccezione di bis in idem processuale - che il ricorrente ha potuto, per la prima volta, dedurre con il supporto della correlata documentazione solo in questa Sede - investe il rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio, precludendo una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, inteso nella sua dimensione storico-naturalistica (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche della vicenda oggetto di contestazione. Nel giudizio di cassazione, infatti, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto è deducibile poiché la violazione del divieto di secondo giudizio si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione, come verificatosi nel caso in esame già sulla base del tenore letterale dei correlativi, e sostanzialmente sovrapponibili, temi d'accusa, non comporti la necessità di svolgere accertamenti in punto di fatto (ex multis v. Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015, Verde, Rv. 262586; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 271764; Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282044). 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il divieto di bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per divieto di secondo giudizio. Così deciso il 4 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
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