CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile per il delitto di falso di cui all'art. 479 cod. pen.; letta la memoria pervenuta via PEC in data 27/11/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e presentata nell'interesse di Franco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, deducendo, in particolare, l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, sia manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale - in modo corretto ed esaustivo - ha individuato gli elementi posti a fondamento della responsabilità del ricorrente (si veda, in particolare, quanto specificato a pag. 9 del provvedimento impugnato: dalla nomina fittizia dell'arch. Oliva, alla partecipazione alla vicenda di Collaro, alla impossibilità di accedere alla tesi della negligenza anche rispetto alla giurisprudenza sul dolo generico del delitto previsto dall'art. 479 cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1