CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35233/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, ìl provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2018, il Tribunale di Cagliari aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 594 e 582-585 cod. pen. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte dì appello di Cagliari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, confermando l'assoluzione per l'ingiuria, ma condannando entrambi gli imputati per il reato di lesioni personali nonché al risarcimento danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con separati ricorsi, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori di fiducia. 2.1. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo si articola in due censure. Con la prima, sostiene che la Corte di appello, avendo riformato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado senza preventivamente disporre la rinnovazione dell'istruttoria, avrebbe violato l'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. Con la seconda, sostiene che la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente l'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. 2.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe pervenuta all'affermazione della penale responsabilità degli imputati sulla base del mero riconoscimento fotografico operato della persona offesa nel corso delle indagini, che, di per sé, non potrebbe costituire sufficiente ed esaustiva prova di colpevolezza. 3. Il Procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono fondati, ma la sentenza deve essere annullata poiché il reato è estinto per prescrizione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le censure nelle quali si articola, non è fondato.2.1. Infondata è la questione relativa all'asserita violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. La necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, ad avviso del ricorrente, discenderebbe dalla circostanza che la Corte territoriale avrebbe fondato la pronuncia di condanna su una valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa diversa da quella effettuata dal giudice di primo grado. Apparentemente, si tratta di un approccio coerente all'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, partita da note pronunce sovranazionali, sino a giungere a plurimi interventi del massimo organo di nomofilachia, ispiratori in concreto di recenti modifiche normative. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel corso dell'evoluzione giurisprudenziale cui si è fatto cenno, hanno avuto modo di precisare che «la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte Edu - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado» (Sez. U, n. 27260 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Nel 2017, gli stessi principi sono stati ribaditi anche in un caso di riforma di sentenza assolutoria emessa ex art. 438 del codice di rito: «è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del Pubblico Ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). La stessa sentenza Patalano chiarisce, però, che siffatto obbligo di rinnovazione non sussiste qualora emerga che la lettura della prova dichiarativa compiuta dal primo giudice sia ictu oculi viziata per omissione, invenzione o falsificazione.Deve, poi, registrarsi il definitivo intervento del legislatore che, codificando l'elaborazione giurisprudenziale appena esposta, ha introdotto - con la legge n. 103 del 2017 - un nuovo comma 3-bis nel corpo dell'art. 603 del codice di rito, secondo cui "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Deve, tuttavia, ritenersi che tale obbligo di rinnovazione non sia indefettibile, come il tenore letterale della novella sembrerebbe imporre. Al di là delle situazioni eccezionali segnalate dalla sentenza Patalano, invero, la prova dichiarativa (decisiva) in tanto dovrà essere necessariamente assunta dal giudice di appello in quanto il pubblico ministero impugnante ne solleciti una valutazione diversa rispetto a quella che emerge dalla decisione liberatoria, ma non quando nessuno discuta della credibilità di un testimone e su cosa egli abbia realmente riferito. In tali casi, invero, non sembrano esservi ragioni per rendere obbligatoria la nuova escussione del teste, che finirebbe per risultare superflua. La giurisprudenza di questa Corte, anche successiva ai menzionati arresti delle Sezioni Unite, ha infatti precisato che «non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice» (Sez. V, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471). Approccio esegetico costantemente ribadito (Sez. V, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012; Sez. V, n. 47833 del 21/06/2017, Terry, Rv. 273553), anche dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. VI, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano). Applicando, al caso in esame, i principi appena esposti, risulta evidente che il giudice di secondo grado non era obbligato a rinnovare l'istruttoria, non avendo effettuato un apprezzamento della deposizione della persona offesa diverso da quello che aveva fatto il giudice di primo grado. La persona offesa, in dibattimento, aveva ricostruito con precisione i fatti e, con riferimento all'identificazione degli autori del reato, aveva confermato il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini. Il giudice di primo grado non aveva messo in dubbio la credibilità del teste o il contenuto delle dichiarazioni da lui rese, ma aveva ritenuto che il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini non fosse sufficiente a fondare l'affermazione di penale responsabilità, ritenendo necessaria anche la formale ricognizione personale, che era stata disposta, ma che non era stata eseguita, perché la persona offesa non era comparsa all'udienza programmata per l'espletamento dell'atto istruttorio; traendo anche argomenti di valutazione di carattere negativo da tale circostanza. Va al riguardo evidenziato che, invece, per il costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, atteso che la sua "forza probatoria" discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, Rv. 275585; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181). La Corte di appello, richiamando appunto il suddetto orientamento, contrariamente al giudice di primo grado, ha ritenuto, invece, che il riconoscimento fotografico - confermato in dibattimento in termini di certezza - fosse sufficiente a fondare la penale responsabilità degli imputati, anche in assenza di una ricognizione personale effettuata in dibattimento. Ha evidenziato, poi, che nessun argomento di carattere negativo poteva trarsi dalla mancata comparizione della persona offesa all'udienza programmata per l'espletamento della ricognizione, anche perché la vittima, come correttamente dedotto dal Procuratore generale, non era stata citata per quell'udienza, per un'omissione della cancelleria del Tribunale. La ragione della reformatio in peius, pertanto, non è basata su un diverso appezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, ma si ancora su altri dati. In particolare, secondo la Corte di appello, il primo giudice aveva errato sul piano logico-giuridico a ritenere che il solo riconoscimento fotografico confermato in dibattimento non fosse sufficiente per pervenire a un giudizio di penale responsabilità e che fosse necessaria anche la ricognizione personale; aveva errato, sempre sul piano logico, a trarre elementi negativi dalla mancata comparizione della persona offesa all'udienza programmata per l'espletamento della ricognizione. Alcun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, pertanto, sussisteva. 1.2. Infondata è anche l'altra censura avanzata con il ricorso presentato nell'interesse dell'Argiolas, con la quale la parte lamenta l'omessa motivazione della sentenza sull'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nel corso delle indagini. La Corte di appello, invero, si sofferma ampiamente su tale questione. 1.2 D motivo del ricorso presentato nell'interesse del Sarritzu non è fondato.Il ricorrente sostiene che il mero riconoscimento fotografico non sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità dell'imputato. Al riguardo, occorre ribadire che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile e idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso - come quello in esame - in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, atteso che la sua "forza probatoria" discende dal valore della dichiarazione confermativa, fatta in dibattimento (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]Agostini, Rv. 275585; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181). 2. I ricorsi sono infondati, ma non inammissibili. Non essendosi, pertanto, formato alcun giudicato sostanziale, deve essere valutata l'eventuale estinzione del reato. Il reato è stato consumato il 18 ottobre 2009 e, avendo un termine massimo di prescrizione pari a undici anni, un mese e dieci giorni, risulta estinto fin dal 27 novembre 2020. La sentenza, dunque, deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili e í ricorrenti devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale; spese che dovranno essere liquidate dalla Corte di appello di Cagliari (Sez. U, ordinanza n. 5464 del 26/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta í ricorsi agli effetti civili. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di