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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 13323/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTMAPPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020.

Il Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con memoria depositata il 9/11/2022, kArv.

Pucci, difensore del ricorrente, ha concluso per kaccoglimento de! ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impug nato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 marzo 2020 dal GIP del Tribunale di Castrovillari in relazione a fattispecie il rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Daniel con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge e nullità dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale in difetto di una effettiva indagine sulla effettiva n,olontà del richiedente.

2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge in punto valutazione delle dichiarazioni della persona ofésa.

In particolare, queste risulterebbero contraddittorie in relazione a una chizmata ai CC che la medesima persona offesa dice di avere fatto ma che non risulta riscontrata in atti e sul prelievo delle somme sottratta che la persona offesa dice ci avere effettuato il giorno prima dei fatti e che non risulta dalla documentazione bancaria nonché su quanto riferito ai sanitari.

2.3. Con il terzo motivo,si lamen:a vizio di motivazione in conseguenza della omessa escussione della p.o. a fronte di una richiesta da parte della difesa sia in sede di giudizio abbreviato sia in sede di appello.

2.4. Con il quarto nnotivo,si lann(mta violazione di legge in conseguenza del mancato assorbimento delle contesta :e lesioni nel delitto di rapina.

2.5. Con il quinto motivo, si la nenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma - che tra l'altro nemmeno sarebbe stata usata per minacciare la vittima - perché tale circostanza non risulta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella immediatezza dei fatti ma solo nelle dichiarazioni rese successivamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso risilta manifestamente infondato.

All'atto della richiesta di giudizio abbreviato, espressciin maniera spontanea e inequivoca, il GIP ha - con motivazione in questa sede nemmeno contestata - valutato negativamente la sussistenza dei presnposti per disporre l'integrazione istruttoria richiesta.

La stessa Corte di appello non solo ha evidenziato tali circostanze ma ha ulteriormente valutato la necessità di procedere alla escussione della persona per come prospettata dall'appellante valutando - nel merito - i profili afferenti alle dichiarazioni in atti e ai profili di co2renza estrinseca delle stesse.

Si tratta in entrambi i casi di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

1.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso e riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Va ribadito infatti che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corret:a applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo mot vazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, nn essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articplazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzati - come in parte anticipato - i profili di coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa che evidenziano com lo svolgimento dei fatti risulti graduale e connesso a precedenti episodi e COMe risulti logico il narrato della persona offesa anche in punto disponibilità patrimoniale al momento dei fatti (cfr. pag. 4 e s. della sentenza di secondo grado).

Ne consegue non solo la piena linearità della motivazione dei giudici del merito in ordine alla credibilità della persona offesa e alla linearità delle stesse ma la congruità della motivazione stessa in ordine ai profili di merito sottesi alla formulazione del secondo motivo di ri ,:orso oggetto di mera reiterazione in sede di legittimità.

1.3. Le considerazioni che fond 3no la ritenuta manifesta infondatezza del secondo motivo permettono di evidenziare il carattere meramente reiterativo e sostanzialmente aspecifico del ter2o motivo di ricorso in cui si muovono contestazioni - attinenti a profili d al tutto secondari - già legittimamente e motivatamente dismesse dalla Corte territoriale nel contesto di una motivazione con cui il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Il secondo motivo - che lamenta il mancato assorbimento delle lesioni nel delitto di rapina - è manifestamente infondato.

Il paradigma legale, previsto dall'art 628 cod. pen. richiede solo l'uso della violenza o d 31Ia minaccia.

Pertanto, in base al principio della specialità, si verifica l'assorbirne -do nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre, qualora l'agente cagioni lesioni personali, si ha non solo concorso formale di reati, ma anche aggravamento ai sensi dell'art. 61 n 2 cod. pen. del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall'agente medesimo in luogo d'una semplice minaccia o d'una violenza contenuta negli anzidetti limiti della percossa (ex multis Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Desiderio, Rv. 137050 - 01; nello stEsso senso Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, non mass.; n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543).

Indubbio è nel caso di specie che il ricorrente abbia cagionato lesioni e non mere percosse come evidenziato anche in sede di merito dal richiamo alla documentazione medica in atti (Sez. 2, n. 22534 del 21/02/2015., Arredondo, Rv. 275422 - 01).

1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha evidenzi3to le ragioni per cui risultava pienamente comprensibile il motivo per cui il denunciante aveva fatto riferimento al coltello solo in un secondo momento e don nell'immediatezza (cfr. pag. 5 della motivazione.

Ancora una volta si tra:ta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascico o processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

2. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannE nte in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTMAPPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. Il Pubblico Ministero, in persona del SostitJto Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata il 9/11/2022, kArv. Pucci, difensore del ricorrente, ha concluso per kaccoglimento de! ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impug nato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di pena e responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 10 marzo 2020 dal GIP del Tribunale di Castrovillari in relazione a fattispecie il rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Daniel con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge e nullità dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale in difetto di una effettiva indagine sulla effettiva n,olontà del richiedente. 2.2. Con il secondo motivo,si lamenta violazione di legge in punto valutazione delle dichiarazioni della persona ofésa. In particolare, queste risulterebbero contraddittorie in relazione a una chizmata ai CC che la medesima persona offesa dice di avere fatto ma che non risulta riscontrata in atti e sul prelievo delle somme sottratta che la persona offesa dice ci avere effettuato il giorno prima dei fatti e che non risulta dalla documentazione bancaria nonché su quanto riferito ai sanitari. 2.3. Con il terzo motivo,si lamen:a vizio di motivazione in conseguenza della omessa escussione della p.o. a fronte di una richiesta da parte della difesa sia in sede di giudizio abbreviato sia in sede di appello. 2.4. Con il quarto nnotivo,si lann(mta violazione di legge in conseguenza del mancato assorbimento delle contesta :e lesioni nel delitto di rapina. 2.5. Con il quinto motivo, si la nenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma - che tra l'altro nemmeno sarebbe stata usata per minacciare la vittima - perché tale circostanza non risulta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella immediatezza dei fatti ma solo nelle dichiarazioni rese successivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso risilta manifestamente infondato. All'atto della richiesta di giudizio abbreviato, espressciin maniera spontanea e inequivoca, il GIP ha - con motivazione in questa sede nemmeno contestata - valutato negativamente la sussistenza dei presnposti per disporre l'integrazione istruttoria richiesta. La stessa Corte di appello non solo ha evidenziato tali circostanze ma ha ulteriormente valutato la necessità di procedere alla escussione della persona per come prospettata dall'appellante valutando - nel merito - i profili afferenti alle dichiarazioni in atti e ai profili di co2renza estrinseca delle stesse. Si tratta in entrambi i casi di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 1.2. Le doglianze articolate nel secondo motivo di ricorso e riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ribadito infatti che il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corret:a applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo mot vazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, nn essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articplazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati - come in parte anticipato - i profili di coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa che evidenziano com lo svolgimento dei fatti risulti graduale e connesso a precedenti episodi e COMe risulti logico il narrato della persona offesa anche in punto disponibilità patrimoniale al momento dei fatti (cfr. pag. 4 e s. della sentenza di secondo grado). Ne consegue non solo la piena linearità della motivazione dei giudici del merito in ordine alla credibilità della persona offesa e alla linearità delle stesse ma la congruità della motivazione stessa in ordine ai profili di merito sottesi alla formulazione del secondo motivo di ri ,:orso oggetto di mera reiterazione in sede di legittimità. 1.3. Le considerazioni che fond 3no la ritenuta manifesta infondatezza del secondo motivo permettono di evidenziare il carattere meramente reiterativo e sostanzialmente aspecifico del ter2o motivo di ricorso in cui si muovono contestazioni - attinenti a profili d al tutto secondari - già legittimamente e motivatamente dismesse dalla Corte territoriale nel contesto di una motivazione con cui il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il secondo motivo - che lamenta il mancato assorbimento delle lesioni nel delitto di rapina - è manifestamente infondato. Il paradigma legale, previsto dall'art 628 cod. pen. richiede solo l'uso della violenza o d 31Ia minaccia. Pertanto, in base al principio della specialità, si verifica l'assorbirne -do nel reato di rapina della minaccia e della violenza contenuta nei limiti delle percosse, mentre, qualora l'agente cagioni lesioni personali, si ha non solo concorso formale di reati, ma anche aggravamento ai sensi dell'art. 61 n 2 cod. pen. del reato mezzo, perpetrato volontariamente dall'agente medesimo in luogo d'una semplice minaccia o d'una violenza contenuta negli anzidetti limiti della percossa (ex multis Sez. 1, n. 12656 del 17/05/1977, Desiderio, Rv. 137050 - 01; nello stEsso senso Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, non mass.; n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543). Indubbio è nel caso di specie che il ricorrente abbia cagionato lesioni e non mere percosse come evidenziato anche in sede di merito dal richiamo alla documentazione medica in atti (Sez. 2, n. 22534 del 21/02/2015., Arredondo, Rv. 275422 - 01). 1.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evidenzi3to le ragioni per cui risultava pienamente comprensibile il motivo per cui il denunciante aveva fatto riferimento al coltello solo in un secondo momento e don nell'immediatezza (cfr. pag. 5 della motivazione. Ancora una volta si tra:ta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascico o processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 2. Alle suesposte considerazioni :onsegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ronché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannE nte in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso 3 condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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