CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA]- intimata–avverso la sentenza n. 1559/16/2016 della Commissione tributariaregionale della Toscana, depositata in data 19.9.2016, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereMaria Clara SALI;1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.T8K01C101024/2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertavasinteticamente in euro 41.203,00 il reddito Irpef conseguito nell’anno diimposta 2007, sulla base delle spese per il mantenimento di unaabitazione secondaria sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA], possedutaal 50% e dell’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto, effettuatoNumero registro generale 7321/2017Numero sezionale 3845/2026Numero di raccolta generale 17378/2026Data pubblicazione 01/06/2026nel 2008, di un’unità immobiliare sita nel comune di Quercianella,imputato pro quota all’anno di imposta 2007, in applicazione dell’art. 38,commi 4, 5 e 6, del d.p.r. n. 600/73, vigente ratione temporis.2. La C.T.P. di Lucca rigettava il ricorso, ritenendo che l’affermazionesecondo cui la ricorrente non fosse la reale acquirente dell’immobile diQuercianella non fosse dimostrata, in quanto la circostanza emergeva dauna semplice scrittura privata, redatta dopo ben ventidue anni dalla datadi entrata in possesso del bene e quattro anni dopo la stipula del contrattodi compravendita e contrastava con quanto attestato dal notaio nell’attopubblico, dal quale risultava invece che l’acquirente dell’immobile eraproprio la ricorrente.3. La C.T.R. della Toscana, con la sentenza in epigrafe, accoglieval’appello della contribuente, ritenendo invece che l’acquisto dell’unitàimmobiliare in questione non poteva costituire incremento patrimoniale,stante la prova del negozio fiduciario, con conseguente illegittimitàdell’atto impositivo, in quanto il reddito complessivo netto accertabile,escluso il suddetto incremento patrimoniale, non si discostava di almenoun quarto da quello dichiarato.4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo– rubricato «violazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduceche all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per come risultante dal verbale di udienzache allega e trascrive in ricorso, in ossequio al canone dell’autosufficienza,era stato eccepito il giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicatodella sentenza della C.T.R. della Toscana, sez. dist. di Livorno n.Numero registro generale 7321/2017Numero sezionale 3845/2026Numero di raccolta generale 17378/2026Data pubblicazione 01/06/2026907/3/2015, con la quale era stato respinto l’originario ricorso della stessaricorrente per il diverso anno di imposta 2008, previo accertamento dellasussistenza dell’incremento patrimoniale derivante dall’atto pubblico dicompravendita dell’immobile sito nel comune di Quercianella, in difetto diidonea prova contraria.2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione di legge e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.»,l’Agenzia deduce, in via subordinata, che l’accertamento dell’Ufficio perl’anno 2007 era fondato sulla valutazione di due elementi: 1) le spese peril mantenimento di una abitazione secondaria, sita nel comune di CoregliaAntelminelli, posseduta al 50%; 2) l’incremento patrimoniale desumibiledall’acquisto, effettuato nel 2008, di un’unità immobiliare sita nel comunedi Quercianella. A tale ultimo riguardo, la sentenza n. 907/23/2015 dellaC.T.R. della Toscana, sez. distaccata di Livorno, emessa tra le stesse partie passata in giudicato in data 21.12.2015, riprodotta nel corpodell’odierno ricorso, in ossequio al canone dell’autosufficienza, era statomotivatamente statuito che non vi era prova dell’esistenza del dedottonegozio fiduciario tra la Bicocchi e tale [OSCURATO:PERSONA] e che lasentenza di primo grado, che aveva integralmente rigettato il ricorso,andava confermata. Ne derivava pertanto il giudicato esterno sullasussistenza dell’incremento patrimoniale consacrato nell’atto dicompravendita, con conseguente preclusione della possibilità, per i giudicidi appello, di ritenere insussistente il medesimo incremento patrimoniale.3. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione di normedi legge, in relazione all'articolo 38, commi 4, 5 e 6, del dPR 600/73, DM10 settembre 1992, DM 19/11/1992 e articoli 2697 e 2729 c.c., inrelazione all'articolo 360, comma primo, n. 3, cpc», l’Agenzia lamenta, inulteriore subordine, l’erronea valutazione, in diritto, della fattispeciecontroversa, posto che la detenzione o il possesso di un bene immobile (incapo alla Bernardeschi, in virtù di un contratto preliminare diNumero registro generale 7321/2017Numero sezionale 3845/2026Numero di raccolta generale 17378/2026Data pubblicazione 01/06/2026compravendita) non comporta la titolarità del diritto di proprietà, che sitrasferisce solo al momento della stipula del contratto definitivo, avvenuta,nel caso di specie, con l’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra le parti iviindicate ovvero la Bicocchi e [OSCURATO:PERSONA], neppure essendo rilevante ladichiarazione liberatoria rilasciata dal venditore, priva di riferimenti alladata del pagamento del prezzo.4. E’ fondato il primo motivo, avente rilievo assorbente.4.1. La parte ricorrente ha dimostrato di aver tempestivamente eccepito,nel corso dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ossia all’udienza di discussionedell’appello definito con la sentenza qui impugnata, il passaggio ingiudicato, in data 21.12.2015, della sentenza n. 907/23/2015, emessa trale stesse parti, con cui è stato confermato il rigetto dell’impugnazionedell’avviso di accertamento sintetico emesso per l’anno di imposta 2008,sulla base, per quel che qui rileva, della spesa per l’incrementopatrimoniale derivante dall’acquisito dell’immobile sito nel comune diQuercianella, acquistato nel 2008, che, si presume sostenuta con redditiconseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e neiquattro precedenti» (art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis), ivi incluso pertantol’anno di imposta 2007.4.2. Nella suddetta sentenza n. 907, si legge: “Per l'unità immobiliare diQuercianella la CTR ha ritenuto correttamente decisiva l'assenza diqualsiasi documentazione a riprova di quanto affermato dalla Bicocchi, siain ordine ai motivi dell'interposizione dichiarata fittizia (al fine di poterescludere che gli stessi celassero una causa illecita o un intento frodatorio)sia in ordine alla forma prevista per il negozio stesso. Nella fattispecie inesame la sola dichiarazione spontanea della signora Bernardeschi in ordinealla natura sostanziale del negozio fiduciario sottostante renderebbeesplicita e provata la volontà delle parti. Invero, come giustamentesottolineato dal giudice di primo grado, trattandosi di intestazione dellaNumero registro generale 7321/2017Numero sezionale 3845/2026Numero di raccolta generale 17378/2026Data pubblicazione 01/06/2026proprietà di un immobile, il negozio fiduciario sottostante necessitava dellaforma scritta, come più volte sancito dalla Cassazione: nel caso in cui ilnegozio fiduciario si riferisca al trasferimento di beni immobili lo stessodeve rivestire indispensabilmente la forma scritta. L'argomento di fondo ècostituito dal fatto che ogni qualvolta il patto preveda l'obbligazione ditrasferire beni immobili non può non essere considerata alla stregua diuna negoziazione preliminare, con tutto quanto ne segue a livello diprescrizioni formali (Cassazione civile, sez. 2, 9 maggio 2011, n. 10163).La forma scritta non è quindi sostituibile con scritti che abbiano diversanatura. Nel contratto di compravendita de quo la signora Bicocchi hadichiarato di essere stata immessa nel possesso dell'immobile fin dalmaggio 2000: In realtà (i fatti lo dimostrano) è stata la signoraBernardeschi, in qualità di promittente acquirente a risiedere nell'immobilesin da tale data. Successivamente, risultando inadempiente, laBernardeschi stessa è stata costretta a rilasciare l'immobile. Dagli atti sievince che non è stata provata l'esistenza di un negozio fiduciariosottostante tra la Bernardeschi e la Bicocchi, ne è risultato ugualmenteacclarato l'esito della transazione intervenuta tra la Bernardeschi e ilpromittente venditore. Considerata assorbita ogni residua questione dimerito, il Collegio decide per la conferma della sentenza di primo gradocon consequenziale rigetto integrale dell’appello.[….]”.4.3. A fronte di tale tempestiva deduzione, sussiste il denunciato vizio diomessa pronuncia, vertendosi in materia di questioni rilevabili d’ufficio inogni stato e grado del giudizio, sulle quali il giudice ha il potere/dovere dipronunciarsi e non essendo configurabile il “rigetto implicito”, che siriferisce alle argomentazioni difensive e che non può essere invocato pergiustificare l’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno (Cass.6998/2019).4.4. Questa Corte ha poi ripetutamente affermato che se due giudizi tra lestesse parti si riferiscono al medesimo rapporto giuridico, di cui unoNumero registro generale 7321/2017Numero sezionale 3845/2026Numero di raccolta generale 17378/2026Data pubblicazione 01/06/2026definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto inordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto edi diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lacause, formando la premessa logica indispensabile della statuizionecontenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stessopunto di diritto accertato e risolto (cfr. Cass. n. 943/2016, in fattispecie diaccertamento sintetico da “redditometro” e, in generale, Cass. n.22122/2023, in motivazione, Cass. S.U. 13916/2006). L'efficacia digiudicato su di un'annualità estende dunque i suoi effetti anche alle altrenel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno duratapluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale checomprende più periodi d'imposta; tali fatti sono allora suscettibili di essereconsiderati, ai presenti fini, come un unico periodo d'imposta (Cass., 24maggio 2022, n. 16684).4.5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti,la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo gradodella Toscana, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame,alla luce del giudicato esterno e facendo applicazione dei principi di dirittosopra enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana,in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per la liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 6.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])