CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09985/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anni XXIII 1, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Messina, elettivamente domiciliato in Roma,Via del Gesù 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti- ricorrente -contro189/2021, con sede in S. [OSCURATO:PERSONA] (CT), [OSCURATO:PERSONA] n. 19,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei curatori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diCatania (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, vialeNumero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/2026G. Mazzini n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in- controricorrente -avverso il decreto n. 3398/2025 del 22.3.2025, emesso dal Tribunale diCatania;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania - decidendosull’opposizione allo stato passivo avanzata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agrò neiconfronti del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione- ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.2. L’opponente aveva infatti impugnato lo stato passivo dichiarato esecutivoin data 7.6.2022 nella parte in cui “il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agrò, per il tramitedi [OSCURATO:SOCIETA]., è stato parzialmente ammesso al passivo per l’importo di €.36.033,00 al privilegio ex art. 2752 comma 4 c.c. e per euro 13.132,03 alchirografo, a fronte di una richiesta di euro 369.136,04 al privilegio e di euro11.850,25 al chirografo, giusta comunicazione ai sensi dell’art. 97 Legge Fall.In data 26 ottobre 2022”; aveva evidenziato che il giudice delegato avevaammesso i crediti insinuati per il minor importo proposto dalla curatela, cheaveva eccepito la prescrizione di parte dei crediti tributari insinuati, e avevacontestato il provvedimento rilevando l’errore in cui era incorsa la curatelanel ritenere che non vi fosse prova della notifica degli avvisi di accertamentoprodotti a sostegno della domanda; aveva chiesto quindi, in riforma delprovvedimento impugnato, l’ammissione dei crediti come da domanda, previa“acquisizione del fascicolo telematico relativo alla domanda di ammissione alpassivo … proposta da [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA]”.3. Costituitasi in giudizio dopo l’udienza di prima comparizione, la curatelaaveva rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione perché proposta oltre iltermine di cui all’art. 99, comma primo, l.f., giacché la comunicazione ex art.97 l.f. era stata effettuata dai curatori in data 8.6.2022 alla società che avevaproposto la domanda, mentre il ricorso introduttivo in opposizione era statoNumero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/2026depositato in data 23.11.2022; aveva inoltre precisato che la comunicazionedello stato passivo del 26.10.2022 al Comune di [OSCURATO:PERSONA]Agrò era stataeseguita perché “il Comune ricorrente … contattava per mezzo dei suoi legalii curatori della procedura lamentando la mancata comunicazione dello statopassivo all’[OSCURATO:PERSONA]; rassicurato dell’avvenuta trasmissione chiedeva,comunque, l’invio della prova della stessa”; tuttavia, “parte ricorrente,tentando quindi di sanare la tardività già maturata, avviava il giudizio de quoassumendo di aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 97 L.F. solo in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], così omettendo l’esistenza della precedente comunicazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed anche i colloqui intercorsi con la curatela.”4. Il Tribunale ha osservato che, come chiaramente esplicitato dallagiurisprudenza di legittimità, la verifica della tempestività dell'opposizione exart. 98 l.f. rappresenta questione rilevabile d'ufficio, indipendentementedall'eccezione di parte e dall’eventuale contumacia del curatore ed è pertantodovere del giudice controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimentodella raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegataal fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione(così richiamando, Cass. ord. n. 9464/2021, Cass. n. 24551/2016). Haevidenziato che, nella specie, la curatela, producendo il documentoinformatico presente nel fascicolo fallimentare, aveva documentato che lacomunicazione di cui all’art. 97 l.f. era stata effettuata in data 8.6.2022 neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria dell’amministrazione comunaleopponente come da domanda d’insinuazione al passivo in atti, dal che latardività dell’opposizione, introdotta con ricorso depositato in data23.11.2022. Ha aggiunto che la produzione del documento informatico(facente parte del fascicolo fallimentare, la cui produzione era stata richiestadalla stessa parte opponente), disposta con provvedimento del 12.12.2024,non integrava violazione dell’art. 115 c.p.c. alla luce della giurisprudenzarichiamata.5. Il decreto, pubblicato il 22.3.2025, è stato impugnato dal Comune di ForzaD’Agrò con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso.Numero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoil rigetto del ricorso.Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la “nullità del decreto impugnato perché’ inficiatoda vizio di contradditorietà in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c. (error inprocedendo)”.1.1 Sostiene, in particolare, l’ente ricorrente che il decreto impugnato èinficiato da un evidente vizio di contraddittorietà intrinseca: si evidenzia cheil Tribunale aveva riconosciuto che la comunicazione era stata fatta solo allasocietà mandataria alla riscossione, [OSCURATO:SOCIETA]., e che, allo stesso tempo,l’ente impositore (creditore della prestazione erariale) era legittimato aproporre opposizione.1.2 Più precisamente e sempre secondo la tesi del ricorrente, il Tribunale,nello statuire l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 98 l.f. proposta dalComune di Forza d’Agrò, da un lato, ha ritenuto l’ente locale legittimatoche la curatela, in data 8.6.2022, aveva inviato la comunicazione ex art. 97l.f. soltanto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche al Comune, ha ritenuto che,ai fini della tempestività dell’opposizione, il termine previsto dall’art. 99 l.f.iniziasse a decorrere, anche nei confronti dell’ente locale, dalla predettacomunicazione (intervenuta in data 8.6.2022) e non da quella (26.10.2022)in cui l’ente medesimo aveva avuto effettiva conoscenza dell’ammissioneparziale del proprio credito. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, ilTribunale avrebbe dovuto applicare d’ufficio il termine semestrale lungo exart. 327 c.p.c. decorrente dalla dichiarazione di esecutività dello statopassivo.1.3 Il motivo è infondato.1.3.1 Va subito chiarito che la comunicazione del deposito del decreto cherende esecutivo lo stato passivo deve essere necessariamente eseguitaindirizzando il massaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PECNumero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/2026specificato dal creditore nella domanda di ammissione al passivo. Laindicazione dell’indirizzo PEC, invero, vincola gli organi della procedura chenon espleterebbero correttamente i loro compiti ove utilizzassero un recapitodigitale diverso da quello prescelto e menzionato nella istanza ex art. 93 l.f..Come ben evidenziato nella requisitoria scritta del P.G., tale conclusione èindirettamente avallata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimitàpiù risalente che, seppure consolidatosi nella vigenza della legge fallimentareanteriore alle riforme più recenti, ha ritenuto vincolante, ai fini e per gli effettidell’art. 98 l.f., l’elezione del domicilio fisico compiuta dal creditore nelladomanda di ammissione al passivo ed ha, conseguentemente, consideratotamquam non esset la comunicazione compiuta utilizzando un diversorecapito fisico (vedi. Cass. n. 13661 del 2004).Né può sostenersi che quell’indirizzo PEC non fosse valido perché relativo allamandataria e non all’ente locale titolare della pretesa azionata.In realtà, il conferimento del mandato alla riscossione consentiva ad Areas.r.l. di espletare tutte le attività necessarie al recupero del credito e diricevere le comunicazioni concernenti la richiesta formalizzata in nome e perconto del Comune.Ne consegue che il dedotto difetto di comunicazione di cui si sarebbe resaresponsabile la società incaricata dall’ente locale non può rilevare nei rapporticon gli organi della procedura, ma esclusivamente nei rapporti interni tra ilmandante e la mandataria.1.1.2 Occorre pertanto ribadire che non si assiste ad alcun profilo dicontraddittorietà nella motivazione del decreto impugnato, perchéquest’ultimo lascia ben intendere che la comunicazione in parola era statafatta a chi risultava essere parte del giudizio di verifica del passivo (e cioè, lamandataria dell’amministrazione comunale) e, secondo le modalità indicatenella domanda ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 5, l.f. (come da domandad’insinuazione al passivo in atti). E questa comunicazione deve essereeseguita: i) “ai ricorrenti”, ex art. 97 l.f., cioè alle parti del giudizio di verificae non ad altri; ii) all’indirizzo indicato ex 93, comma 3, n. 5, l.f., presso ilquale la parte riceve “tutte le comunicazioni relative alla procedura” (“tutte”,in realtà, significa nessuna esclusa, cosicché le comunicazioni pec effettuateNumero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/2026a quell’indirizzo assolvono l’obbligo del curatore e non è possibile ipotizzareche, nel caso di specie, l’obbligo sia stato assolto in maniera incompleta).Toglie, peraltro, ogni dubbio la lettura dell’art. 31 bis, comma 1, l.f., normaa tenore della quale: “Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti suibeni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sonoeffettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casiprevisti dalla legge”.1.1.3 Così, se era vero, per un verso, che l’ente impositore (creditore dellaprestazione erariale) era anch’esso legittimato a proporre opposizione,risultava altrettanto vero e non discutibile che l’ente potesse comunque agiresulla base della comunicazione inviata a chi aveva agito non in proprio, ma insua rappresentanza e stava in giudizio per suo nome e per suo conto(mandatario).Sotto il primo profilo non può essere infatti dimenticato che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento del passivofallimentare, il potere rappresentativo attribuito all'agente della riscossione el'onere di quest'ultimo, nelle liti promosse contro di esso che non riguardanoesclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare incausa l'ente creditore interessato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del1999, non escludono la concorrente legittimazione dell'ente creditoremedesimo a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall.,anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda diammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 l.fall., in quanto l'ente creditoreconserva la titolarità del credito (così, Cass. Sez. 1, 29/11/2018, n. 30880).Pertanto, se l’agente di riscossione risulta costituito nel giudizio di verifica perconto dell’ente impositore, quale rappresentante di quest’ultimo, èquest’ultimo legittimato alla ricezione delle relative comunicazioni enotificazioni ed eventuali difetti di comunicazione fra rappresentante erappresentato non possono ridondare in vizi processuali, ma investono solole sfere di responsabilità dei rapporti interni al rapporto di mandato.2. Con il secondo mezzo si deduce la “nullità assoluta del decreto impugnatoper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99, commi 6 e 7, del r.d. 16marzo 1942 n. 267, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c.”.Numero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/20262.1 Si sostiene da parte dell’ente territoriale ricorrente che eranoinammissibili sia l’eccezione preliminare circa l’inammissibilitàdell’opposizione allo stato passivo che la produzione documentale effettuatadalla Curatela ben oltre il prescritto termine di dieci giorni prima dell’udienzadi trattazione del giudizio di opposizione allo stato passivo celebrata in data29.9.2023.2.2 Anche la seconda doglianza è infondata.In realtà, la verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall. èquestione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte edall’eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudicecontrollare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandatacontenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolofallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione (Cass. Sez.1, 09/04/2021, n. 9464; Cass. Sez. 1, 11/05/2025, n. 12515).A ciò va anche aggiunto che, stante il potere-dovere del giudice di verificarela tempestività dell’impugnazione, l’impugnante deve allegare le circostanzeche consentano di svolgere i necessari controlli, pena declaratoria di ufficiodell’inammissibilità dell’impugnazione. Qualora, poi, le indicazioni fornite nonrisultino esaurienti il giudice dell’opposizione allo stato passivo è tenuto acompiere tutti i controlli necessari attraverso l’esame del fascicolo dellaprocedura fallimentare (Cass. n. 4322 del 2024; Cass. n. 12515 del 2025, cit.supra).3. In conclusione, per tutto quanto in precedenza illustrato, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 9315/2025Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 9985/2026Data pubblicazione 17/04/2026in euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25.3.2026Il Presidente