CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29222/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il P.G. si èriportato in udienza, che ha concluso per il rigetto del ricorso.udito, per l’indagato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], insostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorsoinsistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 29/12/2025, il Tribunale del riesame di Bologna, inaccoglimento dell’appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica diReggio [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misuracautelare del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2025, applicava aXXXXXXXXXXXXXXX la misura cautelare del divieto di avvicinamento allapersona offesa, in relazione ai delitti di cui agli articoli 612-bis, 609-bis, 610 cod.pen. asseritamente commessi in danno della figlia XXXXXXXXXXXX.2. Avverso tale ordinanza l’indagato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge processuale inrelazione agli articoli 34 e 36 del codice di procedura penale nonché dell'articolo111 della Costituzione, per incompatibilità del collegio del tribunale del riesame econseguente lesione del principio di imparzialità del giudice.Deduce – altresì - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione sul punto.Il medesimo collegio della cautela si era difatti espresso in altroprocedimento a carico dell’odierno ricorrente, in cui aveva valutato, sia pureincidentalmente, i fatti oggetto del presente, per cui doveva ritenersi sussistereuna causa di incompatibilità.2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza o vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di violenzasessuale.Il tribunale del riesame omette di considerare che la zona del corpo attintadal bacio (la guancia) non rientra quindi considerate dalla giurisprudenza comesicuramente erogene e non procede quindi a effettuare quella valutazione dellecircostanze di fatto che invece sarebbe stata necessaria.2.3. Con un terzo motivo, deduce mancanza o vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di violenzaprivata.La richiesta cautelare si era limitata a descrivere la condotta come l’avertagliato la strada alla figlia, impedendole di proseguire per la sua strada.L’ordinanza reiettiva aveva correttamente ritenuto che si trattasse di unasemplice discussione fra padre e figlia e che la condotta dell'indagato non avesseimpedito alla giovane di continuare per la sua strada, come confermato anche dauna testimone.Il Tribunale emiliano non si confronta con la struttura della fattispecie comeinterpretata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario che laviolenza o minaccia visualizzi una perdita effettiva o comunque una significativacompressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione delsoggetto passivo.2.4. Con un quarto motivo, deduce mancanza o vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del periculum di reiterazione del reato.L’ordinanza si limita a un mero automatismo tra esigenza special-preventivae sussistenza di remoti precedenti, in ragione di una asserita «mancanza diautocontrollo», senza addurre elementi di concretezza e attualità alla suavalutazione.2.5. Con un quinto motivo, deduce mancanza o vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.Viene indicata la prossimità temporale tra le condotte qui contestate e laprossima escussione della persona offesa nel processo che vede il ricorrenteimputato per violenza sessuale nei confronti della stessa, sua figlia, all’epoca deifatti minore di dieci anni (in modo testualmente ripetitivo di quanto scrittonell’ordinanza parallela), ma tale motivazione è erronea in quanto il pericolo diinquinamento probatorio non può riferirsi ad altro procedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Questa Corte ha affermato che l’esistenza di una causa diincompatibilità ex art. 34, allorché non rilevata dal giudice con una dichiarazionedi astensione, né tempestivamente dedotta dalla parte con istanza diricusazione, secondo la procedura dell’art. 37, non incide sulla capacità delgiudicante e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178comma 1 lett. a), del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile(Sez. 6, n. 39509 del 28/10/2025, A, Rv. 289032 – 01; Sez. 4, n. 27408 del24/05/2018, Azzia, n.m.; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419 – 01;Sez. 6, n. 12550 del 1/3/2016, Rv. 267419; Sez. 6, n. 3042 del 4/11/2015, Rv.266326).Il ricorso neppure deduce di avere attivato la procedura di cui all’art. 37 delcodice di rito, risultando di tal guisa inammissibile per difetto di specificità.2.2. Ancora, l’articolo 34 cod. proc. pen. non include nel catalogo delleipotesi di incompatibilità quella oggetto della presente doglianza.Questa Corte ritiene in proposito che l’art. 37 preveda tassativamente lecause che possono determinare una situazione di compromissione della terzietà edell’imparzialità del giudice, dando luogo ad una disciplina in cui i casi diricusazione sono predefiniti, sicché non possono né essere ampliati né essereapplicati in via analogica (Sez. 5, n. 11982 del 07/12/2017, Di, Rv. 272662 - 01;Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in motivazione).La doglianza, che neanche deduce una eventuale lacuna dell’ordinamento,tale da rendere necessario un intervento del Giudice delle leggi, è pertanto –anche sotto tale profilo - inammissibile per genericità.2.3. In ogni caso, la doglianza sarebbe manifestamente infondata.Questa Corte ha avuto modo in passato di delimitare il perimetro dellaincompatibilità dei giudici del riesame, affermando in proposito che:- nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanzapronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità deimagistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegiochiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen.,non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale delibertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito dellacontestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039 – 01;Sez. 6, n. 33883 del 26/3/2014, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 2, n. 15305 del29/01/2013, Martena, Rv. 255783);- ove un soggetto proponga impugnazione contro un'ordinanza cautelarepersonale riguardante anche altre persone indagate per il medesimo fatto nonsussiste incompatibilità per i giudici del collegio del riesame allo svolgimentodella medesima funzione nel procedimento di riesame successivamentesollecitato dagli ulteriori destinatari del provvedimento (Sez. 2, n. 43474 del09/07/2004, Marroni, Rv. 230213 - 01);- non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo almagistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicaredell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato,che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelareavverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura(Sez. 1, n. 17038 del 06/10/2022, D, Rv. 284501 - 01).Si è anche precisato che la diversità della persona fisica del giudice chiamatoa decidere dopo annullamento con rinvio della Corte suprema è imposta dall'art.623, lett. d), cod. proc. pen. solo con riferimento alle sentenze (Sez. 1 n.2098/2008 in una fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal giudicedell'esecuzione in tema di applicazione del reato continuato), considerazione cheva oltre l’applicazione dell’art. 34 del codice di rito al caso di annullamento conrinvio, per involgere la natura stessa della cognizione del Tribunale in sedecautelare.[OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza sopra esposta si ricava il principio secondo cui, nellafase de libertate, stante la natura sommaria e incidentale della cognizione,l’eventuale identità soggettiva dei componenti del collegio giudicante nonimporta incompatibilità.2.4. Va poi evidenziato come l’ordinanza precisi che le condotte oggetto delpresente procedimento sono state, nell’altro procedimento, valutate nella loromanifestazione fattuale al solo fine della valutazione della attivazione di presidicautelari e non anche sotto il profilo della gravità indiziaria, ulteriore elementoche conduce verso l’infondatezza del motivo di ricorso, posto che, per lagiurisprudenza di legittimità, non sussiste incompatibilità a comporre il tribunaleper il riesame del giudice che, in un procedimento separato, abbia giudicato ilcoimputato di reato connesso, allorché la decisione assunta in tale procedimentonon abbia comportato una valutazione di responsabilità relativa al fatto oggettodel giudizio cautelare, nei confronti del soggetto che di quest'ultimo sia parte(Sez. 4, n. 28276 del 13/04/2022, Eden, Rv. 283422 - 01).3. Il secondo motivo è infondato.3.1. Va premesso che la locuzione «atti sessuali» deve essere intesa insenso «oggettivo», non avendo al contrario rilievo determinante, ai fini delperfezionamento del reato:- la finalità dell’agente dell’eventuale soddisfacimento del proprio piaceresessuale (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 32770 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.; Sez. 3, n.43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179 – 01; Sez. 3, n. 33464 del 15/06/2006-dep. 05/10/2006, B., Rv. 234786; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 2015,Rv. 263738);- l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dello stesso (Sez.3, n. 20459 del 24/01/2019, M., Rv. 275965 - 01);- il compimento dell’atto per finalità scherzose (o ioci causa: Sez. 3, n. 1709del 01/07/2014, M., Rv. 261779; Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009, C., Rv.244075).Ciò posto, va luogo considerato «sessuale» qualsiasi atto che concretizza uncontatto corporeo che attinge parti che rientrano in quelle tradizionalmentedefinite come «erogene» (sia della vittima che dell’agente di reato), ossia quelleparti del corpo umano che, secondo un criterio di «normalità» (stabilito dallascienza non solo medica, ma anche psicologica ed antropologico-sociologica), sestimolate, sono in grado di determinare piacere sessuale ovvero eccitazione, conesclusione dei distretti corporei che stimolano libido solo tra coloro che sono02/05/2000, Rv. 217017 – 01, in motivazione).La giurisprudenza ritiene che il novero delle aree erogene (secondo lascienza medica) non si limiti alle zone genitali, perineali, mammellari e allabocca, ma si estende sino a ricomprendere spalle, fianchi, glutei, guance, collo,ascelle ed altro (v. Sez. 3, n. 49464 del 11/10/2022, n.m.).In questi ultimi casi, tuttavia, si impone una più attenta opera didecodificazione per verificare la finalità sessuale della condotta dell’agentepotendo in astratto gli atti posti in essere rappresentare espressione di unadiversa finalità (come accade ad esempio per i baci, le carezze o gli abbracci).Si tratta (così la citata sentenza 43423 del 2019), di quella zona «zonagrigia», comprensiva di quegli atti che, per il loro carattere polivalente(ovverosia per le diverse finalità di cui possono essere, in astratto, espressione),impongono una necessaria opera di «decodificazione» da parte del giudicemediante accorta ricostruzione del fatto.In questi casi, la valorizzazione di tali condotte in termini di «atti sessuali»costituisce oggetto di accertamento, da parte del giudice del merito, secondo unavalutazione che tenga conto della «condotta nel suo complesso», del «contestosociale e culturale» in cui l’azione è stata realizzata, della sua «incidenza sullalibertà sessuale» della persona offesa, del «contesto relazionale» intercorrentetra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez. 3, n. 10248del 12/02/2014, Rv. 258588 – 01; Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 2015, R.,Rv. 261634), in maniera che dalle modalità della condotta nel suo complesso eda altri elementi significativi si accerti se vi sia stata o meno una indebitacompromissione della libera determinazione della sfera sessuale altrui (Sez. 3, n.35591 del 11/05/2016, Rv. 267647 - 01).Tale orientamento unisce all’approccio tradizionale, che la dottrina definisce«anatomico-culturale», elementi propri dell’approccio c.d. «contestualistico»(secondo cui la natura sessuale dell’atto va enucleata in seno al contesto in cuil’azione di svolge) e di quello «relazionale» (secondo cui la natura sessualedell’atto va enucleata in riferimento al rapporto tra le parti).Si è, ad esempio, ritenuto (Sez. 3, n. 47265 del 08/09/2016, I., Rv. 268280- 01) che costituisca atto sessuale quello che, pur non attingendo una zonaerogena, esige un’attività prolungata sul corpo della vittima che, proprio per lasua durata ed intensità, esprime una oggettiva carica erotica (nel caso di speciesi trattava di un c.d. «succhiotto»).3.2. Nel caso di specie, l’ordinanza effettua tale valutazione, inferendo lanatura sessuale del bacio dalla zona corporea attinta (il collo, sotto l’orecchio,della persona offesa, e non solo la guancia, come deduce la difesa), dai pregressirapporti tra i due (l’indagato è imputato di violenza sessuale nei confronti dellafiglia quando essa aveva meno di dieci anni) e dalle circostanze dell’incontro(non programmato e caratterizzato dal proferimento da parte dell’indagato diapprezzamenti – quale «sei sempre bellissima» -, cui non irragionevolmente ilRiesame attribuisce natura seduttiva).La doglianza è quindi infondata.4. Il terzo motivo è infondato.4.1. Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che ponga lapropria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, della persona offesa,considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisitodella violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamentel'offeso delle libertà di determinazione e di azione (cfr. per tutte Sez. 5, n. 1913del 16/10/2017, Rv. 272322; Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020, Biasini, Rv.280334 - 01).Si è anche ritenuta la sussistenza del reato in parola nel caso in cui lacondotta dell’agente di reato sia preordinata a rendere anche solo disagevole unalecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del06/10/2021, Cinefra, Rv. 282467 - 01).Non è, inoltre, richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficienteun qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggettopassivo, sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare lapreoccupazione di subire un danno ingiusto, finalizzato ad ottenere che,mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare odomettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, P.c, Rv. 270869 - 01).4.2. Nel caso in esame, l’ordinanza precisa, per un verso, che la testimoneoculare ha assistito solo alla parte finale della condotta, ma non anche all’inizialecompressione della libertà di determinazione della persona offesa; dall’altra, chequest’ultima ha narrato i fatti in modo privo di aporie, così da doversi ritenerepienamente attendibile in ordine alla effettiva capacità della condottadell’indagato di impedirle di proseguire per la sua strada.5. Il quarto motivo è inammissibile.5.1. Va infatti rammentato che il reato di cui all’articolo 609-bis cod. pen. èassistito, in sede cautelare, dalla c.d. «doppia presunzione» di adeguatezza eproporzionalità della misura custodiale di cui all’articolo 275, comma 3, cod.proc. pen..La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduceun «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati,determinando un’inversione dell’onere dalla prova: si presumono la sussistenza,l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto,non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che faccianoritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n.12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza diragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l’inattualità disituazioni di pericolo cautelare)».Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell’imputatoo in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delittidella stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria dellainsussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessielementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimentoil legislatore ai sensi dell’art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai finidella adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazionegià operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998,Ambrosino, Rv. 212381 - 01).5.2. Nel caso in esame, a fronte della presenza della gravità indiziaria, ilTribunale del riesame ha ritenuto sufficiente presidio cautelare la misura nondetentiva del divieto di avvicinamento, ma tale scelta non elide la presunzione dicui sopra, per vincere la quale il motivo di ricorso non deduce alcun concretoelemento, difettando quindi della necessaria specificità.6. Il quinto motivo è inammissibile.6.1. In via generale, il Collegio evidenzia che, in tema di esigenze cautelari,la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delittiivi indicati, riguarda tutte quelle indicate dall'art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc.pen., compresa quella correlata al pericolo di inquinamento probatorio (Sez. 3, n.12485 del 28/01/2025, Di, Rv. 287813 - 03).6.2. Per quanto concerne il caso di specie, se è vero che, in tema di misurecautelari, il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, comma 1, lett.a), cod. proc. pen. deve riguardare i medesimi fatti posti a base della cautela enon fatti diversi, contestati in un diverso procedimento, sia pure connessi aiprimi (Cass. pen. n. 34084/2020), difetta tuttavia in concreto l’interesse adimpugnare.Ed infatti, l’interesse all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc.pen.) va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto odi altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesaall'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica delladecisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogniimpugnazione.Nel caso odierno, la confermata sussistenza dell’esigenza di cui all’art. 274,lett. c), cod. proc. pen., renderebbe privo di effetti pratici favorevoli l’eventualeaccoglimento della doglianza.7. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Mnda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen..Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.