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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27210/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2712/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio de Francesco, domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] civile generale Banco BPMS.p.A., rappresentat a e difes a da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]Lidia e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Milano , n. 3260/2023 , depositata in data 16novembre 202 3 .

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 ° otto bre 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davantial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), chiedendone la condanna , in solido o per quanto di ragione, al risarcimento del danno subito in qualità di erede universale del defunto [OSCURATO:PERSONA], per un importo di euro 2.067.764,09, o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa.

Espose a fondamento che, tra il 1999 e il 2004, [OSCURATO:PERSONA], segretaria delCeva, con la collaborazione d el Bonzano e la negligenza delle banche convenute, avrebbe distratto ingenti somme dai conti correnti delCeva, di cui la stessa era contitolare o su cui aveva delega ad operare, approfittando della sua fragilità dovuta al Parkinson. 2.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò parte attrice alle spese processuali ed al pagamento della ulteriore somma di euro 5.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c..

3. La Corte d’appello, in parziale riforma, revocò tale condanna ma confermò i l rigetto della domanda risarcitoria, condannando l’appellante alle spese.

4. Con ordinanza n. 9198 del 19/05/2020 questa Corte cassò tale decisione rilevando, in accoglimento del secondo e del quinto motivo del ricorso proposto dal Bondesan, che la Corte d’appello avrebbe dovuto ammettere l’ordine di esibizione documentale richiesto da Bondesan ai sensi dell’art. 119 t.u.b. e considerare la validità della lettera del 27 ottobre 2011 come atto interruttivo della prescrizione; dichiarò, invece, inammissibili o assorbiti gli altri motivi di ricorso e rinviò alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

5. Procedendo al giudizio di rinvio la Corte d’appello di Milano ─ delimitato, in sede istruttoria, il perimetro dell’ulteriore indagine a l periodo compreso tra il 27/10/2001 ed il 27/09/2004 ─ ha ordinato alle banche l’esibizione diulteriori documenti e disposto un supplemento di indagine peritale a cura dello stesso c.t.u. già officiato in primo grado, sulla scorta del quesito allo stesso già in precedenza formulato[con il quale era stato dato incarico all’ausiliario di «(ricostruire) la movimentazione dei rapporti di conto corrente e dei rapporti d’investimento intestati al Sig. [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. …e la movimentazione dei conti correnti intestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], come documentati in causa; (verificare ed evidenziare) con analitica motivazione se vi sia oggettiva corrispondenza e correlazione fra le uscite addebitate sui predetti rapporti di conto corrente e d’investimento intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] e le entrate accreditate sui conti correnti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], considerando in particolare l’ammontare delle somme e la coincidenza o la prossimità delle date delle annotazioni negli estratti conto»].

6. Acquisito,quindi, il supplemento di consulenza , ha pronunciato sentenza, n. 3260/2023, resa pubblicain data 16 novembre 2023, con la quale ha nuovamente confermato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria e revocato la condanna del Bondesan al pagamento di somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannando il predetto alla rifusione delle spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e del giudizio di rinvio.

In motivazione, per quanto in questa sede interessa, ha rilevato che: ─ non si può considerare formato un giudicato interno quanto alla «idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi ed accrediti ovvero a valutare le mancanze quali indici di incasso in contanti», avendo la Corte di cassazione disposto il rinvio ai fini di un nuovo esame delle prove offerte e dovendosi, pertanto, procedere ad una nuova valutazione dei fatti; ─ anche all'esito delle ulteriori acquisizioni documentaliera risultata confermata l’esistenza di due sol e operazioni caratterizzate da «un‘oggettiva corrispondenza e correlazione tra le uscite addebitate e le entrate accreditate», le quali, però,non presentavano un carattere di anomalia tale da poter far sorgere ragionevoli dubbi circa la regolarità delle stesse.

In tal senso la Corte meneghina ha in particolare valorizzato: ─ il non elevato importo delle operazioni correlate evidenziate dal c.t.u. (euro 17.582,28); ─la non significativa frequenza delle stesse: soltanto due a fronte del rapporto di collaborazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] quale segretaria del [OSCURATO:PERSONA] durato anni; ─ gli esiti, tutti favorevoli alla [OSCURATO:PERSONA], dei giudizi, civili e penali, contro di essa promossi dalBondesan per le vicende in oggetto; ─l’assenza di qualsivoglia iniziativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sua segretaria, di cui non avevamai contestato l'operato; ─ lacircostanza che , per tutto il periodo oggetto dell'indagine, il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente capace di autodeterminarsi e di adire personalmente l'Autorità giudiziaria al fine di tutelare il proprio patrimonio, se avesse voluto, ciò quantomeno fino al 27 settembre 2004 data in cui rilasciò una procura a rogito del notaio Busso di Alessandria; ─ la delega conferita a [OSCURATO:PERSONA] ad operare, con firma separata, sui conti correnti cui ineriscono le due operazioni rilevate dal c.t.u..

7. Avverso tale decisionePier [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione articolando settemotivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono difese in questa sede; È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti costituite .

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

« violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324, 383 e 384 c.p.c., nonché degli artt. 113, 115, 116, 132 e 279 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.».

Lamenta che l a Corte d’ a ppello abbia contraddittoriamente affermato: a)prima, al momento del conferimento dell’incarico di consulenza suppletiva, l’esistenza di un giudicato interno e ciò con ordinanza del 21/12/2022 con la quale la Corte ─ esaminata la richiesta dell’attore in riassunzione di chiarire “ la corretta interpretazione del quesito specificando cosa debba intendersi per “oggettiva corrispondenza e correlazione” e per “somme in uscita dai conti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] che risultino eventualmente correlate alle entrate sui conti intestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, eventualmente riformulando il quesito stesso e/o incaricando il c.t.u. di predisporre separati conteggi in relazione dei diversi criteri utilizzati” ─ l’aveva respinta sul rilievo che l a Corte di cassazione si era pronunciata, sul profilo in oggetto, affermando l’inammissibilità della doglianza di cui al quarto motivo, anche in relazione alla «idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi ed accrediti ovvero a valutare le mancanze quali indici di incasso in contanti», donde l’impossibilità di un diverso scrutinio sul punto, « siccome precluso dal sopravvenire del giudicato endoprocessuale»; b) poi,in sentenza , l’insussistenza di un tale giudicato interno .

Sostiene che, conun tal modo di procedere, la Corte di merito ha violato le norme indicate in rubrica avendo utilizzato un argomento processuale del tutto errato (il giudicato endoprocessuale) per non entrare in una valutazione di merito, salvo poi riconoscere che tale giudicato interno non sussisteva.

Rimarca che la pronuncia cassatoria aveva dichiarato inammissibile, siccome di merito, la censura relativa alla «idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi e accrediti», ma aveva anche chiarito che, «all’esito della rivalutazione conseguente al rinvio disposto in questa sede, restano aperte le valutazioni istruttorie della Corte di merito, nella piena e libera valutazione delle eventuali inferenze da effettuare sulla base delle possibili nuove acquisizioni documentali e valutazioni temporali». 1.1.Il motivo è palesemente inammissibile.

Come evidenzia lo stesso ricorrente non vi era, nellaordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, alcuna statuizione o affermazione che vincolasse il giudice di rinvio in ordine alla nuova valutazione di merito da compiere, avendo tutt’al contrario la S.C. rimarcato il carattere «pieno e libero» di tale valutazione.

Non si vede dunque come e in che modo la valutazione di merito compiuta dal giudice di rinvio possa aver violato l’art. 2909cod. civ. o l’art. 324 c.p.c.: è lo stesso ricorrente a negare che sussistesse sul punto in questione alcun giudicato interno e non diversa cosa si afferma nella sentenza qui impugnata, alla quale soltanto, ovviamente , va riferito il sindacato richiesto in questa sede e non certo alla ordinanza istruttoria, priva di alcun rilievo o vincolo rispetto alla successiva decisione, neppure argomentativo; né è spiegato o può comunque intendersi come e in che modo possano ritenersi violati gli artt. 383 e 384c.p.c. e l’altra lunga serie di norme processuali evocate in rubrica.

Al fondo appare evidente che ciò di cui si duole il ricorrente è il mancato «chiarimento»del quesito di consulenza nei sensi dallo stesso auspicati in modo da rendere più elastici e meno ristretti i criteri di collegamento tra uscite dal conto [OSCURATO:PERSONA] e entrate nel conto [OSCURATO:PERSONA] rilevanti ai fini dell’accertamento richiesto; si tratta cioè della stessa doglianza che, per il suo evidente carattere prettamente di merito, è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con l’ordinanza menzionata e che allo stesso modo non può che essere valutata in questa sede: ciò ─ varrà precisare a scanso di equivoci ─ non certo perché quella valutazione formi oggetto di giudicato vincolante, ma perché essa è qui pienamente condivisa, trattandosi per l’appunto di una contestazione che investe l’attività di valutazione degli elementi istruttori riservata al giudice del merito e qui sindacabile nei ristretti limiti del vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.(vizio, però, nella specie nemmeno deducibile come sarà detto nello scrutinio del sesto motivo).

2. Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 62, 63, 127, 191, 194, 195, 196 c.p.c., nonché degli artt. 113, 115, 116 e 279 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.(art. 360, n. 3 c.p.c.)» ─ il ricorrente prospetta la medesima doglianza sotto altra etichettaqualificatoria.

Sostiene che, ritenendo di non dover specificare o interpretare il quesito peritale, limitando così la portata delle indagini e il compito dell’ausiliario, il giudice di rinvio avrebbe «frainteso» la « portata dei poteri del giudice in relazione ai compiti ed alle funzioni dei propri ausiliari», mal applicando i suoi poteri di direzione dell’udienza ex art.127 c.p.c.e di disporre la rinnovazione della consulenza ex art. 196 c.p.c..

2.1. Ilmotivo è inammissibile.

Non vi è alcuna affermazione in sentenza che lasci intendereche il rifiuto di dare ingresso al richiesto «chiarimento» del mandato peritale sia dipeso da una errata interpretazione delle norme processuali evocate in tema di consulenza tecnica d’ufficio o di direzione dell’udienza: senza dire che, se anche di ciò si trattasse, si tratterebbe di violazioni prive di effetto invalidante sulla sentenza(salvo che non si risolvano in violazioni del contraddittorio)ma semmai sindacabili solo per gli eventuali riflessi sulla ricognizione della fattispecie concreta, nei limiti del vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (con riferimento al quale, come già anticipato, si rimanda all’esame del sesto motivo).

3. Con il terzo motivo ─ rubricato «nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo e per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 4 c.p.c.)» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia sostenuto tesi opposte sulla questione del giudicato interno, avendolo primaritenuto sussistente, e poi invece escludendolo, e che pertanto non sia così mai entrata nel merito della richiesta di chiarimenti interpretativi del quesito peritale, con l’effetto di rendere la motivazione del tutto apparente/superficiale e incomprensibile rispetto alla complessità del caso.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo costante insegnamento è denunciabile in cassazione, quale error in procedendo per violazione del dovere di motivare i provvedimenti giurisdizionali ex art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054 ; principio peraltro citato anche in ricorso).

Nel caso di specie il ricorrente pretende, invece, di ricavare il dedotto radicale vizio di motivazione da un elemento esterno alla stessa, ovvero dal raffronto con la precedente ordinanza istruttoria della stessa Corted’appello.

Tale ordinanza è bensì richiamata in sentenza, ma solo nella parte narrativa dello svolgimento del processo; nessuna incertezza o insanabile contraddizione intrinseca è dato invece ravvisare nella parte motivazionale vera e propria, dove è chiara e univoca l’affermazione secondo cui nessun vincolo di giudicato interno poteva desumersi dalla pronuncia cassatoria «quanto alla “idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi ed accrediti ovvero a valutare le mancanze quali indici di incasso in contanti”»(v. sentenza impugnata, pag. 19).

È noto che, secondo pacifico insegnamento, «le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come error in procedendo, la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio» (Cass., Sez.

L, n. 28021 del 16/12/2013).

Rimane bensì il fattoche non risulta aver avuto risposta pertinente la richiesta ─ che, nel corso del giudizio di rinvio, l’attore in riassunzione aveva riproposto ─ di un « chiarimento » del mandato peritale.

Al riguardo,però, deve anzitutto rilevarsi che non risulta che tale richiesta fosse stata reiterata anche in sede di precisazioni delle conclusioni; in ogni caso, il silenzio sul punto non è di per sé sindacabile, riflettendosi comunque la chiarezza e completezza del mandato peritale sulla ricognizione della fattispecie concreta la cui correttezza è sindacabile in Cassazione, come s’è già sopra ripetuto, solo se si traduce nel vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (nella specie, peraltro, non deducibile come si dirà più avanti nell’esame del sesto motivo).

4. Con il quarto motivo ─ rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 t.u.b. e degli artt. 210 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.(art. 360, n. 3 c.p.c.)» ─ il ricorrente si duole del mancato esercizio delle conseguenze previste dal codice riguardo all’inadempimento all’ordine di esibizione di documenti bancari da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (estratti conto, richieste di prelievo, assegni), che avrebbero potuto essere decisivi per accertare la correlazione tra uscite sui conti [OSCURATO:PERSONA] ed entrate su quelli della [OSCURATO:PERSONA].

Riferisce che: ─ con ordinanza del 29/9/2021, la Corte d’appello, dando seguito alle indicazionidella pronuncia cassatoria, aveva ordinato a [OSCURATO:SOCIETA] «l’esibizione delle copie delle richieste di prelievi effettuati presso lo sportello della filiale di Valenza (AL), nonché delle copie degli assegni incassati sul conto corrente intestato esclusivamente alla signora [OSCURATO:PERSONA]»; ─ all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli avevaeccepito che a tale ordine la banca non aveva integralmente adempiuto e aveva chiestoche la Corte netraesse le conseguenze ex art. 116 c.p.c.; ─ analoga eccezione aveva sollevato il proprio consulente di parte nella riunione del 22/9/2022 ed il c.t.u. aveva dato atto che, secondo [OSCURATO:SOCIETA], «quanto agli assegni (…) in considerazione del tempo trascorso, i titoli non sono più recuperabili»; ─ con la nota di deposito BPM aveva dedotto che i documenti in parola erano andati distrutti , essendo « passato l’obbligo di conservazione di dieci anni»; ─ egli, però, con nota del 27/10/2011 – pervenuta a [OSCURATO:SOCIETA] (già BPN) quando non era ancora trascorso il decennio di conservazione dei documenti –aveva chiesto alla banca « chiarimenti (…) circa il titolo in base al quale i trasferimenti sono stati effettuati, la persona che ebbe ad autorizzare indebitamente le movimentazioni in uscita dai conti correnti del signor [OSCURATO:PERSONA] e l’attuale titolare delle somme progressivamente sottratte alla disponibilità di quest’ultimo» e analoga richiesta aveva fatto con l’atto di citazione introduttivo notificato il 12/10/2012; ─ la mancata osservanza dell’ordine di esibizione documentale era stata inoltre ampiamente argomentata alle pagg. 15 - 18 della conclusionale del 27/9/2023.

Ciò premesso lamenta che la sentenza impugnata nulla abbia argomentato sul punto.

Ne deriva, secondo l’istante, la violazione degli artt. 119 t.u.b. e 210 e 116 c.p.c..

Con riferimento alla prima norma osserva che, anche a voler ad essa porre dei limiti temporali applicativi, il decennio dovrebbe essere calcolato in relazione alla prima richiesta (cioè, dal 27 ottobre 2011) e non dal momento in cui il giudice effettivamente ordina l’esibizione ex artt. 210 c.p.c..

Argomenta inoltre che una volta emesso l’ordine di esibizione, l’art.210 c.p.c. conserva una propria autonomia ed una propria maggiore ampiezza rispetto all’art. 119 t.u.b., con la conseguenza che se, come nel caso di specie, la parte destinataria dell’ordine non lo adempie senza giustificato motivo, se ne d ovrebbero trarre quantomeno le conseguenze di cui all’art. 116 c.p.c..

4.1. Il motivo è inammissibile.

La questione, infatti,non risulta trattata nella sentenza impugnata; non è dunque possibile rinvenire alcuna affermazione dalla quale desumere la dedotta violazione dell’art. 119 t.u.b..

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

Fermo ciò, va poiosservato, quanto alla contestuale prospettazione della violazione dell’art. 116, secondo comma,c.p.c., che essa investe comunque l’esercizio di un potere discrezionale attribuito al giudice di merito, come tale non sindacabile in cassazione (v.

Cass. n. 7208 del 15/04/2004).

5. Con il quinto motivo ─ rubricato « nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo, in particolare per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e per insufficiente motivazione (art. 360, n. 4 c.p.c.)» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ignorato le eccezioni sollevate sul mancato adempimento dell’ordine di esibizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], limitandosi a una motivazione apparente e non entrando nel merito della questione.

5.1. Il motivo ─ che evidentemente prospetta censura incompatibile con quella precedente, di questa anzi confermando l’inammissibilità ─ è a sua volta inammissibile.

Secondo principio consolidato la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare -a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass., Sez. 3, n. 5087 del 03/03/2010; Cass., Sez. 3, 22/12/2021, n. 41205) : onere nella specie non assolto avendo, come detto, il ricorrente riferito di deduzioni difensive svolte a verbale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nella “riunione” dei consulenti del 22/9/2022e poi in comparsa conclusionale.

In ogni caso, si tratterebbe di error in procedendo privo di decisività, e dunque inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., poiché l’esame e l’accoglimento della eccezione del ricorrente, circa l’incompleta ottemperanza all’ordine di esibizione, avrebbe al più potuto autorizzare il giudice a trarre argomenti di prova, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., nell’esercizio di un potere discrezionale a lui attribuito e, in quanto tale , come già detto, non sindacabile in cassazionesia nell’an, s ia nel quomodo .

6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», in tesi rappresentatoda «tutto quanto sopra denunziato con i primi cinque motivi».

6.1. Il motivo è inammissibile per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) (v.

Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774).

Varrà comunque rammentare che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014);il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, aver carattere «decisivo», vale a dire tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez.

U.n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

In manifesta violazione di tale paradigma il vizio viene nella specie riferito all’insieme delle argomentazioni e tesi censorie dedotte in tutti i precedenti motivi, vertenti in ordine alla vicenda nel suo complesso considerata: vicendache, come tale, peraltro, è statacertamente posta ad oggetto dell’esame condotto dal giudice a quo.

7. Con il settimo motivoil ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione alle parti della sentenza impugnata che hanno rigettato l’appello neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e Deutsche bank; assorbimento nei primi sette motivi di ricorso (art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.) » .

7.1. Si tratta non di un motivo di ricorso ma, nella stessa prospettazione del ricorrente, della mera riproposizione delle questioni afferenti alla responsabilità degli altri convenuti rimaste assorbite (anche) nel giudizio di rinvio dal rigetto degli altri motivi dell’appello principale.Su di esse, quindi, non è ammesso, né sarebbe rilevante in questa sede alcuno scrutinio.

8. Per le considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso.

9. La complessità della vicenda trattata ─ avuto riguardo in particolare, da un lato, alla oggettiva difficoltà di recuperare la documentazione bancaria relativa ad un così ampio arco temporale e, dall’altro, correlativamente, almodo in cui il giudizio si è dipanato nelle iniziali fasi di merito ─ giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ompensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2712/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Fabrizio de Francesco, domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] civile generale Banco BPMS.p.A., rappresentat a e difes a da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege; –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA]Lidia e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Milano , n. 3260/2023 , depositata in data 16novembre 202 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 1 ° otto bre 20 2 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davantial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in seguito incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), chiedendone la condanna , in solido o per quanto di ragione, al risarcimento del danno subito in qualità di erede universale del defunto [OSCURATO:PERSONA], per un importo di euro 2.067.764,09, o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Espose a fondamento che, tra il 1999 e il 2004, [OSCURATO:PERSONA], segretaria delCeva, con la collaborazione d el Bonzano e la negligenza delle banche convenute, avrebbe distratto ingenti somme dai conti correnti delCeva, di cui la stessa era contitolare o su cui aveva delega ad operare, approfittando della sua fragilità dovuta al Parkinson. 2. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò parte attrice alle spese processuali ed al pagamento della ulteriore somma di euro 5.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.. 3. La Corte d’appello, in parziale riforma, revocò tale condanna ma confermò i l rigetto della domanda risarcitoria, condannando l’appellante alle spese. 4. Con ordinanza n. 9198 del 19/05/2020 questa Corte cassò tale decisione rilevando, in accoglimento del secondo e del quinto motivo del ricorso proposto dal Bondesan, che la Corte d’appello avrebbe dovuto ammettere l’ordine di esibizione documentale richiesto da Bondesan ai sensi dell’art. 119 t.u.b. e considerare la validità della lettera del 27 ottobre 2011 come atto interruttivo della prescrizione; dichiarò, invece, inammissibili o assorbiti gli altri motivi di ricorso e rinviò alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese. 5. Procedendo al giudizio di rinvio la Corte d’appello di Milano ─ delimitato, in sede istruttoria, il perimetro dell’ulteriore indagine a l periodo compreso tra il 27/10/2001 ed il 27/09/2004 ─ ha ordinato alle banche l’esibizione diulteriori documenti e disposto un supplemento di indagine peritale a cura dello stesso c.t.u. già officiato in primo grado, sulla scorta del quesito allo stesso già in precedenza formulato[con il quale era stato dato incarico all’ausiliario di «(ricostruire) la movimentazione dei rapporti di conto corrente e dei rapporti d’investimento intestati al Sig. [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. …e la movimentazione dei conti correnti intestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], come documentati in causa; (verificare ed evidenziare) con analitica motivazione se vi sia oggettiva corrispondenza e correlazione fra le uscite addebitate sui predetti rapporti di conto corrente e d’investimento intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] e le entrate accreditate sui conti correnti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], considerando in particolare l’ammontare delle somme e la coincidenza o la prossimità delle date delle annotazioni negli estratti conto»]. 6. Acquisito,quindi, il supplemento di consulenza , ha pronunciato sentenza, n. 3260/2023, resa pubblicain data 16 novembre 2023, con la quale ha nuovamente confermato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria e revocato la condanna del Bondesan al pagamento di somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., condannando il predetto alla rifusione delle spese del giudizio di appello, di quello di cassazione e del giudizio di rinvio. In motivazione, per quanto in questa sede interessa, ha rilevato che: ─ non si può considerare formato un giudicato interno quanto alla «idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi ed accrediti ovvero a valutare le mancanze quali indici di incasso in contanti», avendo la Corte di cassazione disposto il rinvio ai fini di un nuovo esame delle prove offerte e dovendosi, pertanto, procedere ad una nuova valutazione dei fatti; ─ anche all'esito delle ulteriori acquisizioni documentaliera risultata confermata l’esistenza di due sol e operazioni caratterizzate da «un‘oggettiva corrispondenza e correlazione tra le uscite addebitate e le entrate accreditate», le quali, però,non presentavano un carattere di anomalia tale da poter far sorgere ragionevoli dubbi circa la regolarità delle stesse. In tal senso la Corte meneghina ha in particolare valorizzato: ─ il non elevato importo delle operazioni correlate evidenziate dal c.t.u. (euro 17.582,28); ─la non significativa frequenza delle stesse: soltanto due a fronte del rapporto di collaborazione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA] quale segretaria del [OSCURATO:PERSONA] durato anni; ─ gli esiti, tutti favorevoli alla [OSCURATO:PERSONA], dei giudizi, civili e penali, contro di essa promossi dalBondesan per le vicende in oggetto; ─l’assenza di qualsivoglia iniziativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sua segretaria, di cui non avevamai contestato l'operato; ─ lacircostanza che , per tutto il periodo oggetto dell'indagine, il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente capace di autodeterminarsi e di adire personalmente l'Autorità giudiziaria al fine di tutelare il proprio patrimonio, se avesse voluto, ciò quantomeno fino al 27 settembre 2004 data in cui rilasciò una procura a rogito del notaio Busso di Alessandria; ─ la delega conferita a [OSCURATO:PERSONA] ad operare, con firma separata, sui conti correnti cui ineriscono le due operazioni rilevate dal c.t.u.. 7. Avverso tale decisionePier [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione articolando settemotivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgono difese in questa sede; È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti costituite . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324, 383 e 384 c.p.c., nonché degli artt. 113, 115, 116, 132 e 279 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.». Lamenta che l a Corte d’ a ppello abbia contraddittoriamente affermato: a)prima, al momento del conferimento dell’incarico di consulenza suppletiva, l’esistenza di un giudicato interno e ciò con ordinanza del 21/12/2022 con la quale la Corte ─ esaminata la richiesta dell’attore in riassunzione di chiarire “ la corretta interpretazione del quesito specificando cosa debba intendersi per “oggettiva corrispondenza e correlazione” e per “somme in uscita dai conti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA] che risultino eventualmente correlate alle entrate sui conti intestati alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, eventualmente riformulando il quesito stesso e/o incaricando il c.t.u. di predisporre separati conteggi in relazione dei diversi criteri utilizzati” ─ l’aveva respinta sul rilievo che l a Corte di cassazione si era pronunciata, sul profilo in oggetto, affermando l’inammissibilità della doglianza di cui al quarto motivo, anche in relazione alla «idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi ed accrediti ovvero a valutare le mancanze quali indici di incasso in contanti», donde l’impossibilità di un diverso scrutinio sul punto, « siccome precluso dal sopravvenire del giudicato endoprocessuale»; b) poi,in sentenza , l’insussistenza di un tale giudicato interno . Sostiene che, conun tal modo di procedere, la Corte di merito ha violato le norme indicate in rubrica avendo utilizzato un argomento processuale del tutto errato (il giudicato endoprocessuale) per non entrare in una valutazione di merito, salvo poi riconoscere che tale giudicato interno non sussisteva. Rimarca che la pronuncia cassatoria aveva dichiarato inammissibile, siccome di merito, la censura relativa alla «idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi e accrediti», ma aveva anche chiarito che, «all’esito della rivalutazione conseguente al rinvio disposto in questa sede, restano aperte le valutazioni istruttorie della Corte di merito, nella piena e libera valutazione delle eventuali inferenze da effettuare sulla base delle possibili nuove acquisizioni documentali e valutazioni temporali». 1.1.Il motivo è palesemente inammissibile. Come evidenzia lo stesso ricorrente non vi era, nellaordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, alcuna statuizione o affermazione che vincolasse il giudice di rinvio in ordine alla nuova valutazione di merito da compiere, avendo tutt’al contrario la S.C. rimarcato il carattere «pieno e libero» di tale valutazione. Non si vede dunque come e in che modo la valutazione di merito compiuta dal giudice di rinvio possa aver violato l’art. 2909cod. civ. o l’art. 324 c.p.c.: è lo stesso ricorrente a negare che sussistesse sul punto in questione alcun giudicato interno e non diversa cosa si afferma nella sentenza qui impugnata, alla quale soltanto, ovviamente , va riferito il sindacato richiesto in questa sede e non certo alla ordinanza istruttoria, priva di alcun rilievo o vincolo rispetto alla successiva decisione, neppure argomentativo; né è spiegato o può comunque intendersi come e in che modo possano ritenersi violati gli artt. 383 e 384c.p.c. e l’altra lunga serie di norme processuali evocate in rubrica. Al fondo appare evidente che ciò di cui si duole il ricorrente è il mancato «chiarimento»del quesito di consulenza nei sensi dallo stesso auspicati in modo da rendere più elastici e meno ristretti i criteri di collegamento tra uscite dal conto [OSCURATO:PERSONA] e entrate nel conto [OSCURATO:PERSONA] rilevanti ai fini dell’accertamento richiesto; si tratta cioè della stessa doglianza che, per il suo evidente carattere prettamente di merito, è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con l’ordinanza menzionata e che allo stesso modo non può che essere valutata in questa sede: ciò ─ varrà precisare a scanso di equivoci ─ non certo perché quella valutazione formi oggetto di giudicato vincolante, ma perché essa è qui pienamente condivisa, trattandosi per l’appunto di una contestazione che investe l’attività di valutazione degli elementi istruttori riservata al giudice del merito e qui sindacabile nei ristretti limiti del vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.(vizio, però, nella specie nemmeno deducibile come sarà detto nello scrutinio del sesto motivo). 2. Con il secondo motivo ─ rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 62, 63, 127, 191, 194, 195, 196 c.p.c., nonché degli artt. 113, 115, 116 e 279 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.(art. 360, n. 3 c.p.c.)» ─ il ricorrente prospetta la medesima doglianza sotto altra etichettaqualificatoria. Sostiene che, ritenendo di non dover specificare o interpretare il quesito peritale, limitando così la portata delle indagini e il compito dell’ausiliario, il giudice di rinvio avrebbe «frainteso» la « portata dei poteri del giudice in relazione ai compiti ed alle funzioni dei propri ausiliari», mal applicando i suoi poteri di direzione dell’udienza ex art.127 c.p.c.e di disporre la rinnovazione della consulenza ex art. 196 c.p.c.. 2.1. Ilmotivo è inammissibile. Non vi è alcuna affermazione in sentenza che lasci intendereche il rifiuto di dare ingresso al richiesto «chiarimento» del mandato peritale sia dipeso da una errata interpretazione delle norme processuali evocate in tema di consulenza tecnica d’ufficio o di direzione dell’udienza: senza dire che, se anche di ciò si trattasse, si tratterebbe di violazioni prive di effetto invalidante sulla sentenza(salvo che non si risolvano in violazioni del contraddittorio)ma semmai sindacabili solo per gli eventuali riflessi sulla ricognizione della fattispecie concreta, nei limiti del vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (con riferimento al quale, come già anticipato, si rimanda all’esame del sesto motivo). 3. Con il terzo motivo ─ rubricato «nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo e per insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 4 c.p.c.)» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia sostenuto tesi opposte sulla questione del giudicato interno, avendolo primaritenuto sussistente, e poi invece escludendolo, e che pertanto non sia così mai entrata nel merito della richiesta di chiarimenti interpretativi del quesito peritale, con l’effetto di rendere la motivazione del tutto apparente/superficiale e incomprensibile rispetto alla complessità del caso. 3.1. Il motivo è inammissibile. Secondo costante insegnamento è denunciabile in cassazione, quale error in procedendo per violazione del dovere di motivare i provvedimenti giurisdizionali ex art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., solo «l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054 ; principio peraltro citato anche in ricorso). Nel caso di specie il ricorrente pretende, invece, di ricavare il dedotto radicale vizio di motivazione da un elemento esterno alla stessa, ovvero dal raffronto con la precedente ordinanza istruttoria della stessa Corted’appello. Tale ordinanza è bensì richiamata in sentenza, ma solo nella parte narrativa dello svolgimento del processo; nessuna incertezza o insanabile contraddizione intrinseca è dato invece ravvisare nella parte motivazionale vera e propria, dove è chiara e univoca l’affermazione secondo cui nessun vincolo di giudicato interno poteva desumersi dalla pronuncia cassatoria «quanto alla “idoneità a ritenere concludenti le corrispondenze tra prelievi ed accrediti ovvero a valutare le mancanze quali indici di incasso in contanti”»(v. sentenza impugnata, pag. 19). È noto che, secondo pacifico insegnamento, «le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come error in procedendo, la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio» (Cass., Sez. L, n. 28021 del 16/12/2013). Rimane bensì il fattoche non risulta aver avuto risposta pertinente la richiesta ─ che, nel corso del giudizio di rinvio, l’attore in riassunzione aveva riproposto ─ di un « chiarimento » del mandato peritale. Al riguardo,però, deve anzitutto rilevarsi che non risulta che tale richiesta fosse stata reiterata anche in sede di precisazioni delle conclusioni; in ogni caso, il silenzio sul punto non è di per sé sindacabile, riflettendosi comunque la chiarezza e completezza del mandato peritale sulla ricognizione della fattispecie concreta la cui correttezza è sindacabile in Cassazione, come s’è già sopra ripetuto, solo se si traduce nel vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (nella specie, peraltro, non deducibile come si dirà più avanti nell’esame del sesto motivo). 4. Con il quarto motivo ─ rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 t.u.b. e degli artt. 210 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.(art. 360, n. 3 c.p.c.)» ─ il ricorrente si duole del mancato esercizio delle conseguenze previste dal codice riguardo all’inadempimento all’ordine di esibizione di documenti bancari da parte di [OSCURATO:SOCIETA] (estratti conto, richieste di prelievo, assegni), che avrebbero potuto essere decisivi per accertare la correlazione tra uscite sui conti [OSCURATO:PERSONA] ed entrate su quelli della [OSCURATO:PERSONA]. Riferisce che: ─ con ordinanza del 29/9/2021, la Corte d’appello, dando seguito alle indicazionidella pronuncia cassatoria, aveva ordinato a [OSCURATO:SOCIETA] «l’esibizione delle copie delle richieste di prelievi effettuati presso lo sportello della filiale di Valenza (AL), nonché delle copie degli assegni incassati sul conto corrente intestato esclusivamente alla signora [OSCURATO:PERSONA]»; ─ all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] egli avevaeccepito che a tale ordine la banca non aveva integralmente adempiuto e aveva chiestoche la Corte netraesse le conseguenze ex art. 116 c.p.c.; ─ analoga eccezione aveva sollevato il proprio consulente di parte nella riunione del 22/9/2022 ed il c.t.u. aveva dato atto che, secondo [OSCURATO:SOCIETA], «quanto agli assegni (…) in considerazione del tempo trascorso, i titoli non sono più recuperabili»; ─ con la nota di deposito BPM aveva dedotto che i documenti in parola erano andati distrutti , essendo « passato l’obbligo di conservazione di dieci anni»; ─ egli, però, con nota del 27/10/2011 – pervenuta a [OSCURATO:SOCIETA] (già BPN) quando non era ancora trascorso il decennio di conservazione dei documenti –aveva chiesto alla banca « chiarimenti (…) circa il titolo in base al quale i trasferimenti sono stati effettuati, la persona che ebbe ad autorizzare indebitamente le movimentazioni in uscita dai conti correnti del signor [OSCURATO:PERSONA] e l’attuale titolare delle somme progressivamente sottratte alla disponibilità di quest’ultimo» e analoga richiesta aveva fatto con l’atto di citazione introduttivo notificato il 12/10/2012; ─ la mancata osservanza dell’ordine di esibizione documentale era stata inoltre ampiamente argomentata alle pagg. 15 - 18 della conclusionale del 27/9/2023. Ciò premesso lamenta che la sentenza impugnata nulla abbia argomentato sul punto. Ne deriva, secondo l’istante, la violazione degli artt. 119 t.u.b. e 210 e 116 c.p.c.. Con riferimento alla prima norma osserva che, anche a voler ad essa porre dei limiti temporali applicativi, il decennio dovrebbe essere calcolato in relazione alla prima richiesta (cioè, dal 27 ottobre 2011) e non dal momento in cui il giudice effettivamente ordina l’esibizione ex artt. 210 c.p.c.. Argomenta inoltre che una volta emesso l’ordine di esibizione, l’art.210 c.p.c. conserva una propria autonomia ed una propria maggiore ampiezza rispetto all’art. 119 t.u.b., con la conseguenza che se, come nel caso di specie, la parte destinataria dell’ordine non lo adempie senza giustificato motivo, se ne d ovrebbero trarre quantomeno le conseguenze di cui all’art. 116 c.p.c.. 4.1. Il motivo è inammissibile. La questione, infatti,non risulta trattata nella sentenza impugnata; non è dunque possibile rinvenire alcuna affermazione dalla quale desumere la dedotta violazione dell’art. 119 t.u.b.. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13). Fermo ciò, va poiosservato, quanto alla contestuale prospettazione della violazione dell’art. 116, secondo comma,c.p.c., che essa investe comunque l’esercizio di un potere discrezionale attribuito al giudice di merito, come tale non sindacabile in cassazione (v. Cass. n. 7208 del 15/04/2004). 5. Con il quinto motivo ─ rubricato « nullità della sentenza e del procedimento per error in procedendo, in particolare per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia) e per insufficiente motivazione (art. 360, n. 4 c.p.c.)» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ignorato le eccezioni sollevate sul mancato adempimento dell’ordine di esibizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], limitandosi a una motivazione apparente e non entrando nel merito della questione. 5.1. Il motivo ─ che evidentemente prospetta censura incompatibile con quella precedente, di questa anzi confermando l’inammissibilità ─ è a sua volta inammissibile. Secondo principio consolidato la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare -a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass., Sez. 3, n. 5087 del 03/03/2010; Cass., Sez. 3, 22/12/2021, n. 41205) : onere nella specie non assolto avendo, come detto, il ricorrente riferito di deduzioni difensive svolte a verbale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , nella “riunione” dei consulenti del 22/9/2022e poi in comparsa conclusionale. In ogni caso, si tratterebbe di error in procedendo privo di decisività, e dunque inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 c.p.c., poiché l’esame e l’accoglimento della eccezione del ricorrente, circa l’incompleta ottemperanza all’ordine di esibizione, avrebbe al più potuto autorizzare il giudice a trarre argomenti di prova, ex art. 116, secondo comma, c.p.c., nell’esercizio di un potere discrezionale a lui attribuito e, in quanto tale , come già detto, non sindacabile in cassazionesia nell’an, s ia nel quomodo . 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», in tesi rappresentatoda «tutto quanto sopra denunziato con i primi cinque motivi». 6.1. Il motivo è inammissibile per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d'appello deciso in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774). Varrà comunque rammentare che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014);il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, aver carattere «decisivo», vale a dire tale che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U.n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015). In manifesta violazione di tale paradigma il vizio viene nella specie riferito all’insieme delle argomentazioni e tesi censorie dedotte in tutti i precedenti motivi, vertenti in ordine alla vicenda nel suo complesso considerata: vicendache, come tale, peraltro, è statacertamente posta ad oggetto dell’esame condotto dal giudice a quo. 7. Con il settimo motivoil ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione alle parti della sentenza impugnata che hanno rigettato l’appello neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e Deutsche bank; assorbimento nei primi sette motivi di ricorso (art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.) » . 7.1. Si tratta non di un motivo di ricorso ma, nella stessa prospettazione del ricorrente, della mera riproposizione delle questioni afferenti alla responsabilità degli altri convenuti rimaste assorbite (anche) nel giudizio di rinvio dal rigetto degli altri motivi dell’appello principale.Su di esse, quindi, non è ammesso, né sarebbe rilevante in questa sede alcuno scrutinio. 8. Per le considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto del ricorso. 9. La complessità della vicenda trattata ─ avuto riguardo in particolare, da un lato, alla oggettiva difficoltà di recuperare la documentazione bancaria relativa ad un così ampio arco temporale e, dall’altro, correlativamente, almodo in cui il giudizio si è dipanato nelle iniziali fasi di merito ─ giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e c ompensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 27210/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris