CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 13192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17718-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 125, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17718/2021 Numero sezionale 3769/2022 Numero di raccolta generale 13192/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso ex art. 111 comma 7 Cost. per la cassazione del decreto n.1474/2021 del 27/04/2021, emesso dalla Corte d’appello di Roma. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento dal Tribunale di Roma che respinse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo alla eseguita trascrizione con riserva, disposta dal Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Latina, di una domanda di usucapione proposta dai ricorrenti. La Corte d’appello di Roma ha affermato che l'ordinamento prevede la trascrizione della sentenza di accertamento dell’usucapione e non anche della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate - Territorio. Le censure illustrano l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. e deducono la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 948, 2651 e 2653 c.c. e 111 c.p.c. I ricorrenti espongono di aver appreso nel mese di marzo 2021 che è stata posta in esecuzione una sentenza del 2013 emessa in un giudizio intercorso tra i formali comproprietari dell'immobile oggetto dell'accertamento di usucapione al quale i ricorrenti non hanno partecipato. Tale esecuzione comporta la demolizione e la modifica di alcune parti strutturali del fabbricato di cui all'usucapione: perciò “le questioni oggetto del presente giudizio incidono sulla efficacia protettiva della trascrizione” e comportano anche “un conflitto tra diritti soggettivi di carattere sostanziale”. 4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17718/2021 Numero sezionale 3769/2022 Numero di raccolta generale 13192/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 5. L’esame dei motivi non offre elementi per mutare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il provvedimento della corte d'appello con il quale si conclude, ex artt. 2674-bis codice civile e 113-ter disp. att. dello stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva, al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di un procedimento "lato sensu" cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi dell’art. 113-ter cit., vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, ove sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso. Né, ai fini della natura del procedimento, rileva l'inconveniente che, nelle more di tale giudizio, i terzi possano dare corso ad una pubblicità di diritti incompatibili (Cass. Sez. 2, 30/03/2005, n. 6675; Cass. Sez. 1, 21/02/2017, n. 4410; Cass. Sez. 6 - 3, 18/12/2019, n. 33718; cfr. anche Cass. Sez. 2, 28/04/2017, n. 10623). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17718/2021 Numero sezionale 3769/2022 Numero di raccolta generale 13192/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .