CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 37219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20466/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Valadier 43 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 361/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 27.4.2021, NRG 125/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Paola ha proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento per contributi INPS notificatale dall’allora Equitalia (cui poi è subentrata Agenzia Entrate [OSCURATO:PERSONA]) eccependo, oltre la decadenza e la violazione dell’art. 7 L. 212/2000, la prescrizione del credito; 2. l’opposizione, dichiarata improcedibile in primo grado per ragioni di rito, è stata invece respinta in appello sul presupposto della natura decennale del termine prescrizionale; 3. questa S.C. ha quindi cassato la sentenza di appello, statuendo la quinquennalità del termine e disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale ha accolto definitivamente l’opposizione, compensando le spese di tutti i gradi di giudizio; 4. [OSCURATO:PERSONA] di Paola ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre le controparti –INPS e Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] -sono rimaste intimate; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] di Paola deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) anche per carenza ed illogicità della motivazione, in relazione al comportamento processuale delle parti resistenti convenute; 2. il motivo evidenzia come si dovesse opportunamente distinguere tra i vari gradi del processo, mentre la Corte territoriale aveva accomunato tutte le diverse fasi e si sottolinea come nel giudizio davanti alla S.C. entrambe le controparti avessero insistito per la reiezione del ricorso, nonostante fosse già intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite che aveva definito il termine da osservarsi a fini prescrizionali e come l’INPS avesse in tal senso insistito anche nel giudizio di rinvio; 3. il motivo assume poi che non si potesse parlare di novità della questione, in quanto la giurisprudenza della Suprema Corte era già precedentemente univoca nel ritenere la prescrizione quinquennale e solo vi era stata la remissione alle Sezioni Unite per porre fine a contrasti sorti in esito ad un obiter dictum di alcune pronunce delle sezioni semplici; 4. il secondo motivo afferma ancora la violazione delle medesime norme sotto un diverso profilo, evidenziando come la Corte d’Appello avesse indebitamente argomentato anche sul fatto che non sussistesse prescrizione per il periodo antecedente alla notifica della cartella esattoriale e sul fatto che la S.C. non aveva annullato la sentenza di appello, nella parte in cui essa aveva fatto riferimento ad atti interruttivi del 2004 e del 2006; 5. il collegio ritiene che i motivi, da esaminare congiuntamente, vadano disattesi; 6. va premesso che nella presente causa, introdotta nel 2013, trova applicazione, ai sensi dell’art. 13, co. 1, d.l. 132/2014 conv. con mod. in L. 162/2014, l’art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alle modifiche ad esso apportate dal citato d.l. e posteriore alle modifiche di cui all’art. 45, co. 2, L. 69/2009; 7. in breve, la regola che governa la possibilità di disporre la compensazione è quella delle «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; 8. la formula è stata intesa da questa S.,C. come «nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso» (C. 15495/2022) o di «oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza» (C. 2883/2014); 9. la ragione addotta dalla Corte territoriale è dunque in sé astrattamente idonea a giustificare la compensazione e lo è anche in concreto, perché le stesse Sezioni Unite, nel dirimere la questione sulla misure decennale o quinquennale del termine di prescrizione, hanno dato atto, al di là del manifestarsi di alcune difformità nei precedenti di legittimità, del crearsi di una significativa disarmonia nell’ambito dei giudizi di merito, evenienze tutte che integrano certamente quell’ “oscillante soluzione” ed “obiettiva incertezza” cui i precedenti citati riconnettono la possibilità di disporre la compensazione secondo il regime giuridico- processuale qui da applicare; 10. ciò posto, si deve evidenziare come, per principio generale più che consolidato, in caso di riforma delle statuizioni rese nei precedenti gradi, la regolazione delle spese deve sempre avvenire ex novoed in modo unitario, secondo l’esito complessivo della lite (C. 14916/2020; C. 1775/2017; C. 26985/2009); 11. pertanto, non è possibile procedere ad una determinazione delle spese per gradi e ciò in questo caso neppure rispetto al giudizio di legittimità, in sé potenzialmente idoneo a sottrarsi (art. 385, co. 3, c.p.c.) a quella regola unificatrice, e ciò in quanto non solo la sentenza di appello era anteriore all’intervento delle Sezioni Unite, ma anche il ricorso per cassazione fu introdotto prima di quella decisione nomofilattica, sicché non può dirsi che quella fase fosse stata cagionata da un’irragionevole atteggiamento ostativo degli enti; 12. in definitiva il collegio ritiene che la decisione di compensazione integrale, per le ragioni addotte, resista al ricorso per cassazione qui da definire; 13. non ha poi rilievo l’insistenza della ricorrente sull’asserita erroneità della motivazione della sentenza di rinvio rispetto all’assenza di prescrizione “ante” cartella o ad atti interruttivi rimasti in effetti privi di incidenza, a quanto consta, sul decisum finale; 14. infatti, la ratio decidendi portante della s entenza di rinvio è stata certamente quella sulle difformità giurisprudenziali manifestatesi, mentre il ragionamento, effettivamente non chiarissimo, su quegli altri profili, risulta di portata meramente aggiuntiva; 15. al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese, in quanto le controparti sono rimaste intimate; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que