CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 18/03/2026 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino del27/11/2025, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cuiall’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alleprescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo disoggiorno nel Comune di Baronissi, cui era sottoposto, venendo sorpreso daiCarabinieri in Montoro e per l’effetto – computato l’aumento per la contestatarecidiva ed applicata la diminuente del rito - lo aveva condannato alla pena dianni uno e mesi due di reclusione.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi(vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione dilegge, deficit motivazionale e travisamento della prova in atti; inosservanza dellalegge penale e vizio della motivazione, quanto al diniego delle circostanze3. Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti dicontraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti aprovocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzateal compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.Nella motivazione della sentenza impugnata, inoltre, viene sottolineatocome non sia emerso alcun elemento positivamente valutabile, atto ad accoglierela richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche; in particolarmodo, viene evidenziata l’insofferenza dimostrata dal soggetto verso leprescrizioni dell’autorità e la mancanza di qualsivoglia forma di rivisitazionecritica del pregresso agire.Quanto agli aspetti inerenti al trattamento sanzionatorio che rientranonel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risultiesercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generaleprincipio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare nonrichiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod.pen. – tale valutazione si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione infatto di elementi già oggetto di considerazione, ovvero la valorizzazione di datiche si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento delgiudice impugnato.La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili diincoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune daqualsivoglia stigma in sede di legittimità.4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]