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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13385/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 21878/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis - 612 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg.6 e ss. della sentenza di appello nonché sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 21878/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 341 bis - 612 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, obiettivamente volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti (cfr., pagg.6 e ss. della sentenza di appello nonché sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 13385/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris