CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 32107/2022
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e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l'opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass.13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istitut i lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l'applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v. Cass.n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario; 4. nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come i lavoratori – esclusi coloro che erano stati stabilizzati antecedentemente e sui quali già si è detto – fossero stati tutti stabilizzati successivamente alla pronuncia della sentenza di appello; sul punto va richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l'eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi); a tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi “prospective overruling” che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non di diritto sostanziale (tra le molte, Cass.14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass.11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967); inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente ocon rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205); 5. il ricorso va quindi integralmente rigettato; le spese, nei riguardi dei controricorrenti, seguono la soccombenza; 6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass.n. 24286/2022); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 %