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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 03664/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Brescia,-con sentenza emessa in data 25/03/2022, ha- confermato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova in data 13/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di furto semplice e truffa.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di valida querela, ribadito nella memoria successivamente depositata, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove vengono richiamati gli atti dai quali si evince la piena sussistenza della condizione di procedibilità; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa riproposto anche con la memoria successivamente depositata, è altresì reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello in relazione all'utilizzo di assegni della p.o. per l'acquisto di beni, così perfettamente integrandosi gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Brescia,-con sentenza emessa in data 25/03/2022, ha- confermato la sentenza resa dal Tribunale di Mantova in data 13/01/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di furto semplice e truffa. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di valida querela, ribadito nella memoria successivamente depositata, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pag. 3 dell'impugnata sentenza, ove vengono richiamati gli atti dai quali si evince la piena sussistenza della condizione di procedibilità; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di truffa riproposto anche con la memoria successivamente depositata, è altresì reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello in relazione all'utilizzo di assegni della p.o. per l'acquisto di beni, così perfettamente integrandosi gli artifizi e raggiri richiesti dall'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 03664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris