Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29594/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22/12/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 14/06/2018 del Tribunale di Torino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e riducendo la pena inflitta in relazione ai due contestati reati di cui agli artt. 110, 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen.

Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione - il che rende inammissibile anche la proposta doglianza relativa alla confisca confermata dalla Corte d'appello di Torino; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22/12/2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 14/06/2018 del Tribunale di Torino, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e riducendo la pena inflitta in relazione ai due contestati reati di cui agli artt. 110, 628, primo comma e terzo comma, n. 1), cod. pen. Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione - il che rende inammissibile anche la proposta doglianza relativa alla confisca confermata dalla Corte d'appello di Torino; Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 29594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris