CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38109/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita'. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 21/02/2020- dep. 30/03/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PARMA in data 18/09/2019 aveva condannato SAFDAR Zohaib, in concorso con altro imputato, a pena di giustizia per i reati di tentativo di estorsione aggravata e di lesioni personali, uniti per continuazione, commessi a PARMA il 12/11/2017. La condotta si è manifestata in atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto costituito dalla somma di 5.000 euro, richiesto da SAFDAR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nawaz, consistiti nell'essersi introdotto nell'abitazione che ospitava quest'ultimo e, dopo avergli intimato la consegna del denaro, al diniego manifestato, nell'averlo colpito con pugni in diverse parti del corpo e quindi con un pezzo di vetro al volto, senza che l'azione si compisse per l'intervento per proprietario dell'immobile. 2. SAFDAR propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge con riferimento sia alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] Nawaz avrebbe dovuto essere sentito, alla presenza del difensore, quale imputato in un procedimento connesso, sia alla inattendibilità delle dichiarazioni rese da costui, per le imprecisioni e le incongruenze in esse contenute. Ipotizzava la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, invece della della estorsione tentata, poiché la vittima nell'immediatezza dei fatti aveva attribuito l'aggressione a un debito per droga verso l'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo nella parte relativa alle modalità di assunzione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle quali la CORTE territoriale ha chiarito l'assenza di prova della pendenza di un procedimento penale per droga a suo carico, nel quale vi fosse il collegamento coi fatti del procedimento penale in esame: né nell'atto di appello né nel ricorso il procedimento ipoteticamente connesso è stato identificato. Un pregresso debito della vittima verso l'imputato per eroina che gli avrebbe consegnato in uno zaino il fratello del secondo è stato evocato proprio da [OSCURATO:PERSONA] quale possibile ragione dell'aggressione subita, senza tuttavia alcuna conferma che dalla consegna abbia tratto origine un procedimento penale: si resta pertanto sul terreno delle ipotesi, in quanto tali prive di rilievo. Altrettanto manifestamente infondato è il motivo del ricorso nella sua seconda parte, poiché punta a una differente ricostruzione del fatto, esito di una rivalutazione nel merito delle dichiarazioni rese dai testimoni: tale ricostruzione è incompatibile col giudizio di legittimità. Il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), ha sancito che "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".4. La sentenza della CORTE territoriale, con motivazione congrua e in coerenza col capo di imputazione, ha chiarito il quadro probatorio che sostiene la condanna per il tentativo estorsione, consistente: - nella dettagliata descrizione dell'accaduto da parte delle vittima, la quale aveva riferito che l'imputato, unitamente al coimputato, erano entrati nell'abitazione al cui interno egli si trovava, dopo avergli intimato il pagamento della somma di 2.000 euro, e lo avevano colpito dapprima con pugni, e poi con un pezzo di vetro che aveva causato abbondante perdita ematica; - dai riscontri che la parola di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal referto medico, dalla constatazione da parte della polizia giudiziaria di sangue sparso nell'appartamento, e dalle parole dei testimoni ivi presenti al momento del fatto, le cui dichiarazioni sono state ampiamente riassunte nella sentenza del TRIBUNALE. L'insieme di tali elementi, più diffusamente esposti nella sentenza del TRIBUNALE e riportati in sintesi in quella della CORTE di APPELLO, è stato correttamente e logicamente da quest'ultima ritenuto non incrinato dalle dichiarazioni dell'imputato. Quanto alla causale della condotta di costui, e alla richiesta di qualificarla come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur essa è rimasta al livello della semplice ipotesi, essendo stata addirittura avanzata dalla persona offesa, e non dall'imputato, e comunque atterrebbe a un credito non giudizialmente azionabile, perché illecito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 23/09/2021 Il consigliere estensore Il Presi5tepte AlfrePo Mantgvano , Luci peri ali Je,