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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32578/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 21 settembre 2015 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, ber-avere, in [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2007, per avere - ai carabinieri, cui aveva aperto la porta dell'abitazione, che stavano eseguendo una perquisizione in quell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] - affermato falsamente che in casa non vi fossero altre persone, né armi o materiale esplodente, e per avere così aiutato lo stesso Bucciero, suo convivente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano effettivamente presenti in quell'abitazione e che si erano nascosti in un vano occultato nel quale erano state trovate anche una pistola clandestina, con relativo munizionamento, e un rilevatore di microspie, ad eludere le investigazioni dell'autorità; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata 'clan Cavalieri' e le attività di tale sodalizio operante nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 384 cod. pen., e vizio di motivazione, per inesistenza, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione della esimente di cui alla anzidetta disposizione penale, affermando in maniera apodittica che non era stata data dimostrazione dell'esistenza del rapporto di convivenza tra la Vitiello e il Bucciero; senza spiegare come la predetta potesse essere a conoscenza della disponibilità della pistola da parte dell'uomo e senza chiarire quale "rapporto di inscindibilità" legasse il Bucciero agli altri tre soggetti, nascostisi contemporaneamente nella cantina, di cui non vi è prova che all'epoca fossero lati.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'artt. 378 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché fosse stato dedotto che a carico della Vitiello non vi fosse alcun obbligo di riferire chi fosse ospite della casa del Bucciero: non potendo a tal fine essere valorizzati dati neutri, quale l'esistenza della botola per l'ingresso clandestino nella cantina e di un sistema di videosorveglianza, o la presenza della vettura del Gallo parcheggiata fuori dell'abitazione, elemento di conferma di una visita estemporanea.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991, e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di illustrare le ragioni della conferma della prima sentenza con riferimento alla aggravante ad effetto speciale, tenuto conto che non risulta l'appartenenza dei quattro interessati ad un clan camorristico e che per la detenzione illegale della pistola era stato poi condannato il solo Bucciero senza quella aggravante; e che, dunque, al di là del riferimento a dati di ridotta valenza probatoria, non era stato dimostrato che la imputata avesse fornito un apporto a esponenti apicali di un gruppo di criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., in relazione all'art. 378 dello stesso codice, postula come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo che, per salvare il congiunto, si vede costretto a fare opera di favoreggiamento.

Peraltro, l'esimente in parola va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre essa non spetta ogni volta che il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche in favore del secondo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 6874 del 17/05/1993, Pezone, Rv. 195495).

Di tale regula iuris la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione.

E ciò non solo perché, con un percorso argomentativo palesemente contraddittorio, i giudici di merito non hanno chiarito quale fosse il rapporto tra l'odierna imputata e il proprietario dell'abitazione nella quale i militari avevano fatto accesso per eseguire una perquisizione: avendo, da un lato, apoditticamente affermato che non poteva dirsi dimostrata l'esistenza del rapporto di convivenza more uxorio tra il Bucciero e la Vitiello, convivenza peraltro espressamente indicata nel capo d'imputazione; e, da altro lato, sostenuto che la predetta aveva la piena disponibilità di quell'abitazione e frequentava la stanza da letto della casa, sicché non poteva non essere a conoscenza dell'accesso nel bunker situato proprio in quel vano).

Ma soprattutto perché la Corte territoriale ha lapidariamente replicato alla doglianza formulata dalla difesa con l'atto di appello, asserendo in maniera apodittica che nella fattispecie non vi era alcun nesso indissolubile tra la posizione del "congiunto" Bucciero e quella degli altre tre estranei, che erano stati aiutati dalla donna "per una sua libera scelta", laddove risulta accertato che i quattro ricercati erano nascosti nella stessa cantina e che era concretamente impossibile che il favoreggiamento fosse essere prestato in favore del solo congiunto e non anche degli estranei che in quel vano si erano assieme nascosti.

Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l'esame dei restanti due motivi del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è punibile in quanto commesso in favore di persona convivente; l'annullamento va disposto ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., tenuto conto della manifesta infondatezza della ipotesi accusatoria, constatata sulla base degli innanzi delineati elementi di fatto accertati nei giudizi di merito e sulle già definite statuizioni adottate dai giudici di primo e di secondo grado, che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio che non consentirebbe di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 21 settembre 2015 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991, ber-avere, in [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2007, per avere - ai carabinieri, cui aveva aperto la porta dell'abitazione, che stavano eseguendo una perquisizione in quell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] - affermato falsamente che in casa non vi fossero altre persone, né armi o materiale esplodente, e per avere così aiutato lo stesso Bucciero, suo convivente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano effettivamente presenti in quell'abitazione e che si erano nascosti in un vano occultato nel quale erano state trovate anche una pistola clandestina, con relativo munizionamento, e un rilevatore di microspie, ad eludere le investigazioni dell'autorità; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione camorristica denominata 'clan Cavalieri' e le attività di tale sodalizio operante nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 384 cod. pen., e vizio di motivazione, per inesistenza, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione della esimente di cui alla anzidetta disposizione penale, affermando in maniera apodittica che non era stata data dimostrazione dell'esistenza del rapporto di convivenza tra la Vitiello e il Bucciero; senza spiegare come la predetta potesse essere a conoscenza della disponibilità della pistola da parte dell'uomo e senza chiarire quale "rapporto di inscindibilità" legasse il Bucciero agli altri tre soggetti, nascostisi contemporaneamente nella cantina, di cui non vi è prova che all'epoca fossero lati. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'artt. 378 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché fosse stato dedotto che a carico della Vitiello non vi fosse alcun obbligo di riferire chi fosse ospite della casa del Bucciero: non potendo a tal fine essere valorizzati dati neutri, quale l'esistenza della botola per l'ingresso clandestino nella cantina e di un sistema di videosorveglianza, o la presenza della vettura del Gallo parcheggiata fuori dell'abitazione, elemento di conferma di una visita estemporanea. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 7 legge n. 203 del 1991, e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di illustrare le ragioni della conferma della prima sentenza con riferimento alla aggravante ad effetto speciale, tenuto conto che non risulta l'appartenenza dei quattro interessati ad un clan camorristico e che per la detenzione illegale della pistola era stato poi condannato il solo Bucciero senza quella aggravante; e che, dunque, al di là del riferimento a dati di ridotta valenza probatoria, non era stato dimostrato che la imputata avesse fornito un apporto a esponenti apicali di un gruppo di criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., in relazione all'art. 378 dello stesso codice, postula come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo che, per salvare il congiunto, si vede costretto a fare opera di favoreggiamento. Peraltro, l'esimente in parola va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del prossimo congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre essa non spetta ogni volta che il favoreggiatore, potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo ed aiutare soltanto il primo, agisca anche in favore del secondo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 6874 del 17/05/1993, Pezone, Rv. 195495). Di tale regula iuris la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione. E ciò non solo perché, con un percorso argomentativo palesemente contraddittorio, i giudici di merito non hanno chiarito quale fosse il rapporto tra l'odierna imputata e il proprietario dell'abitazione nella quale i militari avevano fatto accesso per eseguire una perquisizione: avendo, da un lato, apoditticamente affermato che non poteva dirsi dimostrata l'esistenza del rapporto di convivenza more uxorio tra il Bucciero e la Vitiello, convivenza peraltro espressamente indicata nel capo d'imputazione; e, da altro lato, sostenuto che la predetta aveva la piena disponibilità di quell'abitazione e frequentava la stanza da letto della casa, sicché non poteva non essere a conoscenza dell'accesso nel bunker situato proprio in quel vano). Ma soprattutto perché la Corte territoriale ha lapidariamente replicato alla doglianza formulata dalla difesa con l'atto di appello, asserendo in maniera apodittica che nella fattispecie non vi era alcun nesso indissolubile tra la posizione del "congiunto" Bucciero e quella degli altre tre estranei, che erano stati aiutati dalla donna "per una sua libera scelta", laddove risulta accertato che i quattro ricercati erano nascosti nella stessa cantina e che era concretamente impossibile che il favoreggiamento fosse essere prestato in favore del solo congiunto e non anche degli estranei che in quel vano si erano assieme nascosti. Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l'esame dei restanti due motivi del ricorso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è punibile in quanto commesso in favore di persona convivente; l'annullamento va disposto ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., tenuto conto della manifesta infondatezza della ipotesi accusatoria, constatata sulla base degli innanzi delineati elementi di fatto accertati nei giudizi di merito e sulle già definite statuizioni adottate dai giudici di primo e di secondo grado, che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio che non consentirebbe di pervenire ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è pu
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