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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04137/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché: - la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate anche le condanne non definitive è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); - il giudizio di inidoneità del domicilio indicato presso l'abitazione dell'attuale compagna, che in passato lo aveva più volte denunciato per comportamenti violenti posti in essere nei suoi confronti, non è manifestamente illogico, atteso che è espressione di una prognosi di pericolosità del condannato (l'art. 47 ord. pen. chiede che il provvedimento "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") che non è elisa dalla dichiarazione della vittima di disponibilità ad accogliere il condannato presso la propria abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché: - la circostanza che, ai fini del giudizio di pericolosità, siano state valutate anche le condanne non definitive è coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nella decisione sulla concessione o meno della misura alternativa siano valutabili anche i procedimenti pendenti (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153); - il giudizio di inidoneità del domicilio indicato presso l'abitazione dell'attuale compagna, che in passato lo aveva più volte denunciato per comportamenti violenti posti in essere nei suoi confronti, non è manifestamente illogico, atteso che è espressione di una prognosi di pericolosità del condannato (l'art. 47 ord. pen. chiede che il provvedimento "assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") che non è elisa dalla dichiarazione della vittima di disponibilità ad accogliere il condannato presso la propria abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen
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