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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1992

Cassazione n. 10917/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0613FCZ nato il 11/01/1992 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 28/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 29/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 0613FCZ in relazione due distinte ipotesi del reato di cui all art.628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria di cui al capo A) della rubrica; - violazione di legge e falsa applicazione della legge penale quanto al difetto dell'elemento materiale della rapina di cui al capo A) della rubrica, alla carenza del dolo per il capo B), alla mancata esclusione della aggravante nonché all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p .; - erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte.

Invero, quanto ai motivi con i quali si lamenta l'insussistenza di elementi per affermare la responsabilità in ordine alla rapina in danno del Gedi di cui al capo A) va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla precisa ricostruzione dei fatti da parte della persona offesa che riferiva come dopo avere subito la sottrazione del cellulare si poneva all'inseguimento del ricorrente il quale per impedirgli di fermarlo usava violenza nei suoi confronti.

E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) E nel caso in esame alla luce della ricostruzione precedentemente esposta alcun difetto di macroscopica evidenza appare sussistere.

Quanto agli altri motivi: - la sussistenza del dolo della rapina discende con evidenza dalle modalità di esecuzione dei fatti; - la circostanza aggravante veniva correttamente motivata dal giudice di appello alla luce del luogo di consumazione dei fatti; - il valore del bene sottratto (150 euro) escludeva la possibilità di concedere l'invocata attenuante con motivazione del tutto esente da vizi; - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, Miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0613FCZ nato il 11/01/1992 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 28/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TORINO, in data 29/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 0613FCZ in relazione due distinte ipotesi del reato di cui all art.628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria di cui al capo A) della rubrica; - violazione di legge e falsa applicazione della legge penale quanto al difetto dell'elemento materiale della rapina di cui al capo A) della rubrica, alla carenza del dolo per il capo B), alla mancata esclusione della aggravante nonché all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p .; - erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Invero, quanto ai motivi con i quali si lamenta l'insussistenza di elementi per affermare la responsabilità in ordine alla rapina in danno del Gedi di cui al capo A) va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla precisa ricostruzione dei fatti da parte della persona offesa che riferiva come dopo avere subito la sottrazione del cellulare si poneva all'inseguimento del ricorrente il quale per impedirgli di fermarlo usava violenza nei suoi confronti. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) E nel caso in esame alla luce della ricostruzione precedentemente esposta alcun difetto di macroscopica evidenza appare sussistere. Quanto agli altri motivi: - la sussistenza del dolo della rapina discende con evidenza dalle modalità di esecuzione dei fatti; - la circostanza aggravante veniva correttamente motivata dal giudice di appello alla luce del luogo di consumazione dei fatti; - il valore del bene sottratto (150 euro) escludeva la possibilità di concedere l'invocata attenuante con motivazione del tutto esente da vizi; - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, Miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così dec
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