CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23561/2016R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma , Via R enato Cesarini, 98, presso lo studio dell’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso dall’A vvocato [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O , n. 1 258 / 16 depositata l’11 marzo 2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA]Angelo ricorre, con tre motivi, ne i confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.Con quest’ultima, la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore ritenuta attuat a sulle competenze versate dal Fondo previdenziale complementare ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente, dipendente della BCI, lamentava che il fondo pensioni, nell’effettuare, quale sostituto d’imposta, le ritenute fiscali , aveva commesso plurimi errore in quanto:a) non aveva tenuto conto dell’esenzione dalla imposizione, nel limite del 4 per cento della base imponibile percepita al 31 dicembre 1994, prevista dall’art. 17, comma 2, (poi art. 19) t.u.i.r.; b) non aveva tenuto conto della deduzione dal reddito imponibile dell’importo corrispondente al 12,5 per cento in ragione del principio sancito dall’art. 6 t.u.i.r. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. «mero rinvio ad altra giurisprudenza». Assume che la C.t.r. , nel sostenere l’infondatezza del motivo di appello inerente la mancata deduzione del 12,5 per cento dal reddito imponibile, previa deduzione dei contributi versati in costanza di rapporto di lavoro,avrebbe rinviato ad una giurisprudenza di legittimità non attinente ai motivi e senza tener conto della giurisprudenza di merito. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 26 giugno 2006, n. 25. Assume che la C.t.r., nel ritenere che le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica per il periodo dal 2001 al 2006, fossero tassabili sull’intero e non sull’87,5 per cento, non aveva tenuto conto del fatto che, secondo detta circolare, anche i soggetti cessati dal servizio in epoca successiva al 31 dicembre 2000 potevano usufruire della tassazione agevolata. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, e19 (già 17) comma 2, t.u.i.r., dell’art. 18 dello Statuto del Fondo e del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare che il Fondo, nell’effettuare le ritenute quale sostituto di imposta, avrebbe dovuto applicare in favore dei «vecchi iscritti a vecchi fondi» (ovvero soggettiiscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992) il regie fiscale anteriormente in vigore. Assume, in proposito, che sussistevano le condizioni poste dall’art. 17 t.u.i.r. per usufruire della detrazione, nel limite del 4 per cento, del carico contributivo sostenuto dal dipendente. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. Questa Corte è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo,in virtù di quanto disposto dall'art. 366, n. 4, cod. proc. civ.., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (tra le più recenti Cass.25/07/2022, n. 23233). 4.2. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di dirittoche si assume commessi in ragione del mero richiamo alla giurisprudenza di legittimità e non tenendo conto , invece, della giurisprudenza di merito. 5. Il secondo motivo di ricorso, declinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile. 5.1. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11 marzo 2016; pertanto,trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che, infatti, si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11settembre 2012. Ne deriva l’inammissibilità delle censure prospettate secondo la precedente disciplina del vizio di motivazione. 5.2. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass.13/06/2022 n. 19049). 5.3. L’omessa valutazione di quanto eventualmente disposto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare richiamata non integra l’omesso esame di un fatto storico secondo l’accezione sopra riferita. La Corte, per altro, ha già chiarito che di fronte alle norme tributarie, l’Amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola néi contribuenti né i giudici (Cass. 05/03/2014, n. 5137). Si è, altres ì , chiarito che, pertanto, dalle circolari non discende alcun vincolo , neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate (Cass. 12/05/2021, n. 12539). 6. Il terzo motivo è infondato. 6.1. Secondo l'indirizzo consolidato espresso dalla giurisprudenza della Corte, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. «zainetto»), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, t.u.i.r., reddito della stessa categoria della «pensione integrativa» cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituitadall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 ai sensi dell’art. 48, lett. a), t.u.i.r. (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cfr., tra le tante, Cass. 14/03/2022, n. 8242, Cass. 18/11/2021, n. 35256, Cass. 08/05/2019, n. 12151, Cass.04/01/2018, n. 124 Cass.29/10/2014 n. 23030). Pertanto, l'imponibile delle prestazioni erogate dai Fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica, essendo fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 t.u.i.r., vigente ratione temporis (oggi art. 51 t.u.i.r .) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, cioè quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge(Cass. 15/10/2021, n. 28402). 6.2. La C.t.r. si è attenuta a questi principi in quanto ha affermato che gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrevano a formare il reddito erano quelli che specifiche disposizioni di legge obbligavano a versare. 7. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu