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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice d'appello, che ha confermato la sua condanna per il reato di minaccia, emessa dal Giudice di pace di Riva del Garda.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso denuncia vizi motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente ed alla valutazione delle prove poste a fondamento delle decisioni di merito ed è inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di censura non deducibili in sede di legittimità, poiché svolte in punto di fatto, finalizzate a prospettare una rivalutazione del tessuto probatorio senza che siano stati indicati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ovvero manifeste illogicità argonnentative.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice d'appello, che ha confermato la sua condanna per il reato di minaccia, emessa dal Giudice di pace di Riva del Garda. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso denuncia vizi motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità della ricorrente ed alla valutazione delle prove poste a fondamento delle decisioni di merito ed è inammissibile in quanto formulato secondo direttrici di censura non deducibili in sede di legittimità, poiché svolte in punto di fatto, finalizzate a prospettare una rivalutazione del tessuto probatorio senza che siano stati indicati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ovvero manifeste illogicità argonnentative. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 31227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris